I.R.PE.F.
- DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO E ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE - IMPORTI DAL 1° GENNAIO 1997
Detrazione
per il coniuge a carico
Il
Ministero delle Finanze con circolare n° 137/E del 15 maggio 1997, rispondendo
ad un apposito quesito formulato in materia, ha chiarito che anche per il
corrente anno la detrazione per il coniuge a carico va ragguagliata
all'ammontare del reddito imponibile Irpef del contribuente. (cfr. nota supplemento
n° 6 al notiziario mensile n° 6/96).
Pertanto
con decorrenza 1° gennaio 1997 la detrazione per il coniuge a carico resta
fissata nei sottoindicati importi da riconoscere a secondo del reddito
imponibile del lavoratore:
L.
1.057.552 annue, se il reddito imponibile non supera L. 30.000.000= annue;
L.
961.552 annue, se il reddito imponibile è superiore a L. 30.000.000 ma non a L.
60.000.000 annue;
L.
889.552 annue, se il reddito imponibile è superiore a L. 60.000.000 ma non a L.
100.000.000 annue;
L. 817.552
annue, se il reddito imponibile è superiore a L. 100.000.000 annue.
L'importo
della detrazione, secondo le misure più sopra indicate, dovrà essere
riconosciuto dal primo periodo di paga utile. Per quanto attiene il recupero
delle quote di detrazione afferenti i mesi già trascorsi si prospettano le
sottoindicate alternative:
1) in
occasione della prima applicazione della misura aggiornata della detrazione in
parola
2) in sede di conguaglio di fine anno o se
precedente in sede di conguaglio di fine rapporto
Ulteriore
detrazione per reddito di lavoro dipendente
La
Gazzetta Ufficiale n° 121 del 27 maggio u.s. ha pubblicato il testo del Dpcm 30
aprile 1997 recante "Incremento delle detrazioni di imposta per i titolari
di reddito da pensione e da lavoro dipendente".
Il
provvedimento in parola, che entra in vigore alla data dell'11 giugno 1997,
prevede all'art. 1 l'adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 1997 della
ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente. Tale detrazione risulta
pertanto così determinata:
Redditi
fino a 9.000.000 312.000
annue
da
9.000.001 a 9.100.000 275.000
annue
da
9.100.001 a 15.000.000 244.996
annue
da
15.000.001 a 15.100.000 207.309
annue
da
15.100.001 a 15.200.000 131.904
annue
da
15.200.001 a 15.300.000 47.085 annue
oltre
15.300.000 --------
L'articolo
2 del decreto stabilisce che gli
importi della detrazione in discorso dovranno essere applicati dal primo
periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento e
che con lo stesso periodo di paga dovranno essere riconosciuti i maggiori
importi relativi ai mesi precedenti.
Pertanto
con le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 1997 i datori di lavoro
provvederanno, ove ne ricorrono le condizioni, alla applicazione dei nuovi
maggiori importi delle detrazioni in parola ed al conguaglio delle differenze
per i periodi dal 1° gennaio 1997.