FERRAGOSTO
1997 - CHIUSURA UFFICI
CONDIZIONI
CONTRATTUALI: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE. DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N.
152
Ferragosto
1997
Si
comunica che in occasione del Ferragosto gli uffici del Collegio rimarranno
chiusi:
dall'11
al 17 agosto
L'attività
riprenderà lunedì 18 agosto 1997.
D.lvo
26 maggio 1997 n.152
Sulla
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1997, n.135 è stato pubblicato il decreto
legislativo 26 maggio 1997, n.152 recante "Attuazione della direttiva
91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il
lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di
lavoro". Il provvedimento è in vigore dal 27 giugno 1997.
Si
tratta delle condizioni che regolano il rapporto di lavoro, la cui
comunicazione al lavoratore è, per prassi, in larga misura, in uso presso le
imprese.
Con
il provvedimento in parola tale comunicazione diviene obbligatoria e deve
essere adempiuta da tutte le aziende nei modi e nei tempi stabiliti.
In
particolare, il decreto detta una articolata disciplina delle informazioni che
obbligatoriamente il datore di lavoro deve fornire al lavoratore.
1) in
occasione dell'assunzione (art.1);
2) in
caso di invio all'estero, per un periodo superiore a 30 giorni (art.2);
3)
durante lo svolgimento del rapporto, in caso di modifica degli elementi
comunicati in occasione dell'assunzione, non derivanti da disposizioni
legislative, regolamentari ovvero dal contratto collettivo applicato (art.3).
L'art.4
contiene l'apparato sanzionatorio e, infine, l'art.5 introduce alcune deroghe
al vincolo di informativa introdotto dai commi precedenti, e prevede
disposizioni specifiche per i rapporti già in corso alla data del 27 giugno
1997.
Di
seguito è fornita l'illustrazione dei cinque articoli di cui si compone il
nuovo decreto.
OBBLIGO
DI INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELL'ASSUNZIONE, TERMINE E MODALITA': ART. 1
Per
le assunzioni effettuate a decorrere dal 27 giugno 1997, l'azienda, nel termine
di 30 giorni dall'assunzione, deve fornire per iscritto al lavoratore le
seguenti informazioni:
a)
l'identità delle parti;
b) il
luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, deve
essere indicato che il lavoratore è
occupato in luoghi diversi, nonchè la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la
data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la
durata del rapporto di lavoro: deve, cioè essere precisato se il contratto è a
tempo determinato o indeterminato;
e) la
durata del periodo di prova se previsto;
f)
l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g)
l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con
l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la
durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di
determinazione e di fruizione delle ferie;
i)
l'orario di lavoro;
l) i
termini del preavviso in caso di recesso.
Le
informazioni relative alla durata del periodo di prova (lett. e), all'importo
iniziale della retribuzione ed ai relativi elementi costituitivi, ed al periodo
di pagamento (lett. g), alla durata delle ferie retribuite (lett. h),
all'orario di lavoro (lett. i), ai termini di preavviso in caso di recesso
(lett. l), possono essere fornite anche mediante il rinvio alle norme del
contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Come
sopra precisato, le informazioni previste dall'art. 1 devono essere fornite al
lavoratore entro 30 giorni dall'assunzione.
E'
tuttavia importante rammentare che, per giurisprudenza consolidata, la
stipulazione del termine di durata del contratto e del patto di prova deve
essere anteriore o, quanto meno, contestuale all'inizio del rapporto di lavoro:
Le clausole del termine e della prova se apposte dopo l'inizio dell'esecuzione
del contratto sono nulle, con la conseguente automatica ed immediata assunzione
del lavoratore a tempo indeterminato. Pertanto, salvo il termine di 30 giorni
per le rimanenti informazioni, le condizioni di durata e di prova devono essere
pattuite, per iscritto, a pena di nullità, prima dell'inizio del rapporto di
lavoro.
L'informativa
introdotta dal nuovo provvedimento deve essere data tramite atto scritto. In
particolare, l'azienda può fornire le indicazioni di cui all'art.1 inserendole:
* nel
contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione, o in ogni altro
documento scritto, da consegnare al lavoratore entro trenta giorni dalla data
dell'assunzione;
*
nella dichiarazione, che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro
è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, contenente i
dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso.
Qualora
il rapporto di lavoro cessi entro i primi 30 giorni dalla data di assunzione, e
l'azienda non abbia ancora assolto l'obbligo di informazione a suo carico, è
tenuta a consegnare al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto,
una dichiarazione scritta con le informazioni predette.
Ragioni
di organicità e di economia rendono preferibile l'indicazione delle
informazioni rese obbligatorie dal decreto nella lettera di assunzione.
PRESTAZIONI
DI LAVORO ALL'ESTERO: ART. 2
Al
lavoratore inviato a svolgere la prestazione lavorativa all'estero per un
periodo superiore a 30 giorni devono essere fornite ulteriori informazioni rispetto a quelle finora precisate. In
particolare, le informazioni elencate dall'art.1 devono essere fornite prima
della partenza e comunque non oltre 30 giorni dalla data dell'assunzione,
unitamente alle seguenti:
a) la
durata del lavoro da effettuare all'estero;
b) la
valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
c)
gli eventuali vantaggi in denaro o in natura collegati allo svolgimento della
prestazione lavorativa all'estero;
d) le
eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.
Ovviamente,
qualora l'azienda decida di inviare all'estero il lavoratore nel corso di
svolgimento del rapporto ed abbia già fornito le informazioni
"generali" previste dall'art. 1, comma 1 del decreto, provvederà,
prima della partenza, a fornire solo le informazioni "specifiche"
previste dall'art.2, comma 1 del provvedimento.
MODIFICA
DI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LAVORO DOPO L'ASSUNZIONE: ART. 3
L'azienda
è tenuta a comunicare per iscritto al lavoratore qualsiasi modifica degli elementi
del contratto di lavoro elencati negli artt. 1 e 2 del decreto, in tutti i casi
in cui tali modifiche non derivino direttamente da disposizioni di legge, o di
regolamento, oppure dalle norme del contratto collettivo applicato al
lavoratore.
In
altre parole la comunicazione è dovuta allorquando la modifica degli elementi
suddetti (ad esempio: inquadramento, livello, qualifica, importo della
retribuzione o suoi elementi costitutivi, ecc.) non discende direttamente dalla
predette fonti normative, bensì è deliberata dall'azienda.
La
comunicazione in parola deve essere data per iscritto entro un mese dalla
adozione della decisione.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI: ART.5
Le
informazioni previste dal decreto non sono dovute:
a)
nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui
orario non superi le otto ore settimanali;
b)
nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo
grado, del datore di lavoro con lui conviventi.
Anche
i lavoratori già assunti alla data del 27 giugno 1997 possono ottenere le
informazioni introdotte dal decreto. A tal fine devono avanzare richiesta
scritta, il datore di lavoro deve provvedere con comunicazione scritta da
consegnare al lavoratore nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta.
MISURE
DI TUTELA: ART. 4
Qualora
il datore di lavoro ometta o ritardi l'assolvimento degli obblighi di
informazione introdotti dal decreto, ovvero vi provveda in maniera incompleta o
inesatta, la Direzione Provinciale del Lavoro, dietro segnalazione del
lavoratore, può intimare all'azienda di fornire le informazioni: quest'ultima
vi deve provvedere nel termine di quindici giorni.
In
caso di inottemperanza alla richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro,
il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000= a
lire 3 milioni.
Le
omissioni o le inesattezze relative alle indicazioni previste dal decreto sono
punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000= a lire 500.000=.