APPALTI PUBBLICI – SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

 

 

 

La legge n. 127 del 15 maggio 1997, nota come legge “Bassanini-2”, ha introdotto significative novità in tema di certificazioni. I primi 3 articoli evidenziano risvolti di sicuro interesse per i requisiti di ammissione alle gare di appalto di lavori pubblici.

Preliminarmente preme peraltro consigliare alle imprese associate di ottemperare alle norme di bando anche se apparentemente in contrasto con le norme qui commentate.. Infatti le nuove norme sono rivolte agli estensori dei futuri bandi di gara prima ancora che alle imprese partecipanti agli appalti. Nè va dimenticato il principio generale per il quale il bando è comunque sempre ritenuto la “lex specialis” del procedimento di gara, principio dal quale discende l'obbligo di attenersi alle prescrizioni dello stesso ancorchè in contrasto con norme regolamentari o di legge, salva la facoltà di ricorrere preventivamente affinchè il bando stesso venga riformulato con maggior coerenza con i dettami legislativi.

L'eventuale esclusione dalla gara, conseguente alla mancata presentazione di una documentazione richiesta dal bando o ad una sua presentazione in forme diverse da quelle ivi previste, imporrebbe il ricorso in sede giurisdizionale (con tempi non certo compatibili con le necessità del caso) per ottenere la riammissione alla gara.

Sinteticamente si evidenziano i punti di maggior interesse, con riserva di ritornare sulle tematiche affrontate qualora vengano espresse nell'immediato futuro interpretazioni specifiche da fonti di maggior autorevolezza.

 

Validità temporale dei certificati del casellario, dell'albo nazionale costruttori, della camera di commercio

 

Il comma 3 dell'articolo 2 della legge in esame prevede che:

“I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti fatti e stati personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio”.

Da una prima lettura del testo normativo risulta inequivocabile il fatto che il certificato Generale del Casellario giudiziale, richiesto dalla legge n. 57/1962 per la partecipazione a gare pubbliche, abbia validità di 6 mesi dalla data del rilascio.

Nonostante il titolo dell'art. 2 in commento sia relativo a "disposizioni in materia di stato civile e di certificazioni anagrafiche", la nota del Ministero dell'Interno, circolare Miacel n. 11 del 15 luglio 1997, a commento della citata disposizione legislativa sostiene che “le restanti certificazioni rilasciate dalle varie pubbliche amministrazioni, e non solo dall'anagrafe dei comuni, hanno la validità di sei mesi”. Si può pertanto lecitamente ritenere che i certificati di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori e quello del Registro Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio (e/o quello di non fallimento rilasciato dal Tribunale) abbiano la medesima validità temporale di sei mesi. Sarebbero perciò variati i termini già previsti dalla legge n. 57/1962 circa la validità annuale del certificato A.N.C. (art. 17) e la validità di due mesi della certificazione di non fallimento (artt. 3 e 15) ora attestata anche mediante il certificato del Registro Imprese.

Il termine di validità semestrale delle certificazioni non è soggetto a valutazione discrezionale delle pubbliche amministrazioni:  non dovrebbe pertanto essere variato nei bandi di gara e dovrebbe mantenere la sua  validità anche in presenza di diversa indicazione temporale prevista dal certificato stesso (i certificati A.N.C.  riportano tutt'ora una dicitura  che attesta una validità annuale).

 

Dichiarazioni sostitutive dei certificati dell'albo nazionale costruttori, della camera di commercio

 

Il testo dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968, in base al quale è stato possibile anche nel passato produrre dichiarazioni sostitutive dei certificati di iscrizione all'A.N.C.  ed alla C.C.I.A.A., è stato modificato dal comma 10 dell'art. 3 della legge 127/97.

La modifica consiste nel fatto che per tali dichiarazioni è stato abrogato l'obbligo della relativa sottoscrizione con firma autenticata da pubblico ufficiale (ai sensi dell'art. 20 della legge 15/1968). Tali dichiarazioni sostitutive possono perciò essere rese con la semplice firma del legale rappresentante.

Si rammenta come soggetta all'imposta di bollo (di L. 20.000 ogni 4 facciate o ogni 100 righe di testo) non fosse tanto la dichiarazione sostitutiva, bensì la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968.

Pertanto le dichiarazioni sostitutive del certificato A.N.C. o di quello della Camera di Commercio, in quanto prive di firma autentica, non sono ora soggette all'imposta di bollo e devono essere prodotte in carta libera.

 

Divieto di richiedere il certificato del casellario ai partecipanti alle gare

 

Quanto sinora detto in merito al certificato del Casellario trova però un suo limite nel testo dell'art. 10 della legge n. 15/1968, non modificato dalle norme della “Bassanini”, che così recita:

“La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento.”

Rimanendo pertanto inalterato l'obbligo per l'ente appaltante di acquisire il certificato generale del casellario giudiziale, risulta evidente che l'onere del reperimento di tale certificazione compete all'ente stesso e non potrebbe essere richiesto nel bando di gara a carico di ogni singolo concorrente.

Si ritiene peraltro possibile ipotizzare una richiesta della certificazione solo in capo all'aggiudicatario e pertanto dopo la gara e prima della sottoscrizione del contratto, come già si fa per la similare certificazione “antimafia”.