INAIL: A) RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI DEL CALCOLO RATA
ANTICIPO 1998
B) COMUNICAZIONE TASSI PREMIO
C) D.M. 7 MAGGIO 1997 E D.M. 6 AGOSTO 1997 "NORMA
PREMIALE" IN FAVORE DELLE IMPRESE EDILI
A) Retribuzioni
presunte ai fini del calcolo rata anticipo 1998
Le
modalità per la procedura di autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL
prevedono che il pagamento della rata premio anticipata venga effettuato
determinando l'importo delle retribuzioni presunte in misura pari a quelle
effettive denunciate per l'anno precedente.
Pertanto
per l'anno 1998 le retribuzioni presunte cui fare riferimento per il versamento
dell'anticipo sono quelle denunciate per l'anno 1997. Peraltro le disposizioni in parola
stabiliscono che, qualora il datore di lavoro preveda di erogare nell'anno cui
si riferisce il pagamento anticipato retribuzioni inferiori a quelle
effettivamente corrisposte nell'anno precedente, deve inviare motivata
comunicazione all'INAIL.
Con
Decreto Ministeriale 3 dicembre 1996 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°
290 dell'1/12/1996), è stato fissato al 20 febbraio di ogni anno il termine
per l'inoltro della comunicazione in parola.
Quindi,
entro il 20 febbraio 1998 i datori di lavoro che prevedono di corrispondere nel
corso del 1998 retribuzioni inferiori a quelle erogate nell'anno 1997, dovranno
inviare apposita e motivata comunicazione alla sede INAIL competente. Nel
sottolineare che trattasi di invio di semplice comunicazione si ribadisce che
la stessa deve essere comprovante le ragioni della previsione aziendale circa
la riduzione delle retribuzioni per il prossimo anno.
Le
situazioni che comportano la riduzione in parola possono verificarsi, ad
esempio, in relazione alla previsione oggettiva di riduzione del numero dei
lavoratori occupati che abbia a concretizzarsi nel corso del 1998 ovvero in
relazione ad analoga previsione di contrazione dell'attività lavorativa con
ricorso all'intervento della C.I.G. ed in generale relativamente a tutte quelle
cause che possono determinare una riduzione delle retribuzioni che saranno
corrisposte nel 1998.
E'
opportuno che la comunicazione di cui trattasi sia presentata a mezzo di
raccomandata A/R da spedire entro il termine anzidetto.
Va infine
sottolineato che l'INAIL può disporre controlli circa la congruità delle riduzioni
in parola operate dai datori di lavoro e se del caso richiedere un adeguamento
del premio versato. Infatti il settimo comma dell'art.28 del T.U. 30.6.1965
n.1124, nel nuovo testo modificato dal decreto ministeriale 13 dicembre 1989,
dispone: "se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato
il premio o contributo, l'Istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle
retribuzioni corrisposte supera quelle delle retribuzioni presunte in base al
quale fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo
può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o
contributo".
B) Comunicazione Tassi premio anno 1998
L'INAIL, entro
il mese di dicembre, invierà alle aziende il modulo 20 SM recante la
comunicazione del tasso di premio applicato e degli elementi considerati per la
sua determinazione.
Tale
comunicazione, come è noto, può prevedere sia una diminuzione dell'aliquota di
premio che un aumento della stessa.
Pertanto,
ove ne ricorrano i presupposti, avverso la notifica dell'Istituto il datore di
lavoro potrà proporre alternativamente opposizione alla locale sede INAIL
oppure ricorso. Tali impugnative vanno inoltrate entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione INAIL di cui si parla.
C) D.M. 7 maggio 1997 e D.M. 6 agosto "Norma
premiale" in favore delle imprese edili. Riduzione del 10% del premio
INAIL dal 1.1.97.
Il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propri decreti del 7 maggio
1997 e del 6 agosto 1997, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1997,
per la durata di un biennio ed in via sperimentale, è concessa la riduzione del
10% del premio INAIL in favore delle imprese edili individuate fra quelle
svolgenti le attività previste dal n. 45.1 al n. 45.45.2 della classificazione
delle attività economiche (Codice Ateneo 1991) predisposto dall'ISTAT.
La
riduzione in parola è concessa alle imprese che aderiscono agli organismi
paritetici previsti dall'art.20 del D.Lvo 626/94 (Comitato paritetico
territoriale per la prevenzione infortuni e l'igiene e l'ambiente di lavoro per
le imprese iscritte alla CAPE di Brescia),
che risultano essersi attenute alle disposizioni in materia di
igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allo stesso
decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni, alle scadenze
ivi fissate, e che siano in regola con il versamento dei premi assicurativi
almeno per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione.
La
riduzione in parola è concessa a tutte le imprese, indipendentemente dalla
oscillazione del tasso di premio ai sensi dell'art. 20 del decreto
ministeriale 18 giugno 1988. Per le
imprese con meno di sedici addetti, è cumulabile con la riduzione del cinque
per cento prevista con il decreto ministeriale 18 marzo 1996.
Per l'applicazione
pratica del beneficio in parola le imprese dovranno attenersi alle modalità
operative che verranno impartite dall'INAIL.
Nel
significare che la "norma premiale" spiegherà i propri effetti a
partire degli adempimenti della autoliquidazione 1997/1998 si fa riserva di
fornire tempestivamente le istruzioni che l'INAIL diramerà.