INAIL - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTE NEL 1996 -NUOVE MODALITÀ OPERATIVE DELL'ISTITUTO

 

Entro il 20 febbraio di ciascun anno il datore di lavoro deve inviare all'I.N.A.I.L. la denuncia delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo immediatamente precedente, tramite l'apposito Mod. 10 S.M..

Qualora l'invio sia omesso, l'Istituto, ai sensi dell'art. 28, comma 8, D.P.R. n. 1124/1965, può "o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo".

L'applicazione, che in passato l'Istituto ha fatto, della norma in parola, nella parte che prevede la liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte, ha determinato un incremento dei crediti dell'Istituto, crediti privi, tuttavia del requisito della certezza ed esigibilità.

Per ovviare alla accennata situazione di incremento fittizio dei crediti, la Direzione Centrale dell'Istituto, a partire dall'ultima autoliquidazione 1996-1997, ha deciso di optare per la soluzione alternativa al raddoppio, vale a dire, come previsto dalla norma sopra trascritta, per l'accertamento diretto delle retribuzioni tramite i propri ispettori, con addebito delle relative spese all'azienda.

Tuttavia, preliminarmente l'Istituto invierà ai datori di lavoro che risultino inadempimenti una comunicazione di sollecito. In particolare verrà inviato un Mod. 10 bis SM, di struttura analoga al noto Mod. 10 S.M.

Le imprese che non avessero provveduto ad inviare entro il 20 febbraio u.s. la denuncia delle retribuzioni, devono restituire, debitamente compilato in ogni sua parte, il Mod. 10 bis S.M. entro il termine che l'Istituto assegnerà.

Solo qualora l'azienda non vi provveda, o vi provveda in maniera incompleta, le Sedi interessate disporranno gli accertamenti ispettivi volti a determinare l'esatta entità delle retribuzioni effettive relative all'anno 1996. I costi dell'accertamento relativi saranno addebitati all'azienda stessa.

Al fine di evitare inutili aggravi di spese, è, pertanto, indispensabile che le aziende destinatarie delle predette note di sollecito diano un riscontro completo e nei termini assegnati alla Sede interessata.

Nel caso in cui fra i destinatari delle prescelte comunicazioni risultino imprese che hanno adempiuto all'obbligo della denuncia in parola nei termini, è opportuno che le stesse imprese tempestivamente facciano presente alla sede dell'istituto competente l'errore materiale affinché la sede INAIL provveda alla relativa archiviazione. Si riporta qui di seguito il testo della nota dell'INAIL relativa a quanto trattato.

 

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Ufficio Premi e Tariffe

n. 370/PG 17 bis

 

Roma, 17/04/1997

 

ALLE UNITÀ CENTRALI E PERIFERICHE

 

Oggetto: Articolo 28, comma 8, T.U. N. 1124/1965. Nota di sollecito per l'invio della dichiarazione salari.

 

Nel quadro del processo già da tempo in atto, mirato a ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi registrati negli archivi D.L., si è ritenuto necessario introdurre un principio fortemente innovativo al fine di evitare l'incremento fittizio dei crediti.

Il comma 8 dell'art. 28 T.U. dispone che "in caso di mancato invio delle dichiarazioni delle retribuzioni entro i termini fissati, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo".

Tale meccanismo, introdotto inizialmente per indurre i datori di lavoro a dichiarare le retribuzioni, attraverso poi il ripetuto automatico raddoppio delle retribuzioni presunte, ha finito per determinare l'imputazione in archivio di somme molto elevate, prive peraltro del requisito della certezza ed esigibilità.

Com'è noto, infatti, per effetto dell'orientamento giurisprudenziale (sentenze n. 3252/81 della Corte di Cassazione e n. 222/82 della Corte Costituzionale) è stata riconosciuta ai datori di lavoro la possibilità di ottenere, entro il decennio, la regolazione del premio sulla base delle retribuzioni effettive anche quando l'Istituto abbia già proceduto a notificare i provvedimenti ex articolo 28, attribuendo alla determinazione operata dall'Istituto solo il valore di presunzione.

Per tutte queste ragioni l'Istituto è intervenuto, con un'interpretazione più ampia della norma, limitando il meccanismo del raddoppio esclusivamente al primo anno di applicazione sulla base del presunto stabilito all'atto dell'apertura delle posizioni assicurative, sul presupposto peraltro che una tempestiva attività di accertamento consentisse la regolarizzazione, a breve termine, delle situazioni in esame.

Tale soluzione non ha tuttavia prodotto l'auspicato risultato di ridimensionare drasticamente le situazioni creditorie anomale.

Alla luce delle precedenti considerazioni e a partire da quest'ultima autoliquidazione 1996/97, si è cercata una soluzione, alternativa al meccanismo del raddoppio, nella stessa lettera dell'articolo 28, comma 8, laddove, dà facoltà all'Istituto di procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni.

Al fine tuttavia di limitare al massimo l'utilizzo di risorse adibite al servizio ispettivo, uniche deputate all'espletamento di dette indagini, è stata individuata una fase propedeutica di sensibilizzazione nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

In una prima fase le Sedi, laddove non risulti pervenuta la dichiarazione salari 1996/97, provvederanno, con la specifica funzione (attualmente in fase di revisione), alla liquidazione del premio ex art. 28 sulla base delle sole dichiarazioni presunte nell'anno in regolazione 1996.

Successivamente, a cura della Direzione Centrale Sistemi Informativi Automatizzati sarà inviata ai datori di lavoro una specifica comunicazione di sollecito (mod. 10 bis SM), che nella sua struttura si configura simile all'attuale mod. 10 S.M..

Solo in caso di carente o incompleto riscontro da parte dell'interessato entro il termine che sarà successivamente comunicato, potranno essere disposti gli accertamenti di rito, il cui costo dovrà essere, così come da norma, addebitato al datore di lavoro.

Tale operazione renderà opportuna una sospensione dell'attività di accertamento, relativa alle suddette situazioni, fino alla data ultima prevista per la restituzione da parte del datore di lavoro del mod. 10 bis SM interamente compilato.

L'obiettivo che si vuole perseguire, già enunciato con la nota delle Direzioni centrali Pianificazione e Controllo, Rischi e Prestazioni in data 31 dicembre 1996, si concretizza nella verifica, entro l'anno di scadenza dell'autoliquidazione, di tutti i casi carenti di dichiarazione salari erogati.

Per completezza di informazione, si richiama l'attenzione sulla necessità che, tutti i fogli salari pervenuti successivamente alla scadenza comporteranno la mera rettifica  dell'autoliquidazione, già elaborata ai sensi dell'art. 28 T.U., anche nel caso in cui le retribuzioni effettive siano superiori a quelle già liquidate, evitando pertanto una ulteriore richiesta di differenza premio nonché delle relative sanzioni.

Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza  di "trattare" e definire, con immediatezza, qualsivoglia comunicazione pervenuta che possa interferire nel processo di autoliquidazione (esempio: cessazioni di PP.AA., annullamento di presunto per PP.AA. artigiane, variazioni tipo P.A. ecc.).

Nel far riserva di una nota esplicativa della pianificazione, che sarà trasmessa, nel più breve tempo possibile, dalla Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane e riguarderà tutti gli adempimenti che dovranno essere espletati, sia a livello centrale che periferico, nonché la relativa tempificazione, necessari per l'ottimale riuscita del programma designato, si confida nell'impegno e collaborazione di tutte le strutture operanti per il buon esito dello stesso.