A) LEGGE 24 GIUGNO 1997 N. 196:

    1) ART. 12 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA SANZIONATORIA-CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO

   2) ART. 16 - APPRENDISTATO-DISCIPLINA LEGISLATIVA - CHIARIMENTI MINISTERO  LAVORO

 

B) I.N.P.S. - MOD. DM10/S-R - DENUNCIA RIEPILOGATIVA ANNUALE CONTRIBUTO AL S.S.N. - TERMINE PRESENTAZIONE AL 31 MARZO 1998

 

 

 

A) Legge 24 giugno 1997 n. 169

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. supplemento n. 5 al Notiziario mensile n. 7/97) per illustrare qui di seguito i contenuti dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro  relativi a quanto disciplinato dagli artt. 12 e 16 della legge in parola.

1) Art. 12 - Contratto a tempo determinato - Disciplina sanzionatoria -

Il Ministero del Lavoro con la circolare del 28 novembre 1997 n. 153/97 ha fornito disposizioni di carattere operativo e chiarimenti interpretativi in ordine alla nuova disciplina sanzionatoria del contratto di lavoro a tempo determinato, contenuta nell'art. 12 della legge 24 giungo 1997, n. 196.

In particolare con la circolare in parola il Ministero evidenzia quanto lo scrivente ha già comunicato con la nota informativa supplemento n. 5 al Notiziario n. 7/97 e precisamente:

a) l'articolo 12 introduce una sanzione pecuniaria per le ipotesi di prosecuzione di fatto di breve periodo (fino a venti giorni in caso di contratto di durata inferiore ai sei mesi ovvero fino a trenta negli altri casi) del rapporto dopo la scadenza del termine (o della proroga legittimamente convenuta), in luogo della conversione ab initio del rapporto a tempo indeterminato prevista dalla vecchia normativa;

b) viene abbreviato l'intervallo di tempo (dieci o venti giorni, rispettivamente dalla scadenza di contratti a termine di durata inferiore o superiore a sei mesi in luogo di quindici o trenta) necessario perchè si possa riassumere, sempre a tempo determinato,  il lavoratore il cui contratto a termine sia scaduto;

c) viene previsto che quando il lavoratore venga riassunto prima dello scadere degli anzidetti termini si considera a tempo indeterminato il secondo contratto. In tal modo non vengono conteggiati gli intervalli non lavorati. Il vecchio testo della legge n. 230 del 1962 sanzionava, invece, tale violazione con la conversione a tempo indeterminato ab initio del rapporto.

Particolarmente significativo appare il chiarimento in ordine all'interpretazione dell'ultimo periodo del menzionato art. 12, comma 1, della legge in esame, circa il significato da attribuire al termine "due assunzioni successive". Al riguardo, la circolare ministeriale afferma che con tale espressione il legislatore ha inteso riferirsi al caso di due assunzioni a termine effettuate senza alcuna soluzione di continuità.

2) Art. 16 - Apprendistato - Disciplina legislativa -

Come è noto (cfr. nota supplemento n. 5 al Notiziario mensile n. 7/97) l'articolo 16 della legge 196/1997 ha significativamente innovato la disciplina legislativa dell'apprendistato. Il Ministero del Lavoro, con circolare 2 dicembre 1997 n. 126/97, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi della nuova disciplina. Si illustrano qui di seguito i contenuti della circolare in parola:

ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI GIOVANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO POST-OBBLIGO

Il Ministero precisa che è possibile assumere con contratto di apprendistato anche soggetti in possesso di titolo di studio successivo alla scuola dell'obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei  rispetto all'attività da svolgere con il contratto stesso.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Ministero conferma che possono stipulare contratti di apprendistato le imprese appartenenti a tutti i settori di attività. Per l'assunzione sono ribadite le modalità sino ad ora praticate e recentemente confermate con circolare n. 100/97. Pertanto il datore di lavoro deve munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro (ora Sezione Ispettiva della Direzione Provinciale del Lavoro). Può, poi, procedere direttamente all'assunzione dell'apprendista, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge 26 novembre 1996 n.608, nei cinque giorni successivi deve darne comunicazione alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego competente, utilizzando a tal fine il modulo C/ASS ed il foglio integrativo C/ASS/AG di cui al D.M. 20-12-1995.

ETA' DEL LAVORATORE

La circolare conferma che fino alla data di modifica dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici, in deroga al nuovo limite minimo di 16 anni, continua ad essere consentita l'assunzione con contratto di apprendistato anche dei giovani che abbiano compiuto i quattordici anni di età, purchè abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e di contratto in materia di tutela dei minori.

COMPUTO NELLE QUOTE DI CUI ALLA LEGGE 482/68

Per quanto riguarda le disposizioni più favorevoli previste dall'art. 16 per i soggetti portatori di handicap, la circolare precisa innanzitutto che sono tali "coloro che sono in possesso del requisito dell'invalidità richiesto per aver diritto al collocamento obbligatorio". I lavoratori portatori di una invalidità che dà diritto all'avviamento obbligatorio possono essere assunti con contratto di apprendistato se di età compresa tra i 16 (in fase transitoria i 14 con obblighi scolastici adempiuti) ed i 26 anni.

Tali lavoratori sono computati a copertura degli obblighi occupazionali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La circolare precisa che la disposizione in parola concernente il computo nelle quote d'obbligo dei soggetti portatori di handicap riguarda anche le assunzioni con contratto di apprendistato effettuate prima dell'entrata in vigore della legge n. 196/1997, cioè prima del 19 luglio 1997.

DURATA DELL'APPRENDISTATO

Per quanto concerne la durata del contratto di apprendistato valgono, al momento, le norme di cui all'art.94 del vigente c.c.n.l..

ATTIVITA' FORMATIVA

Da ultimo, la circolare conferma che la disposizione che subordina la fruizione delle agevolazioni contributive alla partecipazione dell'apprendista a iniziative di formazione esterne all'azienda, contemplate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, troverà applicazione ai contratti di apprendistato che verranno instaurati a decorrere dall'anno successivo l'entrata in vigore della legge.

Pertanto per i rapporti istituiti fino al 18 luglio 1998 le agevolazioni contributive si applicano anche se la formazione dell'apprendista è svolta all'interno dell'azienda.

B) I.n.p.s. - Mod. DM10/S-R - Denuncia riepilogativa annuale - Contributo al S.s.n. - Termine presentazione al 31 marzo 1998

Con la circolare n. 251 dell'11 dicembre u.s. la Direzione centrale dell'Inps fissa al 31 marzo 1998 il termine per la presentazione della denuncia annuale riepilogativa dei contributi versati per le prestazioni del servizio sanitario nazionale per l'anno 1997.

La denuncia in parola per l'anno 1997 riguarderà peraltro i contributi versati per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 dicembre 1997. L'Istituto precisa che i contributi relativi al mese di dicembre 1997 dovranno essere sommati a quelli del mese di novembre dello stesso anno e riportati nell'apposito rigo del modello.