I.R.PE.F.
- LEGGE 28 MAGGIO 1997 N.140 - ANTICIPO DI IMPOSTA SU T.F.R. - MODALITA'
OPERATIVE
LEGGE
297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 1997
L.
140/1997 - Anticipo imposta TFR
La
Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 1997 ha pubblicato il testo della legge
n.140 del 28 maggio 1997 di conversione del D.L. 79/1997.
L'articolo
2 del provvedimento in parola ha completamente modificato la normativa
contenuta nell'articolo 3 della legge 662/1996 e relativa alle disposizioni
introdotte in materia di acconto di imposta sul trattamento di fine rapporto
maturato dai lavoratori dipendenti alla data del 31 dicembre 1996.
Le
norme dettate dal succitato articolo 2 diversificano il regime dell'acconto in
relazione alla consistenza dell'organico aziendale alla data del 30 ottobre
1996.
Si
illustrano qui di seguito i contenuti del provvedimento in parola alla luce
anche della circolare n.196 dell'8 luglio 1997 del Ministero delle Finanze.
Soggetti
obbligati
Sono
tenuti al versamento tutti i datori di lavoro con esclusione delle imprese che
alla data del 30 ottobre 1996 occupavano non più di 5 dipendenti
Base
imponibile
La
base imponibile per il calcolo del versamento è costituita dall'ammontare complessivo
dei trattamenti di fine rapporto maturati fino al 31 dicembre 1996 ed al 31
dicembre 1997. Tali ammontari devono ricomprendere le rivalutazioni annuali;
non ricomprendono, invece, le eventuali somme
già anticipate ai lavoratori fino alla data del 31 dicembre
1996 e/o 31 dicembre 1997. Dalla base imponibile devono, pertanto, dedursi gli
importi che non sono più accantonati in quanto già anticipati ai dipendenti
entro il 31 dicembre 1996 e/o entro il 31 dicembre 1997.
Non
partecipa alla formazione della suddetta base imponibile l'ammontare del Tfr
spettante al dipendente che interrompe il rapporto di lavoro il 30 dicembre con
effetto dal 31 dicembre, anche qualora il medesimo trattamento sia stato
corrisposto successivamente a tale data. Per converso, l'anticipo è dovuto sul
Tfr spettante al dipendente che cessa il rapporto di lavoro il 31 dicembre con
effetto dal 1° gennaio.
Aliquote
dovute
Ripetuto
che i datori di lavoro che alla data del 30 ottobre 1996 occupavano fino a 5
dipendenti non sono tenuti ad operare nessun versamento nè per l'anno in corso
nè per il 1998, i versamenti da effettuare sulla base di aliquote determinate in relazione alla base
occupazionale al 30 ottobre 1996, si concretizzano nelle seguenti 3
fattispecie:
1) i
sostituti di imposta che occupavano un numero di dipendenti superiore a cinque
ma non superiore a 15 sono tenuti a versare, per il corrente anno 1997, un
acconto di imposta calcolato nella misura del due per cento sul T.F.R.
complessivamente maturato dai loro dipendenti alla data del 31 dicembre 1996.
Così
ad esempio, ipotizzando che il T.F.R. complessivamente maturato a fine 1996
ammonti a 20 milioni di lire, i sostituti in questione sono tenuti a effettuare
complessivamente un versamento di 400 mila lire (due per cento di 20 milioni)
di cui 200 mila lire entro il 31 luglio e altre 200 mila lire entro il 30
novembre 1997. In questo caso nessun versamento è dovuto, invece, per l'anno
1998;
2) i
soggetti che occupavano un numero di dipendenti compreso tra 16 e 50 sono
tenuti a versare l'acconto sul T.F.R. con due diverse aliquote per gli anni 1997 e 1998.
In
particolare, per l'anno 1997, dovrà essere applicata l'aliquota del due per
cento sul T.F.R. maturato al 31 dicembre 1996 dai 10 dipendenti di più recente
assunzione rispetto alla data del 30 ottobre 1996, e quella invece del 5,89%
sulla quota di T.F.R., maturata alla predetta data del 31 dicembre dai restanti
dipendenti.
In
questo caso, ipotizzando un T.F.R. complessivamente maturato dai dipendenti di
100 milioni, di cui 10 milioni dagli ultimi 10 assunti il versamento dovrà essere effettuato
applicando l'aliquota del due per cento su 10 milioni (200 mila lire
complessive) e l'aliquota del 5,89% sui restanti 90 milioni di lire (quindi,
5.301.000 lire). L'importo globale di 5.501.000 lire dovrà essere versato in
due rate uguali di 2.750.500 lire entro i mesi di luglio e di novembre.
Per
l'anno 1998, sempre alle stesse scadenze troverà applicazione, invece,
l'aliquota unica del 3,89% calcolata sul T.F.R. maturato al 31 dicembre 1997 da
tutti i dipendenti;
3)
infine i sostituti di imposta che alla predetta data del 30 ottobre 1996
occupavano più di 50 dipendenti dovranno versare, per il 1997, l'acconto di
imposta sul T.F.R. applicando l'aliquota del 5,89% sul T.F.R. maturato da tutti
i dipendenti al 31 dicembre 1996, mentre per il 1998 dovranno versare il 3,89%
sul T.F.R. maturato alla data del 31 dicembre 1997.
Determinazione
della forza lavoro al 30 ottobre 1996
Ai
fini della determinazione del numero dei dipendenti alla data del 30 ottobre
1996, si deve tener conto di tutti i dipendenti in forza a tale data, a
prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro subordinato stipulato.
Rientra,
pertanto, nel computo in esame anche il dipendente che, ad esempio, è stato
licenziato il 30 ottobre 1996 con effetto dal 31 ottobre 1996.
Per
l'individuazione dei dipendenti in questione occorre fare riferimento alla
nozione di rapporto di lavoro subordinato contenuta nelle norme della
legislazione sul lavoro: ad esempio, dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato assunti a tempo pieno o a tempo parziale,
lavoratori collocati in cassa integrazione, eccetera. Sono comunque applicabili
le leggi che escludono determinate categorie di lavoratori dai computi numerici
dei dipendenti in forza: ad esempio; il decreto legge 30 ottobre 1984, n.726,
convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n.863 e la legge 28 febbraio 1987,
n.56, rispettivamente, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro e di apprendistato.
Come
previsto in analoghe situazioni rilevanti in materia previdenziale (cfr.
circolare Inps n.211 del 9 agosto 1991), anche ai fini della normativa in esame
il lavoratore assente alla predetta data del 30 ottobre 1996 (ad esempio, per
servizio militare, gravidanza e puerperio), ancorchè, non retribuito, è escluso
dal computo dei dipendenti soltanto nel caso in cui in sua sostituzione sia
stato assunto altro lavoratore con contratto a tempo determinato; ovviamente in
tal caso deve essere computato il sostituto.
Esclusioni
E
bene sottolineare subito che non sono esclusi i versamenti relativi alle quote
di T.F.R. maturate dai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
e di apprendistato: in pratica detti lavoratori sono, come già detto,
ininfluenti esclusivamente ai fini della determinazione della forza lavoro al
30 ottobre 1996.
Si
precisa infine che il versamento degli acconti non è dovuto:
per tutti i dipendenti assunti dopo il 30
ottobre 1996 che abbiano determinato un incremento del numero degli addetti
delle singole aziende;
relativamente alle quote di accantonamento
annuale del T.F.R. imputabili a forme pensionistiche complementari.
Per
quanto riguarda il predetto caso di incremento del numero degli addetti si
precisa quanto segue.
A
norma del comma 211-bis della disposizione in commento, il versamento
dell'anticipo d'imposta non è dovuto per tutti i dipendenti assunti
successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli
addetti delle singole aziende.
Non
determinano comunque incremento i passaggi di lavoratori tra imprese facenti
parte dello stesso gruppo societario e le assunzioni di apprendisti e
contrattisti di formazione e lavoro.
Si
precisa che, qualora l'incremento di unità lavorative derivi dalla somma
algebrica di nuove assunzioni ed eventuali cessazioni del rapporto di lavoro
intercorse nel periodo tra il 30 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1996 e nel
periodo tra il 30 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997, la diminuzione del Tfr
deve essere imputata con riferimento alle assunzioni che hanno dato luogo
all'incremento di più recente formazione.
Tuttavia,
qualora le assunzioni intervengano a una medesima data, al fine di individuare
i dipendenti che hanno generato l'incremento, il sostituto d'imposta può
liberamente scegliere quali quote di accantonamento del Tfr escludere.
Pertanto,
nell'ipotesi di una base occupazionale al 30 ottobre 1996, composta da 100
lavoratori dipendenti, che si è incrementata alla data del 31 dicembre 1996 di
5 unità in conseguenza:
- del
pensionamento di 10 unità al 10 novembre 1996;
-
dell'assunzione di 20 unità al 2 dicembre 1996;
- del
licenziamento di 10 unità al 10 dicembre 1996;
-
dell'assunzione di 3 unità il 12 dicembre 1996;
-
dell'assunzione di 2 unità il 13 dicembre 1996.
Il
sostituto d'imposta deve escludere dalla base imponibile calcolata al 31
dicembre 1996 le quote di accantonamento di Tfr relative ai cinque dipendenti
(che hanno generato l'incremento) assunti il 12 e il 13 dicembre 1996.
Se
nel periodo successivo (1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997) vengono licenziati
5 dipendenti e la base occupazionale al 31 dicembre 1997 torna a coincidere con
quella in essere alla data del 30 ottobre 1996, per tale periodo non spetta
alcuna esclusione e l'ammontare complessivo del Tfr maturato al 31 dicembre
1997 deve essere conteggiato per intero (comprensivo, quindi, del Tfr relativo
ai cinque dipendenti assunti nel dicembre 1996 per i quali spettava
l'esclusione per il periodo precedente).
Nella
diversa ipotesi in cui la base occupazionale al 30 ottobre 1996, composta da
100 lavoratori dipendenti, sia incrementata alla data del 31 dicembre 1996 di 5
unità in conseguenza del pensionamento di 15 unità al 10 novembre 1996 e
dell'assunzione di 20 unità al 2 dicembre 1996, considerato che non è possibile
individuare i cinque dipendenti che hanno determinato l'incremento, in quanto
generato dall'assunzione alla stessa data di 20 unità, il sostituto d'imposta
può scegliere quali quote di Tfr escludere dalla base imponibile dell'anticipo.
Codice
tributo
Per
il versamento, da effettuarsi in parti uguali entro il 31 luglio e il 30
novembre 1997 con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente, è stato istituito il codice-tributo "1250 - acconto imposte
sui trattamenti di fine rapporto - art. 3, comma 212, legge 662/96".
Modalità
di versamento
Il
tributo deve essere versato al concessionario competente in ragione del
domicilio fiscale o mediante delega alle banche utilizzando, rispettivamente,
la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C, ovvero, in caso di
pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31.
I
contribuenti non intestatari di conto fiscale devono eseguire il versamento al
concessionario competente utilizzando la distinta Mod. 1 o il bollettino di
conto corrente Mod. 11.
Il
periodo di riferimento è l'anno 1997 e i mesi di luglio o di novembre, sono
da indicare nella forma MM AA (07/97 e
11/97).
Dichiarazione
dei sostituti d'imposta
L'importo
versato deve essere riportato nella dichiarazione dei sostituti di imposta relativa agli anni 1997 e 1998.
Credito
di imposta
Gli
importi come sopra determinati costituiscono credito di imposta da utilizzare
per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Le
modalità per l'utilizzo dei suddetti crediti di imposta fissate dal Ministero
sono peraltro estremamente complesse e necessitano quindi di un'apposita
ulteriore nota informativa che lo scrivente invierà tempestivamente alle
Imprese.
Legge
297/82 - Indice rivalutazione mese di giugno 1997
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di giugno 1997 è risultato pari a 105,7.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di giugno 1997
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
giugno 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1996 è pari a:
1,013220
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