A) LEGGE 24 GIUGNO 1997 N. 196:
1) ART. 12 -
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA SANZIONATORIA-CHIARIMENTI MINISTERO
LAVORO
2) ART. 16 -
APPRENDISTATO-DISCIPLINA LEGISLATIVA - CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO
B) I.N.P.S. - MOD. DM10/S-R - DENUNCIA RIEPILOGATIVA ANNUALE
CONTRIBUTO AL S.S.N. - TERMINE PRESENTAZIONE AL 31 MARZO 1998
A) Legge 24 giugno 1997 n. 169
Si fa
seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. supplemento n. 5
al Notiziario mensile n. 7/97) per illustrare qui di seguito i contenuti dei
chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro
relativi a quanto disciplinato dagli artt. 12 e 16 della legge in
parola.
1) Art.
12 - Contratto a tempo determinato - Disciplina sanzionatoria -
Il
Ministero del Lavoro con la circolare del 28 novembre 1997 n. 153/97 ha fornito
disposizioni di carattere operativo e chiarimenti interpretativi in ordine alla
nuova disciplina sanzionatoria del contratto di lavoro a tempo determinato,
contenuta nell'art. 12 della legge 24 giungo 1997, n. 196.
In
particolare con la circolare in parola il Ministero evidenzia quanto lo
scrivente ha già comunicato con la nota informativa supplemento n. 5 al
Notiziario n. 7/97 e precisamente:
a)
l'articolo 12 introduce una sanzione pecuniaria per le ipotesi di prosecuzione
di fatto di breve periodo (fino a venti giorni in caso di contratto di durata
inferiore ai sei mesi ovvero fino a trenta negli altri casi) del rapporto dopo
la scadenza del termine (o della proroga legittimamente convenuta), in luogo
della conversione ab initio del rapporto a tempo indeterminato prevista dalla
vecchia normativa;
b) viene
abbreviato l'intervallo di tempo (dieci o venti giorni, rispettivamente dalla
scadenza di contratti a termine di durata inferiore o superiore a sei mesi in
luogo di quindici o trenta) necessario perchè si possa riassumere, sempre a
tempo determinato, il lavoratore il cui
contratto a termine sia scaduto;
c) viene
previsto che quando il lavoratore venga riassunto prima dello scadere degli
anzidetti termini si considera a tempo indeterminato il secondo contratto. In
tal modo non vengono conteggiati gli intervalli non lavorati. Il vecchio testo
della legge n. 230 del 1962 sanzionava, invece, tale violazione con la
conversione a tempo indeterminato ab initio del rapporto.
Particolarmente
significativo appare il chiarimento in ordine all'interpretazione dell'ultimo
periodo del menzionato art. 12, comma 1, della legge in esame, circa il
significato da attribuire al termine "due assunzioni successive".
Al riguardo, la circolare ministeriale afferma che con tale espressione il
legislatore ha inteso riferirsi al caso di due assunzioni a termine
effettuate senza alcuna soluzione di continuità.
2) Art.
16 - Apprendistato - Disciplina legislativa -
Come è
noto (cfr. nota supplemento n. 5 al Notiziario mensile n. 7/97) l'articolo 16
della legge 196/1997 ha significativamente innovato la disciplina legislativa
dell'apprendistato. Il Ministero del Lavoro, con circolare 2 dicembre 1997 n.
126/97, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi della nuova disciplina.
Si illustrano qui di seguito i contenuti della circolare in parola:
ASSUNZIONE
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI GIOVANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO
POST-OBBLIGO
Il
Ministero precisa che è possibile assumere con contratto di apprendistato anche
soggetti in possesso di titolo di studio successivo alla scuola dell'obbligo o
di attestato di qualifica professionale idonei
rispetto all'attività da svolgere con il contratto stesso.
CAMPO
DI APPLICAZIONE
Il
Ministero conferma che possono stipulare contratti di apprendistato le imprese
appartenenti a tutti i settori di attività. Per l'assunzione sono ribadite le
modalità sino ad ora praticate e recentemente confermate con circolare n.
100/97. Pertanto il datore di lavoro deve munirsi dell'apposita autorizzazione
rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro (ora Sezione Ispettiva della Direzione
Provinciale del Lavoro). Può, poi, procedere direttamente all'assunzione
dell'apprendista, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9-bis della
legge 26 novembre 1996 n.608, nei cinque giorni successivi deve darne
comunicazione alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego competente,
utilizzando a tal fine il modulo C/ASS ed il foglio integrativo C/ASS/AG di cui
al D.M. 20-12-1995.
ETA'
DEL LAVORATORE
La
circolare conferma che fino alla data di modifica dei limiti di età per
l'adempimento degli obblighi scolastici, in deroga al nuovo limite minimo di 16
anni, continua ad essere consentita l'assunzione con contratto di apprendistato
anche dei giovani che abbiano compiuto i quattordici anni di età, purchè
abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e di
contratto in materia di tutela dei minori.
COMPUTO
NELLE QUOTE DI CUI ALLA LEGGE 482/68
Per
quanto riguarda le disposizioni più favorevoli previste dall'art. 16 per i soggetti
portatori di handicap, la circolare precisa innanzitutto che sono tali
"coloro che sono in possesso del requisito dell'invalidità richiesto
per aver diritto al collocamento obbligatorio". I lavoratori portatori
di una invalidità che dà diritto all'avviamento obbligatorio possono essere
assunti con contratto di apprendistato se di età compresa tra i 16 (in fase
transitoria i 14 con obblighi scolastici adempiuti) ed i 26 anni.
Tali
lavoratori sono computati a copertura degli obblighi occupazionali di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482.
La
circolare precisa che la disposizione in parola concernente il computo nelle
quote d'obbligo dei soggetti portatori di handicap riguarda anche le
assunzioni con contratto di apprendistato effettuate prima dell'entrata in
vigore della legge n. 196/1997, cioè prima del 19 luglio 1997.
DURATA
DELL'APPRENDISTATO
Per
quanto concerne la durata del contratto di apprendistato valgono, al momento,
le norme di cui all'art.94 del vigente c.c.n.l..
ATTIVITA'
FORMATIVA
Da
ultimo, la circolare conferma che la disposizione che subordina la fruizione
delle agevolazioni contributive alla partecipazione dell'apprendista a iniziative
di formazione esterne all'azienda, contemplate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, troverà applicazione ai contratti di apprendistato che
verranno instaurati a decorrere dall'anno successivo l'entrata in vigore della
legge.
Pertanto
per i rapporti istituiti fino al 18 luglio 1998 le agevolazioni contributive si
applicano anche se la formazione dell'apprendista è svolta all'interno
dell'azienda.
B) I.n.p.s. - Mod. DM10/S-R - Denuncia riepilogativa
annuale - Contributo al S.s.n. - Termine presentazione al 31 marzo 1998
Con la circolare
n. 251 dell'11 dicembre u.s. la Direzione centrale dell'Inps fissa al 31
marzo 1998 il termine per la presentazione della denuncia annuale
riepilogativa dei contributi versati per le prestazioni del servizio sanitario
nazionale per l'anno 1997.
La
denuncia in parola per l'anno 1997 riguarderà peraltro i contributi versati per
il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 dicembre 1997. L'Istituto precisa che i
contributi relativi al mese di dicembre 1997 dovranno essere sommati a quelli
del mese di novembre dello stesso anno e riportati nell'apposito rigo del
modello.