LEGGE N. 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 1997

 

L'art.5 della legge 29.5.1982, n.297, dispone che le aziende procedano alla rivalutazione dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre di ogni anno.

Detta operazione di rivalutazione monetaria viene effettuata sempre al 31 dicembre sul trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato per ogni dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere effettuata comunque nel mese nel quale si risolve eventualmente il rapporto di lavoro, se anteriore alla fine dell'anno.

A questo fine l'Istituto centrale di statistica procede, in ogni mese, alla determinazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati onde poter effettuare il raffronto necessario per il calcolo dell'indice di rivalutazione monetaria utile per tutti i mesi dell'anno.

Nel mese di luglio 1997 detto indice è risultato pari a 105,7 (base 1995=100). Pertanto dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di luglio 1997 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di luglio 1997 del trattamento di fine rapporto, maturato ed accantonato al 31 dicembre 1996 è pari a:

 

 

 

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