REFERENDUM ABROGATIVI DEL 15 GIUGNO 1997 - LAVORATORI CHIAMATI ALLE OPERAZIONI AI SEGGI ELETTORALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO -

 

 

In relazione alla prossima consultazione referendaria del 15 giugno 1997 si ritiene opportuno riepilogare la normativa concernente il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali.

La legge 69/92, che disciplina tale normativa, stabilisce che i lavoratori addetti alle operazioni più sopra indicate "hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Tale disposizione legislativa comporta quindi che ai lavoratori impiegati presso i seggi elettorali debba essere riconosciuto, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, lo specifico trattamento economico anche per i giorni festivi e non lavorativi (sabato) cadenti nel periodo di svolgimento delle consultazioni elettorali.

In particolare ai dipendenti in parola compete il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni presso il seggio elettorale. In tale periodo occorre verificare quindi quali giornate siano lavorative e quali festive.

Pertanto in caso di svolgimento di dette operazioni nelle giornate di sabato 14 - domenica 15 - lunedì 16 giugno 1997, considerata la ripartizione dell'orario di lavoro su cinque giorni la settimana, la giornata lavorativa è quella di lunedì 16 giugno 1997.

Per tale giornata il trattamento economico che dovrà essere riconosciuto ai lavoratori di cui si parla è determinato nella stessa misura della retribuzione che avrebbero percepito in caso di prestazione lavorativa e quindi per i dipendenti con qualifica di operaio nell'importo pari ad 8 ore giornaliere di retribuzione comprensiva dell'accantonamento CAPE, mentre per i dipendenti con qualifica di impiegato il trattamento economico relativo a tale giornata risulta già compreso nella normale retribuzione mensile.

Per quanto attiene le giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno 1997 ai sensi delle disposizioni legislative citate, agli operai è dovuto un importo corrispondente alla retribuzione di 8 ore giornaliere, senza che debba essere effettuato l'accantonamento previsto verso la Cassa edile, giacchè la misura della maggiorazione del 23,45% è stata già determinata sulla base delle normali giornate lavorative di un anno, prescindendo dall'erogazione di un ulteriore trattamento retributivo per le giornate di cui si parla. Parimenti agli impiegati, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, va corrisposto per ogni giornata di che trattasi l'importo del relativo trattamento economico, quantificabile in 8/173esimi della retribuzione medesima.

Per le giornate in parola la legge prevede l'alternativa di un riposo compensativo in luogo delle "specifiche quote retributive" appena illustrate.

In proposito si ritiene di condividere i rilievi svolti dalla Confindustria e dall'ANCE con riguardo al fatto che la legge non prevede a chi compete la scelta tra retribuzione e riposo compensativo.

Si ritiene infatti che, avendo il legislatore aggravato già la posizione del datore di lavoro, almeno sotto tale profilo assegni a quest'ultimo la facoltà di scelta.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui l'impresa ritenesse di aderire alla richiesta del dipendente di usufruire di riposi compensativi, la data di fruizione degli stessi dovrà tener conto delle esigenze tecnico-produttive.

Va infine precisato che i lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata agli uffici elettorali, anche l'attestato firmato dal presidente del seggio, con l'indicazione delle giornate di presenza e dell'orario di chiusura delle operazioni di scrutinio. Per i lavoratori che assolvono l'incarico di presidente la certificazione potrà essere vistata dal vice presidente.

Si ricorda inoltre, che la Legge 30 aprile 1981, all'art.2, riconosce che l'ammontare delle somme corrisposte dai datori di lavoro ai dipendenti incaricati di assolvere funzioni presso gli uffici elettorali, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito. Poichè la lettera della legge fa riferimento alla deducibilità dal reddito complessivo, la deduzione opera anche ai fini dell'ILOR relativamente ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti dei quali l'imposta locale si applica appunto sul reddito complessivo.