A)
ALIQUOTE IVA - MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1997
B)
STUDI DI SETTORE - CHIARIMENTI
A)
ALIQUOTE IVA - MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1997
Con
Decreto Legge 29/9/97, n. 328 sono state apportate alcune modifiche alle
aliquote IVA a decorrere dal 1° ottobre 1997.
Il
numero delle aliquote si riduce da quattro a tre, stabilite nella misura del 4,
10 e 20 %.
L'aliquota
ordinaria del 19% è elevata al 20% e l'aliquota del 16% cessa di avere
applicazione.
A
partire dal 1° ottobre 1997 saranno pertanto soggetti alle nuove aliquote i
seguenti beni e servizi;
Aumento
dal 16% al 20%
-
materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quali polistirolo
liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker;
laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e
prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento,
eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi
quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali
moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto
denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da
parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero;
materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in
gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
(D.L.
30/8/93, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427,
art.36)
-
Materiali e prodotti dell'industria lapidea ad esclusione di oggetti d'arredo o
d'ornamento;
-
Cessione d'immobili di interesse artistico, vincolati ai sensi della legge
1/6/1939, n.1089.
Aumento
dal 19% al 20%
-
acciai per l'edilizia.
Operazioni
nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici
di
assistenza e previdenza
L'aumento
dell'aliquota dal 19 al 20% e la soppressione dell'aliquota del 16% non si applicano
alle operazioni effettuate, anche successivamente al 30 settembre 1997, nei
confronti dello Stato e degli enti pubblici di assistenza e previdenza (enti
pubblici territoriali, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti
ospedalieri ecc. - art.6, comma 5, DPR n.633/72) purché le relative fatture,
anche se trattasi di fatture in sospeso, siano emesse e registrate entro il 31
dicembre 1997 a prescindere dall'effettivo pagamento del corrispettivo.
Fatturazione
differita - nuovi termini
Nell'ipotesi
di fatturazione differita, la fattura cumulativa comprendente tutte le
operazioni effettuate nel corso di un mese, deve essere emessa non più entro il
mese successivo a quello della consegna o spedizione, come stabilito in
precedenza, ma entro il giorno 15 di tale mese.
Le
fatture differite devono essere registrate entro il termine di emissione e con
riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
La
nuova disciplina si applica alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulti eseguita a decorrere dal 1° ottobre 1997.
B)
STUDI DI SETTORE - CHIARIMENTI
In
prossimità delle scadenze per la presentazione dei questionari relativi agli
studi di settore (30 settembre su carta e 30 ottobre su supporto magnetico), il
Ministero delle finanze ha risposto, con la circolare 26/9/97, n. 258/E, ad
alcuni quesiti sulle modalità di compilazione degli stessi.
Imprese
edili
Per
evitare che siano comprese nell'obbligo di presentare il questionario strutture
imprenditoriali molto più grandi di quelle considerate dagli studi di settore,
nel calcolo del limite di ricavi, che ai fini dell'obbligo, non deve superare i
dieci miliardi, i ricavi dichiarati delle imprese edili devono essere aumentati
delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali.
Cessazione
dell'attività nel 1997
I
contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 1997 non sono obbligati
alla compilazione del questionario, anche se lo hanno ricevuto, in quanto la
norma esclude dall'adempimento i soggetti che hanno cessato l'attività dopo il
31 dicembre 1994.
Trasformazione
di società
Una
società soggetta all'IRPEG che si è trasformata in società non soggetta a tale
imposta (o viceversa), non è tenuta alla presentazione del questionario, in
quanto il periodo d'imposta risulta suddiviso in frazioni di esercizio non
coincidente con l'anno solare.
Nel
caso, invece, di società che si trasforma in altra della stessa natura (ad
esempio da società in nome collettivo in società in accomandita semplice) il
questionario deve essere presentato perchè non si verifica il frazionamento del
periodo d'imposta.
Affitto
dell'unica azienda
La
società che concede in affitto l'unica azienda non è tenuta alla compilazione
del questionario, in quanto si configura l'ipotesi di periodo di non normale
svolgimento dell'attività.
Variazione
dell'attività nel corso del 1996
I
contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 1996 e quelli che nel corso
dello stesso anno hanno modificato l'attività esercitata sono esclusi
dall'obbligo di presentazione del questionario.
Locali
destinati all'esercizio dell'attività
Il
contribuente che non dispone di locali e/o spazi destinati specificamente
all'esercizio dell'attività (ad esempio, trasporto merci su strada, imprese di
pulizia o edili) non deve compilare i relativi quadri del questionario.
Qualora
l'attività venga svolta utilizzando locali, spazi ovvero pertinenze della
propria abitazione, specificamente destinati all'esercizio dell'attività,
dovranno essere indicati i metri quadri relativi di questi ultimi.
Aree
geografiche
Per
l'indicazione dell'area geografica in cui è localizzata l'attività oggetto del
questionario, il territorio nazionale può essere convenzionalmente suddiviso in
aree geografiche che comprendono le seguenti regioni:
Nord-Ovest:
oPiemonte,
Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Nord-Est:
oVeneto,
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro:
oToscana,
Umbria, Marche, Lazio
Sud:
oAbruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia
Isole:
oSicilia,
Sardegna.
Arrotondamenti
degli importi
In
sede di compilazione dei questionari non è ammessa in nessun caso l'indicazione
di importi con i decimali, nemmeno per i dati percentuali (lo stesso software
delle Finanze non lo prevede).
Mezzi
di trasporto
Quando
è richiesta l'indicazione della portata dei mezzi di trasporto occorre fare
riferimento al dato riportato sul libretto di circolazione, in corrispondenza
della portata complessiva. In caso di disponibilità di più mezzi della stessa
tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Spazio
insufficiente
Se
lo spazio da compilare risulti costituito da un numero insufficiente di
caselle, il contribuente può:
opresentare
il questionario su supporto cartaceo, utilizzando gli spazi adiacenti al campo
prestampato;
opresentare
il questionario su supporto magnetico indicando 9 in ciascuna delle caselle che
compongono il campo prestampato;
Presentazione
di più questionari
In
caso di presentazione, da parte dello stesso contribuente, di due questionari
uno su supporto magnetico e uno cartaceo, i dati contenuti nel supporto
magnetico prevalgono su quelli del questionario su carta.
Nell'ipotesi
di consegna successiva di più questionari in formato cartaceo, si considera
sostitutivo quello inviato per ultimo, con riferimento alla data posta in calce
al questionario.
Anche
qualora il contribuente presenti più questionari su supporto magnetico valgono
i dati del supporto consegnato per ultimo con riferimento alla data riportata
sulla bolla di consegna.