A) PREMIO ANNUO IMPIEGATI

 

B) LEGGE 297/82 - T.F.R. INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 1997

 

 

A) Premio annuo impiegati

Entro il 30 giugno p.v., secondo quanto previsto dall'art. 65 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, deve essere corrisposto agli impiegati il premio annuo. Il premio è da calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale mensilità va computata considerando le voci di stipendio normalmente erogate, con esclusione peraltro dell'importo di £. 20.000= riconosciuto a titolo di E.D.R. ex prot. 31 luglio 1992.

Agli impiegati, che al 30 giugno 1997 non avessero maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del premio proporzionale ai mesi di servizio prestati presso l'impresa. Non deve essere computata la frazione di mese non superiore a 15 giorni.

a) Contributi previdenziali

L'ammontare del premio è assoggettato a tutti i contributi previdenziali a norma dell'art.12 della L. 153/1969.

b) Ritenute Irpef

Il "Premio" va sottoposto a ritenute I.R.PE.F.. Peraltro l'importo dello stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo di paga per la determinazione della relativa aliquota di tassazione. E' anche il caso di ricordare che non si devono riconoscere le usuali detrazioni di imposta.

 

B) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di maggio 1997

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di maggio 1997 è risultato pari a 105,7.

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di maggio 1997 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di maggio 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1996 è pari a:

 

1,011970

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