A) C.C.N.L. 5 LUGLIO 1995 - ORARIO DI LAVORO PER I MESI DI DICEMBRE 1997 E GENNAIO 1998

 

B) TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, MALATTIA PROFESSIONALE E INFORTUNIO - IMPORTI IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1997

 

C) LEGGE 24 GIUGNO 1997 N° 196 - ART.13 - ORARIO DI LAVORO - INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

 

A) Orario di lavoro per i mesi di Dicembre 1997 e Gennaio 1998

OPERAI DI PRODUZIONE

L'art. 5 del c.c.n.l. 5-7-1995 stabilisce alla lettera B) le modalità di fruizione dei riposi annui. Il godimento dei riposi viene attuato mediante il ricorso a permessi individuali, e con la determinazione dell'orario in 35 ore settimanali per un  periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì del mese di dicembre. Pertanto a far data da lunedì 1° dicembre p.v. e sino al 25 gennaio 1998 l'orario di lavoro di cantiere è fissato in 35 ore settimanali.

Naturalmente per il predetto arco temporale (1° dicembre 1997 - 25 gennaio 1998) l'eventuale intervento della Cassa Integrazione Guadagni, competerà nel limite di 35 ore settimanali indipendentemente dall'orario di lavoro adottato.

Il trattamento retributivo delle ore di cui si tratta è compreso nella ben nota percentuale CAPE (23,45%).

L'impresa è tenuta peraltro ad anticipare il trattamento economico relativo alle ore di permesso. Detta anticipazione va effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla CAPE e con le ben note modalità.

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI

Per i lavoratori addetti a lavori discontinui l'orario di lavoro per le otto settimane consecutive decorrenti dal 1° dicembre 1997 è ridotto, rispettivamente, a 45 ed a 55 ore settimanali.

Il criterio di anticipazione del trattamento economico per le ore di riposo è analogo a quello degli operai di produzione.

IMPIEGATI ADDETTI A LAVORI DI CANTIERE

Il citato c.c.n.l. 5 luglio 1995 prevede, anche per gli impiegati addetti a lavori di cantiere, modalità di fruizione dei riposi annui identiche a quelle degli operai.

Parte dei riposi in parola verranno goduti infatti con la determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali per il periodo di tempo già specificato. Quindi anche per i dipendenti di cui si tratta, per 8 settimane consecutive a partire da lunedì 1° dicembre 1997 e sino al 25 gennaio 1998 l'orario è fissato in 35 ore settimanali.

Il trattamento economico delle ore di permesso è assolto dall'impresa con il pagamento della normale retribuzione dovuta, senza procedere pertanto ad alcuna decurtazione della retribuzione mensile per le ore di riposo.

 

B) Trattamento economico di malattia, malattia professionale e infortunio - Importi dal 1° dicembre 1997

In relazione alla determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali con decorrenza 1° dicembre 1997 il trattamento economico dovuto dall'impresa ai sensi delle vigenti disposizioni di contratto in caso di malattia e/o infortunio va ragguagliato alle 35 ore settimanali. Pertanto in allegato si invia la tabella riportante detti trattamenti a valere dalla precitata data del 1° dicembre 1997.

 

C) Legge 24 giugno 1997 n° 196 - Art.13 - Orario di lavoro - Indicazioni del Ministero del Lavoro

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota supplemento n° 5 al Notiziario mensile n°7/97) per informare che il Ministero del Lavoro con circolare n° 125/97 ha dettato i primi chiarimenti e precisazioni in ordine all'applicazione della norma sull'orario di lavoro disciplinato dall'art.13 della legge 196/1997.

Nel far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile il testo della circolare ministeriale in parola si illustrano qui di seguito i punti trattati dalla stessa.

Ambito di applicazione

Il Ministero evidenzia che l'ambito di applicazione del nuovo limite legale dell'orario di lavoro (40 ore settimanali) coincide con quello del previgente limite di 48 ore. Conseguentemente il Ministero precisa che tale nuovo limite non vale, ad esempio, per il personale direttivo, di cui al comma 2, dell'art.1, del R.D.L. n.692 citato, come specificato dal comma 2, dell'art.3, del R.D.L. n.1955/1923. La nozione di personale direttivo ricomprende, come noto, sia i dirigenti sia le altre categorie con funzioni direttive. (Quadri, Impiegati di 1ª categoria super ed Impiegati di 1ª categoria ai quali sia riconosciuta l'indennità speciale del 25% di cui all'art.48 del c.c.n.l. 5/7/1995).

Nozione di orario di lavoro

Il Ministero esclude radicalmente che il nuovo limite delle 40 ore comporti modifiche  alla nozione di orario di lavoro.

Conseguentemente il nuovo limite è riferito alla nozione nota di prestazione di lavoro effettiva.

Ne deriva che la nuova limitazione di orario, al pari del previgente limite di 48 ore, non dovrebbe trovare applicazione per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n.2657.

Lavoro straordinario

Il Ministero evidenzia che:

- la disciplina legale del lavoro straordinario - trova applicazione a partire dalla 41ma ora. Tuttavia, per un periodo di sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge e cioè dal 19 luglio 1997, gli adempimenti delle imprese in ordine all'obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione all'Ispettorato del lavoro scattano al superamento della 48ª ora. Pertanto agli effetti operativi, sostanzialmente fino al 18 gennaio 1998, continua a valere il limite delle 48 ore settimanali per la predetta preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro.

* la nuova disposizione, nella parte in cui riduce a 40 ore l'orario normale di lavoro, torna a far coincidere le soglie del lavoro straordinario previste rispettivamente per il profilo contributivo e per l'esecuzione di prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale. A tale ultimo riguardo si ricorda infatti, che con decorrenza 1° gennaio 1996, l'art.2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito l'obbligo della contribuzione aggiuntiva all'I.N.P.S., a carico azienda, per le prestazioni lavorative che eccedono le 40 ore settimanali (cfr. nota supplemento n° 1 al not. n° 8-9/96).