I.R.PE.F. - DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO E ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - IMPORTI DAL 1° GENNAIO 1997

 

 

 

Detrazione per il coniuge a carico

Il Ministero delle Finanze con circolare n° 137/E del 15 maggio 1997, rispondendo ad un apposito quesito formulato in materia, ha chiarito che anche per il corrente anno la detrazione per il coniuge a carico va ragguagliata all'ammontare del reddito imponibile Irpef del contribuente. (cfr. nota supplemento n° 6 al notiziario mensile n° 6/96).

Pertanto con decorrenza 1° gennaio 1997 la detrazione per il coniuge a carico resta fissata nei sottoindicati importi da riconoscere a secondo del reddito imponibile del lavoratore:

L. 1.057.552 annue, se il reddito imponibile non supera L. 30.000.000= annue;

L. 961.552 annue, se il reddito imponibile è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000 annue;

L. 889.552 annue, se il reddito imponibile è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000 annue;

L. 817.552 annue, se il reddito imponibile è superiore a L. 100.000.000 annue.

L'importo della detrazione, secondo le misure più sopra indicate, dovrà essere riconosciuto dal primo periodo di paga utile. Per quanto attiene il recupero delle quote di detrazione afferenti i mesi già trascorsi si prospettano le sottoindicate alternative:

1) in occasione della prima applicazione della misura aggiornata della detrazione in parola

2)  in sede di conguaglio di fine anno o se precedente in sede di conguaglio di fine rapporto

Ulteriore detrazione per reddito di lavoro dipendente

La Gazzetta Ufficiale n° 121 del 27 maggio u.s. ha pubblicato il testo del Dpcm 30 aprile 1997 recante "Incremento delle detrazioni di imposta per i titolari di reddito da pensione e da lavoro dipendente".

Il provvedimento in parola, che entra in vigore alla data dell'11 giugno 1997, prevede all'art. 1 l'adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 1997 della ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente. Tale detrazione risulta pertanto così determinata:

                                   

Redditi fino a 9.000.000                                                  312.000 annue

da 9.000.001 a 9.100.000                                                           275.000 annue

da 9.100.001 a 15.000.000                                              244.996 annue

da 15.000.001 a 15.100.000                                            207.309 annue

da 15.100.001 a 15.200.000                                            131.904 annue

da 15.200.001 a 15.300.000                                              47.085 annue

oltre 15.300.000                                                                         --------

L'articolo 2 del decreto stabilisce  che gli importi della detrazione in discorso dovranno essere applicati dal primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento e che con lo stesso periodo di paga dovranno essere riconosciuti i maggiori importi relativi ai mesi precedenti.

Pertanto con le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 1997 i datori di lavoro provvederanno, ove ne ricorrono le condizioni, alla applicazione dei nuovi maggiori importi delle detrazioni in parola ed al conguaglio delle differenze per i periodi dal 1° gennaio 1997.