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5 LUGLIO 1995 - ACCORDO 11 GIUGNO 1997 PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA -
TABELLE PAGA E COSTO DELLA MANO D'OPERA DAL 1° LUGLIO 1997
In
data 11 giugno 1997 tra l'ANCE e la F.L.C. è stato sottoscritto l'accordo
nazionale concernente il rinnovo della parte economica per il secondo biennio
di validità del c.c.n.l. 5 luglio 1995.
Nel
far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile il testo
dell'accordo in parola si fornisce qui di seguito un quadro di sintesi
dell'intesa raggiunta.
Durata
del c.c.n.l.
La
durata del c.c.n.l., originariamente prevista fino al 31 dicembre 1998, è stata
prorogata al 30 giugno 1999.
Aumento
dei minimi di paga base e di stipendio
In
attuazione del Protocollo 23 luglio 1993, con riferimento quindi ai tassi di
inflazione programmata, sono stati concordati gli aumenti dei minimi di paga e
di stipendio, rispettivamente per operai ed impiegati, che sono riportati nella
tabella allegata all'accordo.
Si
pone in evidenza che la decorrenza della prima parte degli aumenti retributivi
è prevista dal 1° luglio 1997, e cioè con il rinvio di sei mesi rispetto alla
data prevista dal c.c.n.l. 5 luglio 1995.
Si è
anche espressamente stabilito che con
nulla è dovuto a titolo di vacanza contrattuale, sicchè fino alla data del 30 giugno 1997
restano in vigore i vecchi minimi.
Contrattazione
integrativa territoriale
L'accordo
detta le regole per la contrattazione integrativa territoriale, che è prevista
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1998, e cioè con il rinvio di un
anno rispetto alla decorrenza 1° gennaio 1997 stabilita dal c.c.n.l. 5 luglio
1995.
L'accordo
prevede che le Associazioni territoriali potranno stabilire l'elemento
economico territoriale di cui alla lettera b) dell'art.39 e all'art.47 del
c.c.n.l. fino alla misura massima del 7% rispettivamente dei minimi di paga e
di stipendio e con distribuzione in un arco di tempo quadriennale.
Detto
elemento sarà determinato in base alle variazioni di alcuni indicatori dello
stato del settore e sarà sottoposto a verifica periodica.
Previdenza
complementare
E'
confermato l'impegno alla costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza
complementare per i lavoratori del settore.
Il
Fondo nazionale diverrà operativo dal 1° luglio 1998 e sarà alimentato con un
contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore pari
all'1% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r., nonchè da una quota
del t.f.r. da maturare pari al 18%,
salvo quanto previsto per i lavoratori di prima occupazione dall'art.8, comma
2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (intera quota del TFR maturata).
Da
rilevare che i suddetti oneri contributivi e di versamento del t.f.r. avranno
decorrenza dalla data di volontaria iscrizione dei singoli lavoratori al Fondo
costituito ed operante. Sull'argomento si esprime riserva di necessarie e
ulteriori e più puntuali indicazioni operative. Con l'introduzione della
previdenza complementare, le parti hanno concordato una disciplina per il graduale esaurimento della
prestazione per ape straordinaria che cesserà definitivamente con gli eventi
verificatisi entro il 31 dicembre 2003. Ciò comporta il graduale decremento
anche del relativo contributo. Le variazioni saranno comunicate
tempestivamente.
Autisti
di autobetoniere
Ance
e Sindacati hanno confermato che gli autisti di autobetoniere rientrano
nell'applicazione della normativa contrattuale sugli addetti ai lavori
discontinui.
Peraltro,
in considerazione delle caratteristiche del lavoro discontinuo - stabilite per
legge - si invitano le imprese interessate a contattare preventivamente gli
Uffici del Collegio per il necessario esame delle singole fattispecie.
PROTOCOLLO
DI INTESA
Contestualmente
all'accordo dell'11 giugno è stato sottoscritto il Protocollo sulle politiche
del lavoro nell'industria delle costruzioni, con il quale le parti si sono
impegnate ad assumere iniziative congiunte in sede Governativa ed
amministrativa per il conseguimento di ulteriori importanti obiettivi per la
lotta al lavoro sommerso, la revisione della struttura del costo del lavoro, la
flessibilità del mercato del lavoro.
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In
allegato alla presente si inviano le tabelle delle retribuzioni e del costo
della mano d'opera in vigore dal 1° luglio 1997.