NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE - LEGGE 24 GIUGNO
1997 N° 196
Il supplemento ordinario n° 136/L alla Gazzetta Ufficiale n° 154
del 4 luglio 1997, ha pubblicato il testo della legge 24 giugno 1997 n° 196
recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
Il provvedimento in parola, che trae origine dal noto
"disegno di legge Treu", è in larga misura programmatico e pertanto
per la piena attuazione necessita di successivi decreti e norme regolamentari.
Nel far riserva di ulteriori informazioni alla luce delle future
disposizioni attuattive si riporta qui di seguito una breve sintesi di alcune
norme contenute nella legge in parola.
Lavoro Interinale (Artt. 1-11)
Il lavoro interinale (o contratto di fornitura di lavoro
temporaneo) nel settore dell'edilizia, parimenti a quello dell'agricoltura,
potrà essere introdotto in via sperimentale, sia per gli impiegati che per gli
operai, previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, riguardo le
aree e le modalità della sperimentazione.
Sarà necessario, pertanto, addivenire ad un accordo con i
sindacati nazionali edili su quanto sopra al fine di avviare detta
sperimentazione.
Ciò detto per quanto riguarda l'edilizia, si ritiene utile
rilevare che in via generale il lavoro interinale non può essere utilizzato per
le qualifiche di esiguo contenuto professionale.
Inoltre il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere
stipulato soltanto nei casi previsti dalla contrattazione collettiva delle
imprese utilizzatrici, nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non
previste dai normali assetti produttivi aziendali e nei casi di sostituzione di
lavoratori assenti.
L'attività di fornitura può essere esercitata solo da società
presenti su almeno 4 regioni e iscritte in apposito albo da istituirsi presso
il Ministero del lavoro.
Sono previste iniziative di formazione professionale finanziate da
un contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori, che è a
carico delle imprese fornitrici.
Per quanto concerne gli oneri contributivi, previdenziali ed
assistenziali, gli stessi sono a carico delle imprese fornitrici che, a tal
fine, sono inquadrate nel settore terziario; sempre a carico delle imprese
fornitrici sono gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali.
Contratto a tempo determinato (art.12)
L'articolo 12 contiene modifiche al secondo comma dell'art.2 della
legge n° 230/62 sulla disciplina del contratto a tempo determinato.
Tali modifiche riguardano la rimodulazione dell'apparato
sanzionatorio previsto dalla citata legge 230/62. In particolare al verificarsi
delle sottoindicate fattispecie sono ora previste le sanzioni sottoriportate.
a) Continuazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato
In tale circostanza il datore di lavoro è obbligato a corrispondere
al lavoratore una maggiorazione della retribuzione pari a:
- 20%, per ogni giorno di continuazione
del rapporto di lavoro fino al decimo giorno successivo;
- 40%, per ogni giorno ulteriore fino al
ventesimo o trentesimo giorno successivo rispettivamente in caso di contratto
di durata inferiore o superiore a sei mesi.
b) Continuazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato oltre il ventesimo o oltre il trentesimo giorno
dalla scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato,
rispettivamente nel caso di contratto di durata inferiore o superiore a sei
mesi
In tale circostanza è prevista la trasformazione del contratto di
lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla scadenza dei venti o trenta
giorni successivi.
c) Riassunzione a termine nel periodo
di intervallo di dieci ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi
Per tale ipotesi è prevista la trasformazione a tempo
indeterminato del secondo rapporto di lavoro.
d) Successione di due assunzioni a
termine senza alcuna soluzione di continuità
Per tale fattispecie è prevista la conversione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato dalla data di stipula del primo contratto.
Le modifiche riguardano, come detto, il secondo comma dell'art.2
della legge n. 230/62, sicchè resta immutato il primo comma dello stesso
articolo sulla proroga del contratto a termine, nei casi ivi previsti.
Orario di lavoro (Art. 13)
L'art.13 contiene incentivi per la rimodulazione degli orari e per
il tempo parziale.
Il suddetto articolo fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore
settimanali.
Peraltro i contratti collettivi nazionali di lavoro possono
stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle
prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
Da sottolineare che in attesa della nuova normativa in materia di
tempi di lavoro e comunque entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di cui trattasi, le disposizioni relative alla autorizzazione al lavoro
straordinario continuano a trovare applicazione in caso di superamento delle 48
ore settimanali di lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri del
tesoro e della programmazione economica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge, saranno stabilite le misure di riduzione o
rimodulazione delle aliquote contributive, in relazione all'entità della
riduzione o rimodulazione dell'orario di lavoro contrattualmente stabilita.
Le suddette misure riguardano le seguenti fasce di orario:
- fino a 24 ore;
- oltre 24 e fino a 32 ore;
- oltre 32 e fino a 36 ore;
- oltre 36 e fino a 40 ore.
Le agevolazioni riguarderanno, in via primaria, i contratti a
tempo parziale con i quali è assunto a tempo indeterminato nuovo personale ad
incremento di quello esistente ed i contratti di lavoro che da tempo pieno sono
trasformati a tempo parziale nell'ambito di gestione degli esuberi di
personale.
Una maggiore riduzione delle aliquote contributive riguarderà,
inoltre, alcune tipologie di contratti a tempo parziale relative ad imprese del
Mezzogiorno, a lavoratori vicini al trattamento pensionistico, a donne che
rientrano nel mercato del lavoro.
Tutte queste misure, comunque, saranno attuate nei limiti delle risorse
preordinate a tale scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione.
Apprendistato (Art. 16)
All'apprendistato con la legge "Treu" viene attribuita
una rinnovata posizione. Infatti viene estesa la possibilità di assunzione con
rapporto di apprendistato nei confronti dei lavoratori in possesso di titolo di
studio superiore.
Viene modificata l'età del potenziale assunto in rapporto di
apprendistato, ovvero non inferiore a 16 e non superiore a 24 anni (26 anni
nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE).
La durata massima sarà quella stabilita dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4
anni.
La formazione teorica e pratica da effettuarsi al di fuori
dell'azienda è demandata alla contrattazione collettiva, ed è in qualche misura
maggiormente controllata poichè, per i contratti di apprendistato stipulati a
decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la formazione
esterna diventa una condizione per l'agevolazione contributiva a favore del
datore di lavoro.
I contenuti e i principi generali della formazione saranno
definiti da apposito decreto ministeriale e comunque la formazione dovrà
prevedere un impegno di almeno 120 ore medie annue, impegno eventualmente
ridotto a seconda che l'apprendista abbia un titolo di studio post-obbligo o un
attestato di qualifica professionale idonea allo svolgimento dell'attività.
In via sperimentale saranno concesse agevolazioni contributive per
i lavoratori che svolgeranno l'attività di tutoraggio nelle iniziative
formative dell'apprendista. Tramite decreto del Ministro del lavoro, da
emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, saranno
determinate le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni
di tutore nonchè le relative agevolazioni.