A) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - RITENUTE INPS E IRPEF -
VARIAZIONI DAL GENNAIO 1998
B) LEGGE 297/1982 - TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE MESE DI
DICEMBRE 1997
A) Amministrazione del personale
A.1
Variazioni contribuzioni INPS
A seguito
dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 446/1997 sono stati aboliti
alcuni contributi e precisamente:
a) Servizio
Sanitario Nazionale
Sono
aboliti:
- il
contributo del 10,60% (di cui 1% a carico del lavoratore)
- il
contributo di solidarietà del 4,60% (di cui 0,80% a carico del lavoratore)
- il
contributo dello 0,50% a carico dell'apprendista
- il contributo di
£. 240 settimanali a carico del
datore di lavoro non artigiano per gli apprendisti
b) Contributo addizionale 0,20%
Il
contributo era stato istituito per coprire gli oneri di assistenza malattia per
i pensionati ed era ricompreso nel contributo IVS (Fondo pensioni).
L'abolizione
comporta che l'aliquota IVS a carico del datore di lavoro passa dal 24,11% al
23,91%
c) Contributo assicurazione TBC
Il
contributo TBC è ridotto dall'1,87% allo 0,21%.
Conseguenza
di quanto sopra esposto è la cessazione dell'obbligo di presentare la
denuncia di mod. DM 10/S.
Tutto
quanto sopra esposto vale per le imprese il cui periodo di imposta coincide con
l'anno solare.
Possono
verificarsi altre due ipotesi e precisamente:
Aziende
con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare iniziato prima del
30 settembre 1997
Per le
aziende con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,
iniziato prima del 30 settembre 1997, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del
decreto n. 446, l'applicazione dell'I.R.A.P. e l'abolizione dei contributi SSN,
solidarietà, addizionale malattia pensionati e parzialmente TBC hanno
effetto dal primo periodo d'imposta con inizio successivo al 1° gennaio 1998.
Le
aziende in parola devono continuare a versare all'I.N.P.S. la contribuzione con
le modalità note (Mod. DM 10/2 e DM 10/S), per i mesi compresi tra il 1°
gennaio 1998 e l'inizio del successivo periodo d'imposta.
Peraltro
la contribuzione per il Servizio Sanitario Nazionale deve essere versata solo
per la quota a carico azienda, pari al 9,60%, fino a lire 40 milioni annue e
3,80% per la parte di retribuzione eccedente 40 milioni e fino a 150 milioni
annui. La quota a carico
del lavoratore cessa al 31 dicembre 1997, poichè con effetto dal 1° gennaio
1998 è dovuta l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, di cui si dice più avanti.
Correlativamente
le aziende in parola continueranno ad applicare la fiscalizzazione degli
oneri sociali nelle misure già applicate per l'anno 1997, per tutti i mesi
fino all'inizio del nuovo periodo d'imposta.
Aziende
con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare iniziato dopo il 30
settembre 1997
Per le
aziende con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, iniziato dopo
il 30 settembre 1997, l'applicazione dell'I.R.A.P. e l'abolizione dei
contributi suddetti ha effetto dalla data di inizio del predetto periodo.
Pertanto dal
1° gennaio 1998 il versamento dei contributi suddetti non deve più essere
effettuato. E' data quindi facoltà di scomputare dall'acconto dell'I.R.A.P.
l'importo dei contributi stessi versati
con riferimento ai mesi interi compresi nel periodo dall'inizio del periodo
d'imposta in corso ed il 31 dicembre 1997.
d) Aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione
contributiva 11.50%.
Aziende
con più di 15 dipendenti
38,40% -
23,81% (Fondo pensioni) = 14,59% base su cui operare la riduzione contributiva
11.50%
Aziende
fino a 15 dipendenti
37,80% -
23,81% (Fondo pensioni) = 13,99% base su cui operare la riduzione contributiva
11,50%
In
allegato di inviano le tabelle degli oneri contributivi.
A.2 Variazioni scaglioni aliquote e detrazioni IRPEF
Con il 1°
gennaio 1998, sempre a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo
446/1997 sono variati gli scaglioni, le aliquote e le detrazioni per il calcolo
delle ritenute IRPEF.
Si
riportano in allegato le nuove misure.
Si
ritiene opportuno sottolineare:
a) Le detrazioni di imposta per "lavoro
dipendente" e "coniuge a carico" sono fissate in misure diverse
a seconda del reddito annuo del soggetto richiedente. Ciò comporta che per
l'assegnazione mensile delle detrazioni in parola è necessario effettuare una
valutazione del reddito che il richiedente potrà conseguire nel corso
dell'anno. E' pertanto evidente che le detrazioni potranno essere variate nel
corso dell'anno e che eventuali errori saranno sanati in sede delle operazioni
di conguaglio.
b) Le aliquote di cui
alla tabella allegata verranno maggiorate in sede di conguaglio dello
0,50% (addizionale regionale) che sostituisce il contributo a carico del
dipendente al Servizio Sanitario Nazionale e che dovrà essere versato in unica
soluzione alla Regione dove risiede il lavoratore con le modalità e nei termini
previsti per il versamento delle ritenute IRPEF. L'addizionale in parola è
trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto della effettuazione delle
operazioni di conguaglio, di fine anno o di fine rapporto, relative a tali
redditi. La base imponibile dell'addizionale è quella stessa stabilita per
l'imposta principale, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art.10
T.U.I.R.. L'importo trattenuto andrà indicato nella nuova certificazione unica
dei redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi e fiscali.
c) L'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 446
modifica l'art.17, comma 1, T.U.I.R., recante i criteri per la tassazione
separata del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità equipollenti,
comunque denominate, commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente.
La
modifica attiene alla misura dell'abbattimento dell'ammontare netto del TFR ( e
delle altre indennità equipollenti), al fine della determinazione della base
imponibile.
Tale
abbattimento è elevato da lire 500.000 per ciascun anno a lire 600.000.
d) Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente di cui all'art.16, comma 1, lett. b), T.U.I.R., le aliquote e gli
scaglioni introdotti dall'art.46 ed indicati nelle Tabelle sopra riportate
trovano applicazione a decorrere dai periodi d'imposta successivi al 31
dicembre 1999.
Pertanto
gli emolumenti arretrati corrisposti nei periodi d'imposta 1998 e 1999
continuano ad essere tassati secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote
vigenti nel 1997.
B) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di dicembre
1997
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di dicembre 1997 è risultato pari a 106,5.
Pertanto
dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di dicembre 1997
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
dicembre 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1996 è pari a:
1,026439
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