PRINCIPALI NOVITA'
FISCALI PER IL 1998
Agevolazioni
fiscali per gli interventi di recupero sugli immobili residenziali
La legge
collegata alla finanziaria 1998, L. 27/12/97, n. 449, contiene agevolazioni
fiscali per gli interventi di recupero degli immobili residenziali. Le
disposizioni, di particolare interesse per il settore, sono operative a partire
dal 1° gennaio 1998.
Interventi
di recupero del patrimonio edilizio
L'art.1
della legge prevede incentivi fiscali per l'effettuazione di interventi di
recupero sugli immobili residenziali, anche rurali, di qualsiasi categoria
catastale (anche case di lusso) e sulle relative pertinenze.
L'agevolazione
consiste nella possibilità di portare in detrazione dall'IRPEF (fino alla
concorrenza del suo ammontare), il 41% delle spese sostenute per la
realizzazione degli interventi di recupero, sino ad un importo massimo di 150
milioni di lire annui.
Periodo
di riferimento
I
benefici fiscali previsti dall'art.1 della legge si applicano con riferimento
alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° GENNAIO
1998 e in quello successivo (in pratica rientrano nell'agevolazione tutte le
spese sostenute e fatturate nel biennio 1998-1999).
Manutenzione
straordinaria - agevolazione per l'edilizia residenziale pubblica
La legge
di accompagnamento alla finanziaria 1998 ha introdotto, a regime, la riduzione
al 10% dell'aliquota IVA prevista per le prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (art,31,
lett. b, L. n.457/78) sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (case
IACP, di proprietà del comune e altri enti pubblici).
A partire
dal 1/1/98, non essendo stata prorogata l'agevolazione di cui al D.L. 31/12/96,
n. 669, gli interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli
sopraddetti, saranno soggetti all'aliquota ordinaria del 20%.
Contratti
di locazione – obbligo di registrazione
La legge
collegata alla finanziaria '98 ha introdotto l'obbligo della registrazione per
tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi
ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.
I
contratti di locazione di immobili, dopo il versamento dell'imposta dovuta,
devono essere registrati entro 20 giorni dalla data degli atti (o dall'inizio
della loro esecuzione, in caso di contratto verbale).
Ammontare
dell'imposta
Per i
fabbricati e terreni non agricoli l'imposta dovuta è pari al 2% del canone
annuo, con un minimo di lire 100.000.
Lo stesso
importo di lire 100.000 sarà dovuto per i contratti soggetti ad IVA.
Il
pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti eguali.
Riduzioni
Per i
contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata
pluriennale è prevista la facoltà di corrispondere al momento della
registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del
contratto, oppure di versarla anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha
diritto ad una detrazione dall'imposta, in misura percentuale, pari alla metà
del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Modalità
di pagamento dell'imposta
Prima di
presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni
immobili le parti contraenti devono calcolare l'imposta dovuta e versarla in banca,
presso il concessionario (usando il modulo di versamento F23), o alla posta
(usando il bollettino 32). I versamenti vanno arrotondati alle 10.000 lire
superiori per frazioni da 5.001 a 9.999 lire, oppure alle 10.000 lire inferiori
per frazioni da 1 a 5.000 lire.
La copia
dell'attestato di versamento va poi consegnata entro 20 giorni dalla data del
contratto all'Ufficio del Registro (o, dove questo è stato istituito,
all'Ufficio delle Entrate) insieme alla richiesta di registrazione compilata
sull'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio. Per le cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi contratti i contraenti devono
versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato
dell'avvenuto versamento al competente Ufficio del Registro.
Per i
contratti già registrati il pagamento dell'imposta relativa alle annualità
future sarà eseguita con le stesse modalità.
Contratti
di valore inferiore a 2,5 milioni
Per i
contratti di locazione precedentemente non registrati, in quanto di ammontare
annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta
entro 20 giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso.
Ad
esempio, per un contratto che viene in scadenza al 30 aprile '98, la
registrazione deve essere richiesta entro il 20 maggio successivo.
Risoluzione
anticipata del contratto
Se il
contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo
all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità
successive a quella in corso.
Per tutti
i contratti di locazione e di affitto di beni immobili l'imposta di registro
non può essere inferiore alla misura di lire 100.000.
Per le
cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani, l'imposta si paga nella misura fissa di lire 100.000.
Soppressione
dei servizi di cassa degli uffici IVA e del Registro
Dal 1°
gennaio 1998 i versamenti che prima venivano effettuati presso le casse degli
uffici IVA e del Registro devono essere eseguiti presso gli sportelli delle
banche e dei concessionari della riscossione (ex esattorie) o presso gli uffici
postali.
Imposte
Il nuovo
sistema di pagamento riguarda tutte le imposte e le altre somme che in
precedenza si pagavano agli sportelli degli uffici del Registro e IVA, e in
particolare:
·
le
imposte di registro, di successione e donazione
·
le
imposte dovute per accertamenti degli uffici IVA e del Registro
·
le
relative sanzioni
·
tutte
le somme e le sanzioni richieste da enti ed uffici diversi da quelli
finanziari.
Mutui
prima casa – detrazione interessi
A partire
dal 1° gennaio 1998 è possibile detrarre dall'IRPEF lorda gli interessi passivi
relativi a mutui stipulati per la costruzione della prima casa.
L'art.3
del collegato alla Finanziaria prevede, infatti, che si potrà detrarre un
importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di
lire degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui, contratti a partire
dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale ossia quella dove il contribuente
dimora abitualmente.
Restano
invariate le precedenti agevolazioni relative alla detraibilità degli interessi
passivi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.