REFERENDUM
ABROGATIVI DEL 15 GIUGNO 1997 - LAVORATORI CHIAMATI ALLE OPERAZIONI AI SEGGI
ELETTORALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO -
In
relazione alla prossima consultazione referendaria del 15 giugno 1997 si
ritiene opportuno riepilogare la normativa concernente il trattamento economico
da riconoscere ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici
elettorali.
La
legge 69/92, che disciplina tale normativa, stabilisce che i lavoratori addetti
alle operazioni più sopra indicate "hanno diritto al pagamento di
specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile,
ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi
eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali".
Tale
disposizione legislativa comporta quindi che ai lavoratori impiegati presso i
seggi elettorali debba essere riconosciuto, in aggiunta alla ordinaria
retribuzione, lo specifico trattamento economico anche per i giorni festivi e
non lavorativi (sabato) cadenti nel periodo di svolgimento delle consultazioni
elettorali.
In
particolare ai dipendenti in parola compete il diritto di assentarsi dal lavoro
per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni presso il
seggio elettorale. In tale periodo occorre verificare quindi quali giornate
siano lavorative e quali festive.
Pertanto
in caso di svolgimento di dette operazioni nelle giornate di sabato 14 -
domenica 15 - lunedì 16 giugno 1997, considerata la ripartizione dell'orario di
lavoro su cinque giorni la settimana, la giornata lavorativa è quella di lunedì
16 giugno 1997.
Per
tale giornata il trattamento economico che dovrà essere riconosciuto ai
lavoratori di cui si parla è determinato nella stessa misura della retribuzione
che avrebbero percepito in caso di prestazione lavorativa e quindi per i
dipendenti con qualifica di operaio nell'importo pari ad 8 ore giornaliere di
retribuzione comprensiva dell'accantonamento CAPE, mentre per i dipendenti con
qualifica di impiegato il trattamento economico relativo a tale giornata
risulta già compreso nella normale retribuzione mensile.
Per
quanto attiene le giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno 1997 ai sensi
delle disposizioni legislative citate, agli operai è dovuto un importo
corrispondente alla retribuzione di 8 ore giornaliere, senza che debba essere
effettuato l'accantonamento previsto verso la Cassa edile, giacchè la misura
della maggiorazione del 23,45% è stata già determinata sulla base delle normali
giornate lavorative di un anno, prescindendo dall'erogazione di un ulteriore
trattamento retributivo per le giornate di cui si parla. Parimenti agli
impiegati, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, va corrisposto per
ogni giornata di che trattasi l'importo del relativo trattamento economico,
quantificabile in 8/173esimi della retribuzione medesima.
Per
le giornate in parola la legge prevede l'alternativa di un riposo compensativo
in luogo delle "specifiche quote retributive" appena illustrate.
In
proposito si ritiene di condividere i rilievi svolti dalla Confindustria e
dall'ANCE con riguardo al fatto che la legge non prevede a chi compete la
scelta tra retribuzione e riposo compensativo.
Si
ritiene infatti che, avendo il legislatore aggravato già la posizione del
datore di lavoro, almeno sotto tale profilo assegni a quest'ultimo la facoltà
di scelta.
In
ogni caso, nelle ipotesi in cui l'impresa ritenesse di aderire alla richiesta
del dipendente di usufruire di riposi compensativi, la data di fruizione degli
stessi dovrà tener conto delle esigenze tecnico-produttive.
Va
infine precisato che i lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre
alla copia del certificato di chiamata agli uffici elettorali, anche
l'attestato firmato dal presidente del seggio, con l'indicazione delle giornate
di presenza e dell'orario di chiusura delle operazioni di scrutinio. Per i
lavoratori che assolvono l'incarico di presidente la certificazione potrà
essere vistata dal vice presidente.
Si
ricorda inoltre, che la Legge 30 aprile 1981, all'art.2, riconosce che
l'ammontare delle somme corrisposte dai datori di lavoro ai dipendenti
incaricati di assolvere funzioni presso gli uffici elettorali, sono detraibili,
da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini
delle imposte sul reddito. Poichè la lettera della legge fa riferimento alla
deducibilità dal reddito complessivo, la deduzione opera anche ai fini
dell'ILOR relativamente ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche nei confronti dei quali l'imposta locale si applica appunto sul
reddito complessivo.