INAIL
- MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVAMENTE
CORRISPOSTE NEL 1996 -NUOVE MODALITÀ OPERATIVE DELL'ISTITUTO
Entro il 20 febbraio di ciascun anno il datore di lavoro deve
inviare all'I.N.A.I.L. la denuncia delle retribuzioni effettivamente
corrisposte nel periodo assicurativo immediatamente precedente, tramite
l'apposito Mod. 10 S.M..
Qualora l'invio sia omesso, l'Istituto, ai sensi dell'art. 28,
comma 8, D.P.R. n. 1124/1965, può "o procedere direttamente all'accertamento
delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per
l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per
la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni
presunte dell'ultimo periodo assicurativo".
L'applicazione, che in passato l'Istituto ha fatto, della norma in
parola, nella parte che prevede la liquidazione del premio dovuto in base al
doppio delle retribuzioni presunte, ha determinato un incremento dei crediti
dell'Istituto, crediti privi, tuttavia del requisito della certezza ed
esigibilità.
Per ovviare alla accennata situazione di incremento fittizio dei
crediti, la Direzione Centrale dell'Istituto, a partire dall'ultima
autoliquidazione 1996-1997, ha deciso di optare per la soluzione alternativa al
raddoppio, vale a dire, come previsto dalla norma sopra trascritta, per
l'accertamento diretto delle retribuzioni tramite i propri ispettori, con
addebito delle relative spese all'azienda.
Tuttavia, preliminarmente l'Istituto invierà ai datori di lavoro
che risultino inadempimenti una comunicazione di sollecito. In particolare
verrà inviato un Mod. 10 bis SM, di struttura analoga al noto Mod. 10 S.M.
Le imprese che non avessero provveduto ad inviare entro il 20 febbraio
u.s. la denuncia delle retribuzioni, devono restituire, debitamente compilato
in ogni sua parte, il Mod. 10 bis S.M. entro il termine che l'Istituto
assegnerà.
Solo qualora l'azienda non vi provveda, o vi provveda in maniera
incompleta, le Sedi interessate disporranno gli accertamenti ispettivi volti a
determinare l'esatta entità delle retribuzioni effettive relative all'anno
1996. I costi dell'accertamento relativi saranno addebitati all'azienda stessa.
Al fine di evitare inutili aggravi di spese, è, pertanto,
indispensabile che le aziende destinatarie delle predette note di sollecito
diano un riscontro completo e nei termini assegnati alla Sede interessata.
Nel caso in cui fra i destinatari delle prescelte comunicazioni
risultino imprese che hanno adempiuto all'obbligo della denuncia in parola nei
termini, è opportuno che le stesse imprese tempestivamente facciano presente
alla sede dell'istituto competente l'errore materiale affinché la sede INAIL
provveda alla relativa archiviazione. Si riporta qui di seguito il testo della
nota dell'INAIL relativa a quanto trattato.
DIREZIONE
CENTRALE RISCHI
Ufficio
Premi e Tariffe
n. 370/PG 17 bis
Roma, 17/04/1997
ALLE
UNITÀ CENTRALI E PERIFERICHE
Oggetto:
Articolo 28, comma 8, T.U. N. 1124/1965. Nota di sollecito per l'invio della
dichiarazione salari.
Nel quadro del processo già da tempo in atto, mirato a ricondurre
a livelli fisiologici l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi
registrati negli archivi D.L., si è ritenuto necessario introdurre un principio
fortemente innovativo al fine di evitare l'incremento fittizio dei crediti.
Il comma 8 dell'art. 28 T.U. dispone che "in caso di mancato
invio delle dichiarazioni delle retribuzioni entro i termini fissati,
l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle
retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per
l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per
la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni
presunte dell'ultimo periodo assicurativo".
Tale meccanismo, introdotto inizialmente per indurre i datori di
lavoro a dichiarare le retribuzioni, attraverso poi il ripetuto automatico
raddoppio delle retribuzioni presunte, ha finito per determinare l'imputazione
in archivio di somme molto elevate, prive peraltro del requisito della certezza
ed esigibilità.
Com'è noto, infatti, per effetto dell'orientamento
giurisprudenziale (sentenze n. 3252/81 della Corte di Cassazione e n. 222/82
della Corte Costituzionale) è stata riconosciuta ai datori di lavoro la
possibilità di ottenere, entro il decennio, la regolazione del premio sulla
base delle retribuzioni effettive anche quando l'Istituto abbia già proceduto a
notificare i provvedimenti ex articolo 28, attribuendo alla determinazione
operata dall'Istituto solo il valore di presunzione.
Per tutte queste ragioni l'Istituto è intervenuto, con
un'interpretazione più ampia della norma, limitando il meccanismo del raddoppio
esclusivamente al primo anno di applicazione sulla base del presunto stabilito
all'atto dell'apertura delle posizioni assicurative, sul presupposto peraltro
che una tempestiva attività di accertamento consentisse la regolarizzazione, a
breve termine, delle situazioni in esame.
Tale soluzione non ha tuttavia prodotto l'auspicato risultato di
ridimensionare drasticamente le situazioni creditorie anomale.
Alla luce delle precedenti considerazioni e a partire da
quest'ultima autoliquidazione 1996/97, si è cercata una soluzione, alternativa
al meccanismo del raddoppio, nella stessa lettera dell'articolo 28, comma 8,
laddove, dà facoltà all'Istituto di procedere direttamente all'accertamento
delle retribuzioni.
Al fine tuttavia di limitare al massimo l'utilizzo di risorse
adibite al servizio ispettivo, uniche deputate all'espletamento di dette
indagini, è stata individuata una fase propedeutica di sensibilizzazione nei
confronti del datore di lavoro inadempiente.
In una prima fase le Sedi, laddove non risulti pervenuta la
dichiarazione salari 1996/97, provvederanno, con la specifica funzione
(attualmente in fase di revisione), alla liquidazione del premio ex art. 28
sulla base delle sole dichiarazioni presunte nell'anno in regolazione 1996.
Successivamente, a cura della Direzione Centrale Sistemi
Informativi Automatizzati sarà inviata ai datori di lavoro una specifica
comunicazione di sollecito (mod. 10 bis SM), che nella sua struttura si
configura simile all'attuale mod. 10 S.M..
Solo in caso di carente o incompleto riscontro da parte
dell'interessato entro il termine che sarà successivamente comunicato, potranno
essere disposti gli accertamenti di rito, il cui costo dovrà essere, così come
da norma, addebitato al datore di lavoro.
Tale operazione renderà opportuna una sospensione dell'attività di
accertamento, relativa alle suddette situazioni, fino alla data ultima prevista
per la restituzione da parte del datore di lavoro del mod. 10 bis SM
interamente compilato.
L'obiettivo che si vuole perseguire, già enunciato con la nota
delle Direzioni centrali Pianificazione e Controllo, Rischi e Prestazioni in
data 31 dicembre 1996, si concretizza nella verifica, entro l'anno di scadenza
dell'autoliquidazione, di tutti i casi carenti di dichiarazione salari erogati.
Per completezza di informazione, si richiama l'attenzione sulla
necessità che, tutti i fogli salari pervenuti successivamente alla scadenza
comporteranno la mera rettifica
dell'autoliquidazione, già elaborata ai sensi dell'art. 28 T.U., anche
nel caso in cui le retribuzioni effettive siano superiori a quelle già
liquidate, evitando pertanto una ulteriore richiesta di differenza premio
nonché delle relative sanzioni.
Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di "trattare" e definire, con
immediatezza, qualsivoglia comunicazione pervenuta che possa interferire nel
processo di autoliquidazione (esempio: cessazioni di PP.AA., annullamento di
presunto per PP.AA. artigiane, variazioni tipo P.A. ecc.).
Nel far riserva di una nota esplicativa della pianificazione, che
sarà trasmessa, nel più breve tempo possibile, dalla Direzione Centrale
Organizzazione e Risorse Umane e riguarderà tutti gli adempimenti che dovranno
essere espletati, sia a livello centrale che periferico, nonché la relativa
tempificazione, necessari per l'ottimale riuscita del programma designato, si
confida nell'impegno e collaborazione di tutte le strutture operanti per il
buon esito dello stesso.