NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE - LEGGE 24 GIUGNO 1997 N° 196

 

 

 

Il supplemento ordinario n° 136/L alla Gazzetta Ufficiale n° 154 del 4 luglio 1997, ha pubblicato il testo della legge 24 giugno 1997 n° 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione".

Il provvedimento in parola, che trae origine dal noto "disegno di legge Treu", è in larga misura programmatico e pertanto per la piena attuazione necessita di successivi decreti e norme regolamentari.

Nel far riserva di ulteriori informazioni alla luce delle future disposizioni attuattive si riporta qui di seguito una breve sintesi di alcune norme contenute nella legge in parola.

 

Lavoro Interinale (Artt. 1-11)

Il lavoro interinale (o contratto di fornitura di lavoro temporaneo) nel settore dell'edilizia, parimenti a quello dell'agricoltura, potrà essere introdotto in via sperimentale, sia per gli impiegati che per gli operai, previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, riguardo le aree e le modalità della sperimentazione.

Sarà necessario, pertanto, addivenire ad un accordo con i sindacati nazionali edili su quanto sopra al fine di avviare detta sperimentazione.

Ciò detto per quanto riguarda l'edilizia, si ritiene utile rilevare che in via generale il lavoro interinale non può essere utilizzato per le qualifiche di esiguo contenuto professionale.

Inoltre il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere stipulato soltanto nei casi previsti dalla contrattazione collettiva delle imprese utilizzatrici, nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e nei casi di sostituzione di lavoratori assenti.

L'attività di fornitura può essere esercitata solo da società presenti su almeno 4 regioni e iscritte in apposito albo da istituirsi presso il Ministero del lavoro.

Sono previste iniziative di formazione professionale finanziate da un contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori, che è a carico delle imprese fornitrici.

Per quanto concerne gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, gli stessi sono a carico delle imprese fornitrici che, a tal fine, sono inquadrate nel settore terziario; sempre a carico delle imprese fornitrici sono gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

Contratto a tempo determinato (art.12)

L'articolo 12 contiene modifiche al secondo comma dell'art.2 della legge n° 230/62 sulla disciplina del contratto a tempo determinato.

Tali modifiche riguardano la rimodulazione dell'apparato sanzionatorio previsto dalla citata legge 230/62. In particolare al verificarsi delle sottoindicate fattispecie sono ora previste le sanzioni sottoriportate.

 

a) Continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato

In tale circostanza il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione pari a:

- 20%, per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro fino al decimo giorno successivo;

- 40%, per ogni giorno ulteriore fino al ventesimo o trentesimo giorno successivo rispettivamente in caso di contratto di durata inferiore o superiore a sei mesi.

 

b) Continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato oltre il ventesimo o oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, rispettivamente nel caso di contratto di durata inferiore o superiore a sei mesi

In tale circostanza è prevista la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla scadenza dei venti o trenta giorni successivi.

 

c) Riassunzione a termine nel periodo di intervallo di dieci ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi

Per tale ipotesi è prevista la trasformazione a tempo indeterminato del secondo rapporto di lavoro.

 

d) Successione di due assunzioni a termine senza alcuna soluzione di continuità

Per tale fattispecie è prevista la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di stipula del primo contratto.

Le modifiche riguardano, come detto, il secondo comma dell'art.2 della legge n. 230/62, sicchè resta immutato il primo comma dello stesso articolo sulla proroga del contratto a termine, nei casi ivi previsti.

 

Orario di lavoro (Art. 13)

L'art.13 contiene incentivi per la rimodulazione degli orari e per il tempo parziale.

Il suddetto articolo fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali.

Peraltro i contratti collettivi nazionali di lavoro possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

Da sottolineare che in attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, le disposizioni relative alla autorizzazione al lavoro straordinario continuano a trovare applicazione in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.

Con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri del tesoro e della programmazione economica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite le misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive, in relazione all'entità della riduzione o rimodulazione dell'orario di lavoro contrattualmente stabilita.

Le suddette misure riguardano le seguenti fasce di orario:

- fino a 24 ore;

- oltre 24 e fino a 32 ore;

- oltre 32 e fino a 36 ore;

- oltre 36 e fino a 40 ore.

Le agevolazioni riguarderanno, in via primaria, i contratti a tempo parziale con i quali è assunto a tempo indeterminato nuovo personale ad incremento di quello esistente ed i contratti di lavoro che da tempo pieno sono trasformati a tempo parziale nell'ambito di gestione degli esuberi di personale.

Una maggiore riduzione delle aliquote contributive riguarderà, inoltre, alcune tipologie di contratti a tempo parziale relative ad imprese del Mezzogiorno, a lavoratori vicini al trattamento pensionistico, a donne che rientrano nel mercato del lavoro.

Tutte queste misure, comunque, saranno attuate nei limiti delle risorse preordinate a tale scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

 

Apprendistato (Art. 16)

All'apprendistato con la legge "Treu" viene attribuita una rinnovata posizione. Infatti viene estesa la possibilità di assunzione con rapporto di apprendistato nei confronti dei lavoratori in possesso di titolo di studio superiore.

Viene modificata l'età del potenziale assunto in rapporto di apprendistato, ovvero non inferiore a 16 e non superiore a 24 anni (26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE).

La durata massima sarà quella stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni.

La formazione teorica e pratica da effettuarsi al di fuori dell'azienda è demandata alla contrattazione collettiva, ed è in qualche misura maggiormente controllata poichè, per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la formazione esterna diventa una condizione per l'agevolazione contributiva a favore del datore di lavoro.

I contenuti e i principi generali della formazione saranno definiti da apposito decreto ministeriale e comunque la formazione dovrà prevedere un impegno di almeno 120 ore medie annue, impegno eventualmente ridotto a seconda che l'apprendista abbia un titolo di studio post-obbligo o un attestato di qualifica professionale idonea allo svolgimento dell'attività.

In via sperimentale saranno concesse agevolazioni contributive per i lavoratori che svolgeranno l'attività di tutoraggio nelle iniziative formative dell'apprendista. Tramite decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, saranno determinate le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore nonchè le relative agevolazioni.