D.LGVO
626/94 - D.LGVO 494/1996 - CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N.73/97 - 8 LUGLIO 1997:
RIUNIONE ILLUSTRATIVA
Il
Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 73/97, con la quale,
specialmente per i lavori di pił modesta entitą, si tende a ridimensionare il
campo di applicazione della normativa alleggerendo i compiti della committenza
e quindi evitando ulteriori ostacoli alla cantierizzazione delle opere.
Tale
indirizzo ministeriale sembra, in qualche modo, voler anticipare le modifiche e
le integrazioni alla normativa contenuta nel D.Lgvo n.494/96 che il Governo si
accinge ad emanare non appena perfezionata la delega che il Parlamento si
appresta a concedere in sede di approvazione della legge comunitaria 95/96.
Con
la riserva di pubblicare sul prossimo Notiziario il testo della circolare in
parola si sintetizzano qui di seguito i contenuti della stessa.
-
Applicabilitą delle disposizioni transitorie ai cosiddetti direttori dei
lavori.
Si
estende l'applicazione della norma transitoria ai direttori dei lavori che
possono dimostrare (presumibilmente con le stesse modalitą previste dalla
lettera b) del 1° comma dell'art.19 della norma) di aver svolto - oltre alle
normali funzioni di direttore dei lavori per conto del committente - anche
funzioni connesse al controllo dell'attuazione delle norme di sicurezza.
-
Trasmissione dei piani di sicurezza e di coordinamento
Si
chiarisce che nei casi in cui il committente č tenuto - tramite il coordinatore
per la progettazione - alla redazione del piano di sicurezza, tale piano deve essere trasmesso a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
-
Art. 9 e 22
Riconferma
il principio della delegabilitą da parte del datore di lavoro a propri
dirigenti.
-
Art.3, comma 3, lettera a) e art.11, comma 1) lettera a)
Al di
lą delle motivazioni addotte, si stabilisce che - a prescindere dalla
contemporaneitą o meno della presenza di pił imprese in cantiere -
l'applicazione delle norme di cui all'art.3 (nomina dei coordinatori, piano di
sicurezza etc.) scatta comunque solo per lavori la cui entitą presunta supera i
100 uomini/giorno.
Quanto
all'art.11, comma 1, lettera a, l'interpretazione ministeriale sembra tendere a
far perdere qualsiasi valenza pratica alla previsione legislativa.
La
circolare ministeriale, pur senza aggiungere nulla di nuovo, fornisce
autorevole conferma a quanto gią pił volte specificato in materia di:
-
Movimentazione manuale dei carichi
-
Registro infortuni
-
Servizio di prevenzione e protezione.
MARTEDI'
8 LUGLIO 1997, ORE 9,00 - RIUNIONE ILLUSTRATIVA
Il
Collegio ha ritenuto utile ed opportuno organizzare una riunione delle imprese
associate durante la quale verranno illustrati compiutamente tutti gli aspetti
ed i contenuti del D.Lgvo 494/96.
Detta
riunione si terrą nella mattina del giorno 8 luglio 1997, con inizio alle ore
9,00, presso la Sede del Collegio.
La
relazione illustrativa verrą svolta dal DR. ING. SERAFINO ARCANGELI, Dirigente
del Servizio Tecnologico dell'A.N.C.E. che sarą anche a disposizione per
rispondere ad eventuali quesiti dei partecipanti.
Per
una migliore organizzazione si invitano le imprese a voler confermare, anche
telefonicamente, la loro presenza.