A) REGIME FISCALE DAL 1-1-97 IN CASO DI CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO MENSA

 

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota supplemento n. 4 al Notiziario mensile n. 1/97) per informare che il Ministero delle finanze con circolare n. 137/E del 15 maggio u.s. ha fornito precisazioni in merito al trattamento fiscale da riservare alle prestazioni sostitutive del servizio mensa aziendale in caso di convenzione diretta tra il datore di lavoro ed il ristoratore. Il citato Dicastero, contrariamente a quanto in precedenza affermato, ha stabilito che anche in tali casi opera la previsione di cui all'art. 3 comma 6 della lettera a) della legge 662/1996  e quindi le convenzioni in parola risultano imponibili ai fini I.R.PE.F. per l'importo giornaliero eccedente le £. 10.000. Pertanto con decorrenza 1° gennaio 1997 l'eventuale importo eccedente la predetta somma di £. 10.000 giornaliera concorre alla determinazione del reddito del lavoratore ai fini I.R.PE.F..

Nulla muta per quanto attiene invece l'aspetto previdenziale. Le convenzioni in parola, secondo quanto precisato dall'INPS con circolare n. 227 del 25 luglio 1994, stipulate direttamente da datori di lavoro del settore edile con i  ristoratori sono equiparate ai servizi mensa aziendali e/o interaziendali e come tali non sono soggette ad alcun obbligo contributivo.

 

 

B) REGIME CONTRIBUTIVO DAL 1-1-97 IN CASO DI CONCESSIONE DELLA AUTOVETTURA AZIENDALE IN USO AL DIPENDENTE

 

Come è noto la legge 662/96 ha introdotto modifiche, con decorrenza 1-1-97 al trattamento tributario  di alcune fra le più ricorrenti forme di compensi in natura (fringe-benefits) corrisposti ai dipendenti.

Si rammenta quanto previsto in materia nell'ipotesi di concessione al dipendente di autovettura o di altri mezzi di trasporto aziendali per un uso promiscuo, cioè con facoltà di uso personale oltre che per ragioni di servizio.

La Direzione Centrale per i contributi dell'INPS con circolare n. 86/1997 ha fornito indicazioni per la determinazione della retribuzione imponibile anche ai fini previdenziali del beneficio in parola.

L'istituto, in assenza nella disciplina previdenziale di un criterio specifico per la quantificazione del valore del beneficio goduto dal dipendente al quale è concessa per un uso anche personale l'autovettura o altri mezzi di trasporto aziendale, ha espresso l'avviso che possa trovare applicazione, agli effetti contributivi, il particolare criterio valido agli effetti fiscali.

Per tale criterio il reddito di lavoro dipendente, per la concessione del suddetto benefit, è determinato in via  forfetaria ed è pari al 30% del costo chilometrico secondo le tabelle ACI, per una percorrenza prefissata di 15.000 chilometri annui, detratta l'eventuale trattenuta che il dipendente subisca per l'uso privato del mezzo di trasporto.

Come accennato tale criterio particolare, espressamente dettato agli effetti fiscali, può essere utilizzato anche a quelli previdenziali.

Quanto alle modalità applicative, la Circolare rinvia alle istruzioni operative già diramate dal ministero delle Finanze, con Circolare 7 febbraio 1997, n. 29/E. Le citate istruzioni stabiliscono che:

- la percorrenza  convenzionale di 15.000 chilometri, prevista dalla Legge, è determinata su base annua; di conseguenza, il reddito individuato con riferimento a tale decorrenza deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale il veicolo viene in concreto concesso al dipendente; tale periodo deve essere individuato con riferimento al numero dei giorni nei quali il veicolo stesso è stato assegnato al prestatore di lavoro, a prescindere dal suo effettivo utilizzo;

- al fine di procedere ai versamenti dovuti, il reddito in esame deve essere suddiviso in quote mensili e, quindi, per 12 se il rapporto di lavoro corre dal 1° gennaio al 31 dicembre;

- il datore di lavoro deve fare riferimento anche agli aggiornamenti delle tariffe, elaborati dall'ACI, nel corso dell'anno;

- l'eventuale trattenuta che il lavoratore subisca dall'azienda, per l'uso personale del veicolo, deve essere sottratta, al lordo dell'I.V.A., dal compenso individuato in via forfetaria;

- i veicoli destinati al solo uso personale del dipendente o dei suoi familiari concorrono in misura piena a formare la retribuzione del dipendente; i veicoli aziendali utilizzati per l'esclusiva effettuazione di trasferte non costituiscono, invece, compenso in natura e non concorrono, pertanto, a formare il reddito del lavoratore medesimo.

I datori di lavoro che si uniformano dal 1° gennaio 1997 ai criteri di cui alla legge n. 662/96 dovranno procedere alla sistemazione degli imponibili entro il 21 luglio 1997.

Ai fini della compilazione dei Modd. DM10/2 e DM 10/S le imprese dovranno:

- calcolare le differenze in aumento ovvero in diminuzione tra le retribuzioni imponibili rideterminate dal 1° gennaio 1997 sulla base dei nuovi  criteri e quelle assoggettate a contribuzione dalla stessa decorrenza;

- le differenze così determinate andranno portate in aumento ovvero in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.