A)
C.C.N.L. 5 LUGLIO 1995 - ORARIO DI LAVORO PER I MESI DI DICEMBRE 1997 E GENNAIO
1998
B)
TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, MALATTIA PROFESSIONALE E
INFORTUNIO - IMPORTI IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1997
C)
LEGGE 24 GIUGNO 1997 N° 196 - ART.13 - ORARIO DI LAVORO - INDICAZIONI DEL
MINISTERO DEL LAVORO
A)
Orario di lavoro per i mesi di Dicembre 1997 e Gennaio 1998
OPERAI
DI PRODUZIONE
L'art.
5 del c.c.n.l. 5-7-1995 stabilisce alla lettera B) le modalità di fruizione dei
riposi annui. Il godimento dei riposi viene attuato mediante il ricorso a
permessi individuali, e con la determinazione dell'orario in 35 ore settimanali
per un periodo di 8 settimane
consecutive a decorrere dal primo lunedì del mese di dicembre. Pertanto a far
data da lunedì 1° dicembre p.v. e sino al 25 gennaio 1998 l'orario di lavoro di
cantiere è fissato in 35 ore settimanali.
Naturalmente
per il predetto arco temporale (1° dicembre 1997 - 25 gennaio 1998) l'eventuale
intervento della Cassa Integrazione Guadagni, competerà nel limite di 35 ore
settimanali indipendentemente dall'orario di lavoro adottato.
Il
trattamento retributivo delle ore di cui si tratta è compreso nella ben nota
percentuale CAPE (23,45%).
L'impresa
è tenuta peraltro ad anticipare il trattamento economico relativo alle ore di
permesso. Detta anticipazione va effettuata nel limite dell'accantonamento
complessivo maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla CAPE e con le
ben note modalità.
OPERAI
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
Per
i lavoratori addetti a lavori discontinui l'orario di lavoro per le otto
settimane consecutive decorrenti dal 1° dicembre 1997 è ridotto,
rispettivamente, a 45 ed a 55 ore settimanali.
Il
criterio di anticipazione del trattamento economico per le ore di riposo è analogo
a quello degli operai di produzione.
IMPIEGATI
ADDETTI A LAVORI DI CANTIERE
Il
citato c.c.n.l. 5 luglio 1995 prevede, anche per gli impiegati addetti a lavori
di cantiere, modalità di fruizione dei riposi annui identiche a quelle degli
operai.
Parte
dei riposi in parola verranno goduti infatti con la determinazione dell'orario
di lavoro in 35 ore settimanali per il periodo di tempo già specificato. Quindi
anche per i dipendenti di cui si tratta, per 8 settimane consecutive a partire
da lunedì 1° dicembre 1997 e sino al 25 gennaio 1998 l'orario è fissato in 35
ore settimanali.
Il
trattamento economico delle ore di permesso è assolto dall'impresa con il
pagamento della normale retribuzione dovuta, senza procedere pertanto ad alcuna
decurtazione della retribuzione mensile per le ore di riposo.
B)
Trattamento economico di malattia, malattia professionale e infortunio -
Importi dal 1° dicembre 1997
In
relazione alla determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali con
decorrenza 1° dicembre 1997 il trattamento economico dovuto dall'impresa ai
sensi delle vigenti disposizioni di contratto in caso di malattia e/o
infortunio va ragguagliato alle 35 ore settimanali. Pertanto in allegato si
invia la tabella riportante detti trattamenti a valere dalla precitata data del
1° dicembre 1997.
C)
Legge 24 giugno 1997 n° 196 - Art.13 - Orario di lavoro - Indicazioni del
Ministero del Lavoro
Si
fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota
supplemento n° 5 al Notiziario mensile n°7/97) per informare che il Ministero
del Lavoro con circolare n° 125/97 ha dettato i primi chiarimenti e
precisazioni in ordine all'applicazione della norma sull'orario di lavoro
disciplinato dall'art.13 della legge 196/1997.
Nel
far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile il testo
della circolare ministeriale in parola si illustrano qui di seguito i punti
trattati dalla stessa.
Ambito
di applicazione
Il
Ministero evidenzia che l'ambito di applicazione del nuovo limite legale
dell'orario di lavoro (40 ore settimanali) coincide con quello del previgente
limite di 48 ore. Conseguentemente il Ministero precisa che tale nuovo limite
non vale, ad esempio, per il personale direttivo, di cui al comma 2,
dell'art.1, del R.D.L. n.692 citato, come specificato dal comma 2, dell'art.3,
del R.D.L. n.1955/1923. La nozione di personale direttivo ricomprende, come
noto, sia i dirigenti sia le altre categorie con funzioni direttive. (Quadri,
Impiegati di 1ª categoria super ed Impiegati di 1ª categoria ai quali sia
riconosciuta l'indennità speciale del 25% di cui all'art.48 del c.c.n.l.
5/7/1995).
Nozione
di orario di lavoro
Il
Ministero esclude radicalmente che il nuovo limite delle 40 ore comporti
modifiche alla nozione di orario di
lavoro.
Conseguentemente
il nuovo limite è riferito alla nozione nota di prestazione di lavoro
effettiva.
Ne
deriva che la nuova limitazione di orario, al pari del previgente limite di 48
ore, non dovrebbe trovare applicazione per le occupazioni che richiedono un lavoro
discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al
R.D. 6 dicembre 1923, n.2657.
Lavoro
straordinario
Il
Ministero evidenzia che:
-
la disciplina legale del lavoro straordinario - trova applicazione a partire
dalla 41ma ora. Tuttavia, per un periodo di sei mesi decorrenti dall'entrata in
vigore della legge e cioè dal 19 luglio 1997, gli adempimenti delle imprese in
ordine all'obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione all'Ispettorato
del lavoro scattano al superamento della 48ª ora. Pertanto agli effetti
operativi, sostanzialmente fino al 18 gennaio 1998, continua a valere il limite
delle 48 ore settimanali per la predetta preventiva comunicazione
all'Ispettorato del lavoro.
*
la nuova disposizione, nella parte in cui riduce a 40 ore l'orario normale di
lavoro, torna a far coincidere le soglie del lavoro straordinario previste
rispettivamente per il profilo contributivo e per l'esecuzione di prestazioni
di lavoro eccedenti l'orario normale. A tale ultimo riguardo si ricorda
infatti, che con decorrenza 1° gennaio 1996, l'art.2, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 ha stabilito l'obbligo della contribuzione aggiuntiva
all'I.N.P.S., a carico azienda, per le prestazioni lavorative che eccedono le
40 ore settimanali (cfr. nota supplemento n° 1 al not. n° 8-9/96).