FERRAGOSTO 1997 - CHIUSURA UFFICI

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE. DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 152

 

 

 

Ferragosto 1997

Si comunica che in occasione del Ferragosto gli uffici del Collegio rimarranno chiusi:

 

 

dall'11 al 17 agosto

 

 

L'attività riprenderà lunedì 18 agosto 1997.

 

 

 

D.lvo 26 maggio 1997 n.152

Sulla Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1997, n.135 è stato pubblicato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152 recante "Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro". Il provvedimento è in vigore dal 27 giugno 1997.

Si tratta delle condizioni che regolano il rapporto di lavoro, la cui comunicazione al lavoratore è, per prassi, in larga misura, in uso presso le imprese.

Con il provvedimento in parola tale comunicazione diviene obbligatoria e deve essere adempiuta da tutte le aziende nei modi e nei tempi stabiliti.

In particolare, il decreto detta una articolata disciplina delle informazioni che obbligatoriamente il datore di lavoro deve fornire al lavoratore.

1) in occasione dell'assunzione (art.1);

2) in caso di invio all'estero, per un periodo superiore a 30 giorni (art.2);

3) durante lo svolgimento del rapporto, in caso di modifica degli elementi comunicati in occasione dell'assunzione, non derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ovvero dal contratto collettivo applicato (art.3).

L'art.4 contiene l'apparato sanzionatorio e, infine, l'art.5 introduce alcune deroghe al vincolo di informativa introdotto dai commi precedenti, e prevede disposizioni specifiche per i rapporti già in corso alla data del 27 giugno 1997.

Di seguito è fornita l'illustrazione dei cinque articoli di cui si compone il nuovo decreto.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELL'ASSUNZIONE, TERMINE E MODALITA': ART. 1

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 27 giugno 1997, l'azienda, nel termine di 30 giorni dall'assunzione, deve fornire per iscritto al lavoratore le seguenti informazioni:

a) l'identità delle parti;

b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, deve essere  indicato che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonchè la sede o il domicilio del datore di lavoro;

c) la data di inizio del rapporto di lavoro;

d) la durata del rapporto di lavoro: deve, cioè essere precisato se il contratto è a tempo determinato o indeterminato;

e) la durata del periodo di prova se previsto;

f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;

h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

i) l'orario di lavoro;

l) i termini del preavviso in caso di recesso.

Le informazioni relative alla durata del periodo di prova (lett. e), all'importo iniziale della retribuzione ed ai relativi elementi costituitivi, ed al periodo di pagamento (lett. g), alla durata delle ferie retribuite (lett. h), all'orario di lavoro (lett. i), ai termini di preavviso in caso di recesso (lett. l), possono essere fornite anche mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Come sopra precisato, le informazioni previste dall'art. 1 devono essere fornite al lavoratore entro 30 giorni dall'assunzione.

E' tuttavia importante rammentare che, per giurisprudenza consolidata, la stipulazione del termine di durata del contratto e del patto di prova deve essere anteriore o, quanto meno, contestuale all'inizio del rapporto di lavoro: Le clausole del termine e della prova se apposte dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto sono nulle, con la conseguente automatica ed immediata assunzione del lavoratore a tempo indeterminato. Pertanto, salvo il termine di 30 giorni per le rimanenti informazioni, le condizioni di durata e di prova devono essere pattuite, per iscritto, a pena di nullità, prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

L'informativa introdotta dal nuovo provvedimento deve essere data tramite atto scritto. In particolare, l'azienda può fornire le indicazioni di cui all'art.1 inserendole:

* nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione, o in ogni altro documento scritto, da consegnare al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione;

* nella dichiarazione, che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso.

Qualora il rapporto di lavoro cessi entro i primi 30 giorni dalla data di assunzione, e l'azienda non abbia ancora assolto l'obbligo di informazione a suo carico, è tenuta a consegnare al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto, una dichiarazione scritta con le informazioni predette.

Ragioni di organicità e di economia rendono preferibile l'indicazione delle informazioni rese obbligatorie dal decreto nella lettera di assunzione.

PRESTAZIONI DI LAVORO ALL'ESTERO: ART. 2

Al lavoratore inviato a svolgere la prestazione lavorativa all'estero per un periodo superiore a 30 giorni devono essere fornite ulteriori informazioni  rispetto a quelle finora precisate. In particolare, le informazioni elencate dall'art.1 devono essere fornite prima della partenza e comunque non oltre 30 giorni dalla data dell'assunzione, unitamente alle seguenti:

a) la durata del lavoro da effettuare all'estero;

b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;

c) gli eventuali vantaggi in denaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero;

d) le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.

Ovviamente, qualora l'azienda decida di inviare all'estero il lavoratore nel corso di svolgimento del rapporto ed abbia già fornito le informazioni "generali" previste dall'art. 1, comma 1 del decreto, provvederà, prima della partenza, a fornire solo le informazioni "specifiche" previste dall'art.2, comma 1 del provvedimento.

 

MODIFICA DI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LAVORO DOPO L'ASSUNZIONE: ART. 3

L'azienda è tenuta a comunicare per iscritto al lavoratore qualsiasi modifica degli elementi del contratto di lavoro elencati negli artt. 1 e 2 del decreto, in tutti i casi in cui tali modifiche non derivino direttamente da disposizioni di legge, o di regolamento, oppure dalle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

In altre parole la comunicazione è dovuta allorquando la modifica degli elementi suddetti (ad esempio: inquadramento, livello, qualifica, importo della retribuzione o suoi elementi costitutivi, ecc.) non discende direttamente dalla predette fonti normative, bensì è deliberata dall'azienda.

La comunicazione in parola deve essere data per iscritto entro un mese dalla adozione della decisione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI: ART.5

Le informazioni previste dal decreto non sono dovute:

a) nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali;

b) nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi.

Anche i lavoratori già assunti alla data del 27 giugno 1997 possono ottenere le informazioni introdotte dal decreto. A tal fine devono avanzare richiesta scritta, il datore di lavoro deve provvedere con comunicazione scritta da consegnare al lavoratore nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

MISURE DI TUTELA: ART. 4

Qualora il datore di lavoro ometta o ritardi l'assolvimento degli obblighi di informazione introdotti dal decreto, ovvero vi provveda in maniera incompleta o inesatta, la Direzione Provinciale del Lavoro, dietro segnalazione del lavoratore, può intimare all'azienda di fornire le informazioni: quest'ultima vi deve provvedere nel termine di quindici giorni.

In caso di inottemperanza alla richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000= a lire 3 milioni.

Le omissioni o le inesattezze relative alle indicazioni previste dal decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000= a lire 500.000=.