APPALTI PUBBLICI -  D.M. 18 DICEMBRE 1997 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

                       

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1997 con il quale viene fissata, per l'anno 1998, la percentuale di cui all'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, ai fini della individuazione della soglia di anomalia delle offerte, nelle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

 

 

Con il nuovo decreto viene riproposta, anche per il 1998, la medesima metodologia fissata nel precedente D.M. 28 aprile 1997; tale percentuale è infatti ancora fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Per un approfondimento circa la misura adottata con il nuovo decreto, specialmente per quanto attiene il conteggio matematico da effettuare per individuare le offerte anomale che devono essere escluse dalla gara, ci si può ancora validamente riferire a quanto pubblicato sul Notiziario n. 5/1997, a pag. 244-245.

 

 

                                    MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 DECRETO 18 DICEMBRE 1997.

 Individuazione del limite di anomalia delle offerte nelle gare di appalto

 

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art.21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato ed integrato dal decreto-legge n.101/1995, convertito con legge n. 216/1995, che demanda al Ministro dei lavori pubblici la fissazione del limite oltre il quale le offerte presentate nelle gare di appalto devono ritenersi anormalmente basse, sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici;

. . . omissis . . .

Ritenuto opportuno di confermare il criterio già individuato con il decreto ministeriale 28 aprile 1997;

                                                                        DECRETA

 Per l'anno 1998 la percentuale di cui all'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Roma, 18 dicembre 1997

                                                                                    Il Ministro: Costa