A)
PREMIO ANNUO IMPIEGATI
B)
LEGGE 297/82 - T.F.R. INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 1997
A)
Premio annuo impiegati
Entro
il 30 giugno p.v., secondo quanto previsto dall'art. 65 del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, deve essere corrisposto agli impiegati il
premio annuo. Il premio è da calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale
mensilità va computata considerando le voci di stipendio normalmente erogate,
con esclusione peraltro dell'importo di £. 20.000= riconosciuto a titolo di
E.D.R. ex prot. 31 luglio 1992.
Agli
impiegati, che al 30 giugno 1997 non avessero maturato un anno intero di
anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del premio
proporzionale ai mesi di servizio prestati presso l'impresa. Non deve essere
computata la frazione di mese non superiore a 15 giorni.
a)
Contributi previdenziali
L'ammontare
del premio è assoggettato a tutti i contributi previdenziali a norma
dell'art.12 della L. 153/1969.
b)
Ritenute Irpef
Il
"Premio" va sottoposto a ritenute I.R.PE.F.. Peraltro l'importo dello
stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo di paga per la
determinazione della relativa aliquota di tassazione. E' anche il caso di
ricordare che non si devono riconoscere le usuali detrazioni di imposta.
B)
Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di maggio 1997
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di maggio 1997 è risultato pari a 105,7.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di maggio 1997
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
maggio 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1996 è pari a:
1,011970
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