LEGGE N. 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 1997
L'art.5 della legge 29.5.1982, n.297, dispone che le aziende
procedano alla rivalutazione dell'importo del trattamento di fine rapporto
maturato al 31 dicembre di ogni anno.
Detta operazione di rivalutazione monetaria viene effettuata
sempre al 31 dicembre sul trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato
per ogni dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere
effettuata comunque nel mese nel quale si risolve eventualmente il rapporto di
lavoro, se anteriore alla fine dell'anno.
A questo fine l'Istituto centrale di statistica procede, in ogni
mese, alla determinazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati onde poter effettuare il raffronto necessario per il
calcolo dell'indice di rivalutazione monetaria utile per tutti i mesi
dell'anno.
Nel mese di luglio 1997 detto indice è risultato pari a 105,7
(base 1995=100). Pertanto dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre
1996 e quello di luglio 1997 risulta che il coefficiente utile per la
rivalutazione monetaria al mese di luglio 1997 del trattamento di fine
rapporto, maturato ed accantonato al 31 dicembre 1996 è pari a:
1,014470