A)
TRIBUTI - ICIAP - ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE -
APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO
B)
RIFIUTI - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) - PROROGA
C)
TRASPORTI - REVISIONE DEI VEICOLI - PROROGA
A)
TRIBUTI - ICIAP - ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE -
APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO
Coloro
che nell'ultimo anno per il quale sia stata presentata la normale denuncia non
abbiano subito variazioni in relazione all'attività esercitata, alla classe di
superficie di appartenenza o alla natura del reddito di riferimento ovvero,
avendo la variazione riguardato solo l'ammontare del reddito di riferimento,
sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione relativa all'ICIAP
(imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni).
E'
stato approvato, infatti, con effetto dall'anno 1997, il modello per il
versamento dell'ICIAP, da utilizzare qualora il contribuente intenda effettuare
soltanto il versamento dell'imposta (D.M. 9 giugno 1997, G.U. 13 giugno 1997,
n. 136).
Il
pagamento dell'ICIAP potrà avvenire entro il prossimo 21 luglio utilizzando
l'apposito modello di versamento che avrà valore di denuncia a tutti gli
effetti.
Il
numero di conto corrente deve essere uguale a quello utilizzato dal comune per
la riscossione dell'ICIAP.
Il
modello è su fondo bianco, con caratteri in colore verde, e deve rispettare le
caratteristiche indicate nell'allegato al decreto.
I
comuni possono "personalizzare" i moduli per i versamenti ad essi
destinati, prestampando sui bollettini il proprio numero di conto corrente
postale, l'indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti
il quinto campo di lettura ottica.
Resta
ferma la possibilità per il contribuente di utilizzare moduli non
"personalizzati".
I
comuni assicurano la disponibilità gratuita presso i propri uffici e gli
sportelli postali situati sul proprio territorio di un congruo numero di
moduli.
Se il
contribuente è obbligato a presentare la normale denuncia ICIAP oppure se, pur
in assenza di tale obbligo, intende ugualmente presentarla, può utilizzare il
"vecchio" modello approvato con D.M. 5 maggio 1990.
B)
RIFIUTI - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) - PROROGA
Nella
Gazzetta Ufficiale n.156 del 7 luglio 1997 è stata pubblicata la legge 3 luglio
1997, n.207 che proroga, solo per il 1997, il termine per presentare il modello
unico di dichiarazione in materia ambientale al 31 luglio prossimo.
Come
si ricorderà la legge 70/94, istitutiva del M.U.D., aveva previsto il termine
al 30 aprile di ogni anno in relazione ai rifiuti prodotti nell'anno
precedente.
Poiché
il modello del 1997 è stato aggiornato con molto ritardo, con la proroga si dà
la possibilità di adempiere a coloro che non hanno potuto provvedere nei
termini ed alle imprese che lo avessero presentato in ritardo di non incorrere
nelle sanzioni previste dalla legge.
C)
TRASPORTI - REVISIONE DEI VEICOLI - PROROGA
Con
D.M. del 2 luglio 1997 (in G.U. 9 luglio 1997, n. 158) è stato prorogato al 31
luglio 1997 il termine per l'effettuazione delle operazioni di revisione per i
veicoli con targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6, come
stabilito con il D.M. 27 febbraio 1997.
In
precedenza il termine era fissato al 30 giugno 1997.