A)
REGIME FISCALE DAL 1-1-97 IN CASO DI CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL
SERVIZIO MENSA
Si fa
seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota supplemento
n. 4 al Notiziario mensile n. 1/97) per informare che il Ministero delle
finanze con circolare n. 137/E del 15 maggio u.s. ha fornito precisazioni in
merito al trattamento fiscale da riservare alle prestazioni sostitutive del
servizio mensa aziendale in caso di convenzione diretta tra il datore di lavoro
ed il ristoratore. Il citato Dicastero, contrariamente a quanto in precedenza
affermato, ha stabilito che anche in tali casi opera la previsione di cui
all'art. 3 comma 6 della lettera a) della legge 662/1996 e quindi le convenzioni in parola risultano
imponibili ai fini I.R.PE.F. per l'importo giornaliero eccedente le £. 10.000.
Pertanto con decorrenza 1° gennaio 1997 l'eventuale importo eccedente la
predetta somma di £. 10.000 giornaliera concorre alla determinazione del
reddito del lavoratore ai fini I.R.PE.F..
Nulla
muta per quanto attiene invece l'aspetto previdenziale. Le convenzioni in
parola, secondo quanto precisato dall'INPS con circolare n. 227 del 25 luglio
1994, stipulate direttamente da datori di lavoro del settore edile con i ristoratori sono equiparate ai servizi mensa
aziendali e/o interaziendali e come tali non sono soggette ad alcun obbligo
contributivo.
B)
REGIME CONTRIBUTIVO DAL 1-1-97 IN CASO DI CONCESSIONE DELLA AUTOVETTURA
AZIENDALE IN USO AL DIPENDENTE
Come
è noto la legge 662/96 ha introdotto modifiche, con decorrenza 1-1-97 al
trattamento tributario di alcune fra le
più ricorrenti forme di compensi in natura (fringe-benefits) corrisposti ai
dipendenti.
Si
rammenta quanto previsto in materia nell'ipotesi di concessione al dipendente
di autovettura o di altri mezzi di trasporto aziendali per un uso promiscuo,
cioè con facoltà di uso personale oltre che per ragioni di servizio.
La
Direzione Centrale per i contributi dell'INPS con circolare n. 86/1997 ha
fornito indicazioni per la determinazione della retribuzione imponibile anche
ai fini previdenziali del beneficio in parola.
L'istituto,
in assenza nella disciplina previdenziale di un criterio specifico per la
quantificazione del valore del beneficio goduto dal dipendente al quale è
concessa per un uso anche personale l'autovettura o altri mezzi di trasporto
aziendale, ha espresso l'avviso che possa trovare applicazione, agli effetti
contributivi, il particolare criterio valido agli effetti fiscali.
Per
tale criterio il reddito di lavoro dipendente, per la concessione del suddetto
benefit, è determinato in via
forfetaria ed è pari al 30% del costo chilometrico secondo le tabelle
ACI, per una percorrenza prefissata di 15.000 chilometri annui, detratta
l'eventuale trattenuta che il dipendente subisca per l'uso privato del mezzo di
trasporto.
Come
accennato tale criterio particolare, espressamente dettato agli effetti
fiscali, può essere utilizzato anche a quelli previdenziali.
Quanto
alle modalità applicative, la Circolare rinvia alle istruzioni operative già
diramate dal ministero delle Finanze, con Circolare 7 febbraio 1997, n. 29/E.
Le citate istruzioni stabiliscono che:
- la
percorrenza convenzionale di 15.000
chilometri, prevista dalla Legge, è determinata su base annua; di conseguenza,
il reddito individuato con riferimento a tale decorrenza deve essere
ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale il veicolo viene in concreto
concesso al dipendente; tale periodo deve essere individuato con riferimento al
numero dei giorni nei quali il veicolo stesso è stato assegnato al prestatore
di lavoro, a prescindere dal suo effettivo utilizzo;
- al
fine di procedere ai versamenti dovuti, il reddito in esame deve essere
suddiviso in quote mensili e, quindi, per 12 se il rapporto di lavoro corre dal
1° gennaio al 31 dicembre;
- il
datore di lavoro deve fare riferimento anche agli aggiornamenti delle tariffe, elaborati
dall'ACI, nel corso dell'anno;
-
l'eventuale trattenuta che il lavoratore subisca dall'azienda, per l'uso
personale del veicolo, deve essere sottratta, al lordo dell'I.V.A., dal
compenso individuato in via forfetaria;
- i
veicoli destinati al solo uso personale del dipendente o dei suoi familiari
concorrono in misura piena a formare la retribuzione del dipendente; i veicoli
aziendali utilizzati per l'esclusiva effettuazione di trasferte non
costituiscono, invece, compenso in natura e non concorrono, pertanto, a formare
il reddito del lavoratore medesimo.
I
datori di lavoro che si uniformano dal 1° gennaio 1997 ai criteri di cui alla
legge n. 662/96 dovranno procedere alla sistemazione degli imponibili entro il
21 luglio 1997.
Ai
fini della compilazione dei Modd. DM10/2 e DM 10/S le imprese dovranno:
-
calcolare le differenze in aumento ovvero in diminuzione tra le retribuzioni
imponibili rideterminate dal 1° gennaio 1997 sulla base dei nuovi criteri e quelle assoggettate a
contribuzione dalla stessa decorrenza;
- le
differenze così determinate andranno portate in aumento ovvero in diminuzione
delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la
regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.