APPALTI
PUBBLICI – SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE
La
legge n. 127 del 15 maggio 1997, nota come legge “Bassanini-2”, ha introdotto
significative novità in tema di certificazioni. I primi 3 articoli evidenziano
risvolti di sicuro interesse per i requisiti di ammissione alle gare di appalto
di lavori pubblici.
Preliminarmente
preme peraltro consigliare alle imprese associate di ottemperare alle norme di
bando anche se apparentemente in contrasto con le norme qui commentate..
Infatti le nuove norme sono rivolte agli estensori dei futuri bandi di gara
prima ancora che alle imprese partecipanti agli appalti. Nè va dimenticato il
principio generale per il quale il bando è comunque sempre ritenuto la “lex
specialis” del procedimento di gara, principio dal quale discende l'obbligo di
attenersi alle prescrizioni dello stesso ancorchè in contrasto con norme
regolamentari o di legge, salva la facoltà di ricorrere preventivamente
affinchè il bando stesso venga riformulato con maggior coerenza con i dettami
legislativi.
L'eventuale
esclusione dalla gara, conseguente alla mancata presentazione di una
documentazione richiesta dal bando o ad una sua presentazione in forme diverse
da quelle ivi previste, imporrebbe il ricorso in sede giurisdizionale (con
tempi non certo compatibili con le necessità del caso) per ottenere la
riammissione alla gara.
Sinteticamente
si evidenziano i punti di maggior interesse, con riserva di ritornare sulle
tematiche affrontate qualora vengano espresse nell'immediato futuro
interpretazioni specifiche da fonti di maggior autorevolezza.
Validità
temporale dei certificati del casellario, dell'albo nazionale costruttori,
della camera di commercio
Il
comma 3 dell'articolo 2 della legge in esame prevede che:
“I
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti fatti e stati
personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio”.
Da
una prima lettura del testo normativo risulta inequivocabile il fatto che il
certificato Generale del Casellario giudiziale, richiesto dalla legge n.
57/1962 per la partecipazione a gare pubbliche, abbia validità di 6 mesi dalla
data del rilascio.
Nonostante
il titolo dell'art. 2 in commento sia relativo a "disposizioni in materia
di stato civile e di certificazioni anagrafiche", la nota del Ministero
dell'Interno, circolare Miacel n. 11 del 15 luglio 1997, a commento della
citata disposizione legislativa sostiene che “le restanti certificazioni
rilasciate dalle varie pubbliche amministrazioni, e non solo dall'anagrafe dei
comuni, hanno la validità di sei mesi”. Si può pertanto lecitamente ritenere
che i certificati di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori e quello del Registro
Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio (e/o quello di non fallimento
rilasciato dal Tribunale) abbiano la medesima validità temporale di sei mesi.
Sarebbero perciò variati i termini già previsti dalla legge n. 57/1962 circa la
validità annuale del certificato A.N.C. (art. 17) e la validità di due mesi
della certificazione di non fallimento (artt. 3 e 15) ora attestata anche
mediante il certificato del Registro Imprese.
Il
termine di validità semestrale delle certificazioni non è soggetto a valutazione
discrezionale delle pubbliche amministrazioni:
non dovrebbe pertanto essere variato nei bandi di gara e dovrebbe
mantenere la sua validità anche in
presenza di diversa indicazione temporale prevista dal certificato stesso (i
certificati A.N.C. riportano tutt'ora
una dicitura che attesta una validità
annuale).
Dichiarazioni
sostitutive dei certificati dell'albo nazionale costruttori, della camera di
commercio
Il
testo dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968, in base al quale è stato
possibile anche nel passato produrre dichiarazioni sostitutive dei certificati
di iscrizione all'A.N.C. ed alla
C.C.I.A.A., è stato modificato dal comma 10 dell'art. 3 della legge 127/97.
La
modifica consiste nel fatto che per tali dichiarazioni è stato abrogato l'obbligo
della relativa sottoscrizione con firma autenticata da pubblico ufficiale (ai
sensi dell'art. 20 della legge 15/1968). Tali dichiarazioni sostitutive possono
perciò essere rese con la semplice firma del legale rappresentante.
Si
rammenta come soggetta all'imposta di bollo (di L. 20.000 ogni 4 facciate o
ogni 100 righe di testo) non fosse tanto la dichiarazione sostitutiva, bensì la
firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968.
Pertanto
le dichiarazioni sostitutive del certificato A.N.C. o di quello della Camera di
Commercio, in quanto prive di firma autentica, non sono ora soggette
all'imposta di bollo e devono essere prodotte in carta libera.
Divieto
di richiedere il certificato del casellario ai partecipanti alle gare
Quanto
sinora detto in merito al certificato del Casellario trova però un suo limite
nel testo dell'art. 10 della legge n. 15/1968, non modificato dalle norme della
“Bassanini”, che così recita:
“La
buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti,
ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti,
dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento.”
Rimanendo
pertanto inalterato l'obbligo per l'ente appaltante di acquisire il certificato
generale del casellario giudiziale, risulta evidente che l'onere del
reperimento di tale certificazione compete all'ente stesso e non potrebbe
essere richiesto nel bando di gara a carico di ogni singolo concorrente.
Si
ritiene peraltro possibile ipotizzare una richiesta della certificazione solo
in capo all'aggiudicatario e pertanto dopo la gara e prima della sottoscrizione
del contratto, come già si fa per la similare certificazione “antimafia”.