CCNL 5 LUGLIO 1995 - ACCORDO 11 GIUGNO 1997 PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA - TABELLE PAGA E COSTO DELLA MANO D'OPERA DAL 1° LUGLIO 1997

 

In data 11 giugno 1997 tra l'ANCE e la F.L.C. è stato sottoscritto l'accordo nazionale concernente il rinnovo della parte economica per il secondo biennio di validità del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

Nel far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile il testo dell'accordo in parola si fornisce qui di seguito un quadro di sintesi dell'intesa raggiunta.

Durata del c.c.n.l.

La durata del c.c.n.l., originariamente prevista fino al 31 dicembre 1998, è stata prorogata al 30 giugno 1999.

Aumento dei minimi di paga base e di stipendio

In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento quindi ai tassi di inflazione programmata, sono stati concordati gli aumenti dei minimi di paga e di stipendio, rispettivamente per operai ed impiegati, che sono riportati nella tabella allegata all'accordo.

Si pone in evidenza che la decorrenza della prima parte degli aumenti retributivi è prevista dal 1° luglio 1997, e cioè con il rinvio di sei mesi rispetto alla data prevista dal c.c.n.l. 5 luglio 1995.

Si è anche espressamente stabilito che con  nulla è dovuto a titolo di vacanza contrattuale,  sicchè fino alla data del 30 giugno 1997 restano in vigore i vecchi minimi.

Contrattazione integrativa territoriale

L'accordo detta le regole per la contrattazione integrativa territoriale, che è prevista con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1998, e cioè con il rinvio di un anno rispetto alla decorrenza 1° gennaio 1997 stabilita dal c.c.n.l. 5 luglio 1995.

L'accordo prevede che le Associazioni territoriali potranno stabilire l'elemento economico territoriale di cui alla lettera b) dell'art.39 e all'art.47 del c.c.n.l. fino alla misura massima del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio e con distribuzione in un arco di tempo quadriennale.

Detto elemento sarà determinato in base alle variazioni di alcuni indicatori dello stato del settore e sarà sottoposto a verifica periodica.

Previdenza complementare

E' confermato l'impegno alla costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Il Fondo nazionale diverrà operativo dal 1° luglio 1998 e sarà alimentato con un contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore pari all'1% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r., nonchè da una quota del t.f.r.  da maturare pari al 18%, salvo quanto previsto per i lavoratori di prima occupazione dall'art.8, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (intera quota del TFR maturata).

Da rilevare che i suddetti oneri contributivi e di versamento del t.f.r. avranno decorrenza dalla data di volontaria iscrizione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. Sull'argomento si esprime riserva di necessarie e ulteriori e più puntuali indicazioni operative. Con l'introduzione della previdenza complementare, le parti hanno concordato una disciplina  per il graduale esaurimento della prestazione per ape straordinaria che cesserà definitivamente con gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2003. Ciò comporta il graduale decremento anche del relativo contributo. Le variazioni saranno comunicate tempestivamente.

Autisti di autobetoniere

Ance e Sindacati hanno confermato che gli autisti di autobetoniere rientrano nell'applicazione della normativa contrattuale sugli addetti ai lavori discontinui.

Peraltro, in considerazione delle caratteristiche del lavoro discontinuo - stabilite per legge - si invitano le imprese interessate a contattare preventivamente gli Uffici del Collegio per il necessario esame delle singole fattispecie.

PROTOCOLLO DI INTESA

Contestualmente all'accordo dell'11 giugno è stato sottoscritto il Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni, con il quale le parti si sono impegnate ad assumere iniziative congiunte in sede Governativa ed amministrativa per il conseguimento di ulteriori importanti obiettivi per la lotta al lavoro sommerso, la revisione della struttura del costo del lavoro, la flessibilità del mercato del lavoro.

 

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In allegato alla presente si inviano le tabelle delle retribuzioni e del costo della mano d'opera in vigore dal 1° luglio 1997.