LEGGE N.297/82
- INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 1997
L'art.5 della
legge 29.5.1982, n.297, dispone che le aziende procedano alla rivalutazione
dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre di ogni
anno.
Detta
operazione di rivalutazione monetaria viene effettuata sempre al 31 dicembre
sul trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato per ogni dipendente al
31 dicembre dell'anno precedente e deve essere effettuata comunque nel mese nel
quale si risolve eventualmente il rapporto di lavoro, se anteriore alla fine
dell'anno.
A questo fine
l'Istituto centrale di statistica procede, in ogni mese, alla determinazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati onde
poter effettuare il raffronto necessario per il calcolo dell'indice di
rivalutazione monetaria utile per tutti i mesi dell'anno.
Nel mese di
ottobre 1997 detto indice è risultato pari a 106,2 (base 1995=100). Pertanto
dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di ottobre 1997
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
ottobre 1997 del trattamento di fine rapporto, maturato ed accantonato al 31
dicembre 1996 è pari a:
1,021794
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