1) ICI ANNO 1997: FABBRICATI DEL GRUPPO
"D" NON ISCRITTI IN CATASTO
POSSEDUTI DA IMPRESE
2) SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE - DETRAIBILITA'
DELL'IVA
1) ICI anno 1997: Fabbricati del Gruppo "D"
non iscritti in Catasto posseduti da imprese
Ai fini dell'ICI - Imposta Comunale sugli immobili - il
valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (es. capannone
industriale non censito), non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, è costituito dal costo di acquisto o di
costruzione, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture
contabili, applicando determinati coefficienti, che variano a seconda dell'anno
di ultimazione o di acquisto del bene, soggetti ad aggiornamento con decreto
del Ministro delle Finanze.
In relazione a detta disposizione si riporta il testo
del Decreto del ministro delle Finanze 22 marzo 1997, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1997, che fissa i suddetti coefficienti ai fini
dell'applicazione dell'ICI per l'anno 1997.
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 22 marzo 1997.
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del
valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta
per l'anno 1997.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti
indicati nel predetto comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per
l'anno 1997;
Decreta:
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1997, per la determinazione del valore
dei fabbricati di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto-legislativo 30
dicembre 1992, n.504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 1997 = 1,03; per l'anno 1996 = 1,06;
per l'anno 1995 = 1,09; per l'anno 1994 = 1,12;
per l'anno 1993 = 1,15; per l'anno 1992 = 1,16;
per l'anno 1991 = 1,18; per l'anno 1990 = 1,24;
per l'anno 1989 = 1,29; per l'anno 1988 = 1,35;
per l'anno 1987 = 1,46; per l'anno 1986 = 1,57;
per l'anno 1985 = 1,69; per l'anno 1984 = 1,80;
per l'anno 1983 = 1,91; per l'anno 1982 e anni
precedenti 2,02.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 22 marzo 1997
2) Società di gestione immobiliare - Detraibilità
dell'IVA
Il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate
- con la circolare n.128/E dell'8 maggio 1997 avente per oggetto:
"Preclusione del diritto di detrazione ex art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972,
n.633, per le società di gestione immobiliare" ha finalmente posto termine
alla controversa possibilità delle società di gestione di portare in detrazione
l'IVA assolta sugli acquisti.
Come noto, in passato il Ministero delle Finanze aveva
assunto l'indirizzo restrittivo negando alle società in questione la facoltà di
recuperare l'IVA assolta sugli acquisti e di ottenere i rimborsi maturati.
Detto indirizzo aveva originato un notevole contenzioso
ed era stato altresì censurato dalla Commissione U.E. per violazione alla VI
Direttiva Comunitaria.
Con il documento in discorso, confermando la tesi
ripetutamente sostenuta anche dalla Associazione Nazionale - ANCE, il Ministero
riconosce che "le operazioni aventi ad oggetto la locazione o la
concessione in affitto di immobili, alla luce delle disposizioni comunitarie,
devono essere considerate, se poste in essere con carattere di abitualità,
sufficienti ai fini dell'attribuzione, a chi le effettua, della qualità di
soggetto passivo di imposta".
Su detta base viene riconosciuto ai contribuenti di che
trattasi il diritto ad ottenere la detrazione dell'IVA, nonchè gli eventuali
rimborsi; con il documento in discorso, il Ministero invita altresì gli uffici
periferici ad abbandonare le controversie in corso, consentendo così di
sbloccare i numerosi rimborsi che le società di gestione immobiliare hanno
maturato e richiesto negli anni addietro, nonchè di eliminare il contenzioso.
Per quanto concerne le società di gestione immobiliare
che hanno un giudizio in corso questo dovrebbe essere archiviato, mentre per le
società immobiliari che avessero ricevuto avvisi di rettifica, per i quali sono
ancora pendenti i termini per presentare ricorso alla Commissione Tributaria,
si suggerisce di inoltrare il ricorso medesimo.
Con riguardo alle società immobiliari che sono risultate
soccombenti in giudizio oppure che hanno lasciato scadere i termini per adire
al contenzioso, si ritiene che sia venuta meno la possibilità di recuperare le
somme a titolo di credito IVA.
Per quanto concerne gli altri casi, considerato che la prescrizione di detto reddito opera nel termine di dieci anni in applicazione dell'art.2916 del C.C., sarebbe opportuno che i contribuenti interessati si attivassero adendo alle vie legali per il recupero dei propri crediti.