TRASPORTI ECCEZIONALI -
NUOVO DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
DI ABILITAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO DI SCORTA TECNICA
Sulla Gazzetta Ufficiale
del 9 agosto 1997 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 18 luglio 1997 recante "Disciplinare per le scorte tecniche
ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità".
Il provvedimento consente
di dare una completa attuazione all'articolo 10 del nuovo Codice della strada
per la parte in cui è prevista la scorta della polizia stradale o la scorta
tecnica per lo svolgimento di un trasporto effettuato con veicoli eccezionali o
in condizioni di eccezionalità, ovvero di veicoli eccezionali ad uso speciale.
E' opportuno ricordare
che sino al 31 dicembre 1997 la scorta tecnica continuerà ad essere espletata
secondo le norme sino ad oggi vigenti e che solo successivamente a tale data
troveranno applicazione le disposizioni contenute nel nuovo Disciplinare.
Il periodo di tempo
compreso sino al 31 dicembre 1997 dovrà essere utilizzato, dagli operatori
interessati, per l'adeguamento alle nuove prescrizioni, nonché per la
formazione del personale.
Nel merito dei contenuti
del Decreto Ministeriale si sottolineano i seguenti aspetti:
Autorizzazione delle
imprese
Il servizio di scorta
tecnica può essere svolto dalle imprese di autotrasporto in conto proprio o per
conto terzi, ovvero da società appositamente costituite.
L'impresa, prima di
svolgere il servizio di scorta tecnica, dovrà essere autorizzata dal Prefetto
della provincia ove ha sede.
L'autorizzazione
prefettizia, rilasciata a nome dell'imprenditore o degli amministratori in caso
di società commerciali, ha durata di tre anni e può essere rinnovata, previa
verifica dei requisiti richiesti per il rilascio.
Requisiti per il
rilascio dell'autorizzazione
Nel caso di imprese di
autotrasporto in conto proprio e/o per conto terzi dovranno aversi, tra
l'altro, i seguenti requisiti di idoneità tecnica, professionale e di capacità
finanziaria;
- referenza di affidamento
(rilasciata da società con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi) per un
importo pari a 150 milioni, aumentato di 5 milioni per ogni veicolo da adibire
a scorta;
- copertura assicurativa
sulla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'esercizio della scorta
tecnica, con massimale non inferiore a 5 miliardi;
- possesso di almeno 3
veicoli idoneamente attrezzati per la scorta;
- disponibilità di almeno
due dipendenti, soci o collaboratori non occasionali, abilitati
all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica;
Il titolare
dell'autorizzazione prefettizia dovrà, inoltre:
- essere cittadino
italiano, di Stato membro dell'Unione europea, oppure di altro Stato estero con
residenza in Italia;
- avere raggiunto la
maggiore età;
- non trovarsi in stato di
fallimento, liquidazione o concordato preventivo;
- non aver riportato
condanne per delitti contro la Pubblica amministrazione e per gli altri reati
specificamente elencati dal Decreto. Il
requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario.
Abilitazione del
personale
L'abilitazione del
personale avviene previo specifico esame da sostenersi presso ciascun
compartimento della Polizia stradale.
L'attestato di
abilitazione all'esercizio della scorta tecnica ha validità triennale con
possibilità di rinnovo, previo ulteriore colloquio orale.
L'abilitazione del
personale è fondamentale soprattutto per quelle imprese di costruzione che
eseguono direttamente il trasporto delle macchine operatrici e/o degli elementi
prefabbricati di grandi dimensioni necessitanti di autorizzazioni multiple o
singole.
Per il 1997 le sessioni
di esame inizieranno il 12 novembre ed il 10 dicembre presso gli uffici dei
compartimenti della Polizia Stradale territorialmente competenti.
Poiché è presumibile che
in fase di prima applicazione vi sarà una notevole affluenza di candidati, la
Polizia Stradale, una volta acquisite le domande di esame, diramerà uno
specifico calendario.
Le domande d'esame
dovranno pervenire al Compartimento della Polizia Stradale almeno 10 giorni
prima della data fissata per l'inizio delle prove e dovrà essere redatto
secondo lo schema all'uopo predisposto, in distribuzione anche presso gli
uffici del Collegio e in pubblicazione sul prossimo Notiziario.
La prova sarà costituita
da una serie di quiz riportati su scheda e da un colloquio orale che verterà,
tra l'altro, sul nuovo Codice della strada e sulla normativa per
l'autotrasporto.
L'abilitazione sarà
rilasciata contestualmente al superamento della prova.
Dispositivi
supplementari di equipaggiamento e di segnalazione tecniche degli autoveicoli utilizzati per le scorte
Per lo svolgimento
dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in
possesso dell'impresa autorizzata, aventi carrozzeria chiusa ed immatricolati
come autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, ovvero autocarri.
Gli autoveicoli destinati
alla scorta tecnica dovranno, inoltre, essere muniti delle seguenti attrezzature:
- due dispositivi
supplementari di segnalazione visiva a luce gialla o arancione, da apporre sul
tetto del veicolo;
- un pannello
rettangolare, bifacciale, ad angoli arrotondati, recante su ciascuna faccia la
scritta ”trasporto eccezionale” di colore nero su fondo giallo;
- una bandierina di colore
rosso da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo;
- un apparecchio radio
ricetrasmittente per ogni autoveicolo in grado di collegarsi con il veicolo che
segue o precede, nonché con il conducente che effettua il trasporto
eccezionale.
Attrezzature ed
equipaggiamenti degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche
La scorta tecnica, durante
l'effettuazione del servizio, deve essere altresì equipaggiata con le seguenti
attrezzature:
- un telefono radiomobile
per chiamate d'emergenza;
- un sistema di
segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:
a) un segnale “altri
pericoli” con abbinato un pannello “incidente”
b) due segnali “direzione
obbligatoria” o “passaggio obbligatorio” con simbolo della freccia orientabile
secondo le esigenze;
c) due “barriere normali”
con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
d) due lampade a luce
rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;
e) una bandierina di
colore arancio fluorescente;
f) due palette per
regolare il transito;
g) quindici coni di gomma
o plastica, di colore rosso con anelli di colore bianco;
h) giubbetti o corpetti
per il personale in servizio di scorta;
i) un dispositivo per la
misura dell'altezza e uno per la misura della lunghezza da utilizzare per
verificare le dimensioni del veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali
manufatti stradali.
Si segnala, infine, che il
Disciplinare, al Titolo II, impartisce una serie di norme relative
all'espletamento dei servizi di scorta con riferimento alla posizione dei
veicoli, all'utilizzo delle segnalazioni luminose ed agli obblighi della
scorta. Per un approfondimento delle suddette disposizioni si rinvia alla
lettura del testo di legge, che verrà pubblicato sul Notiziario.