A) NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE PER IL 1997 - D.M. 27.10.1997
B) 13ª MENSILITA' - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E RITENUTE
FISCALI
C) LEGGE 297/82 -
INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 1997
A) Nuovo modello di certificazione dei redditi da lavoro
dipendente per il 1997 - D.M. 27.10.1997
La
Gazzetta Ufficiale n° 255 del 31 ottobre u.s. ha pubblicato il testo del
Decreto Ministeriale 27 ottobre 1997 recante "approvazione dello schema di
certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i
compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno
1997, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate nonchè
per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno
1997, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni
effettuate".
Il
provvedimento è stato emanato in attuazione del disposto dell'art.7-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, come sostituito dall'art.7 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n.314, contenente disposizioni per
l'armonizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e contributivi. La norma
dispone che i sostituti d'imposta, che corrispondono somme e valori soggetti a
ritenuta alla fonte, debbono rilasciare apposita certificazione unica, anche ai
fini contributivi, attestante l'ammontare complessivo di dette somme e valori,
l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei
contributi previdenziali ed assistenziali.
Lo
schema allegato al decreto 27 ottobre 1997, riferito ai redditi corrisposti nel
1997, non contiene, tuttavia, i dati contributivi e quindi non sostituisce le
certificazioni attualmente previste ai fini contributivi (per i lavoratori
iscritti all'I.N.P.S., il Mod. 01/M).
Infatti
poichè le norme che prevedono l'unificazione delle basi imponibili ai fini
fiscali e contributivi dettate dal citato D.Lvo 314/1997 saranno applicabili
alle somme e valori corrisposti a partire dall'anno 1998, il nuovo schema di
certificazione riguarda i soli dati fiscali e pertanto, per l'anno 1997,
le denunce contributive modd. 01/M dovranno essere redatte e consegnate secondo
le note modalità.
La nuova
certificazione non è contraddistinta da alcuna sigla, e non deve più essere
redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con decreto
ministeriale. Il datore di lavoro può rilasciare la certificazione in forma
libera, compilata sulla base dello schema ministeriale. Nella certificazione
devono essere indicati tutti i dati previsti nello schema approvato dal
Ministero, nel rispetto della sequenza
ivi prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo e della
denominazione. Possono essere omessi il numero progressivo e la denominazione
dei campi non compilati, qualora ciò risulti più agevole per il sostituto. Tale
omissione non può, tuttavia, comportare la rinumerazione dei campi successivi,
che devono essere riportati con il numero progressivo che risulta dallo schema
ministeriale. Le istruzioni di compilazione sono contenute nell'allegato 2 al
decreto di approvazione, istruzioni che unitamente allo schema di
certificazione ed al relativo D.M. 17.10.1997 si fa riserva di pubblicare sul
prossimo numero del notiziario mensile.
Si
ricorda che i prospetti contenenti i
dati relativi all'anno 1997 dovranno essere compilati dal sostituto d'imposta e
consegnati ai dipendenti, entro il mese di febbraio 1998, unitamente alle
relative istruzioni. Infine si segnala che il Ministero delle Finanze con
la risoluzione n° 224 del 20 novembre 1997 ha previsto che per le
certificazioni da rilasciare ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre
1997, i sostituti d'imposta possono, alternativamente:
a) consegnare al dipendente il "vecchio" Mod.101
integrato con i dati contenuti nel nuovo schema;
b) consegnare al dipendente il Mod.101 senza alcuna
integrazione. In tale ipotesi, resta l'obbligo di rilasciare all'interessato,
successivamente al 31 dicembre 1997, il nuovo schema di certificazione.
A) 13ª Mensilità
Secondo
quanto disposto dal vigente c.c.n.l. entro il 20 dicembre p.v. deve essere
erogata agli impiegati la 13ª mensilità.
La
suddetta mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche
dell'E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e
superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli
impiegati, che al 31/12/1997 non abbiano maturato un anno intero di anzianità
di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13ª mensilità calcolata
dividendo l'ammontare della medesima per dodici e moltiplicando il risultato
per il numero dei mesi di servizio prestato.
A questo
proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni
non deve essere computata.
Trattamento
contributivo
La 13ª
mensilità è interamente soggetta ai contributi I.N.P.S. secondo le aliquote in
vigore.
Ritenute
fiscali
L'importo
della 13ª mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del
dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla
retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto. In pratica il
procedimento di applicazione dell'imposta sulla 13ª mensilità è analogo a
quello stabilito per le normali retribuzioni mensili con la differenza che non
si operano le detrazioni di imposta.
B) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di novembre
1997
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di novembre 1997 è risultato pari a 106,5.
Pertanto
dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di novembre 1997
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
novembre 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1996 è pari a:
1,025190
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