A) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - RITENUTE INPS E IRPEF - VARIAZIONI DAL GENNAIO 1998

 

B) LEGGE 297/1982 - TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 1997

 

 

A) Amministrazione del personale

A.1 Variazioni contribuzioni INPS

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 446/1997 sono stati aboliti alcuni contributi e precisamente:

a) Servizio Sanitario Nazionale

Sono aboliti:

- il contributo del 10,60% (di cui 1% a carico del lavoratore)

- il contributo di solidarietà del 4,60% (di cui 0,80% a carico del lavoratore)

- il contributo dello 0,50% a carico dell'apprendista

- il contributo di   £. 240  settimanali a carico del datore di lavoro non artigiano per gli apprendisti

b) Contributo addizionale 0,20%

Il contributo era stato istituito per coprire gli oneri di assistenza malattia per i pensionati ed era ricompreso nel contributo IVS (Fondo pensioni).

L'abolizione comporta che l'aliquota IVS a carico del datore di lavoro passa dal 24,11% al 23,91%

c) Contributo assicurazione TBC

Il contributo TBC è ridotto dall'1,87% allo 0,21%.

 

 

Conseguenza di quanto sopra esposto è la cessazione dell'obbligo di presentare la denuncia di mod. DM 10/S.

Tutto quanto sopra esposto vale per le imprese il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare.

Possono verificarsi altre due ipotesi e precisamente:

Aziende con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare iniziato prima del 30 settembre 1997

Per le aziende con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, iniziato prima del 30 settembre 1997, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto n. 446, l'applicazione dell'I.R.A.P. e l'abolizione dei contributi SSN, solidarietà, addizionale malattia pensionati e parzialmente TBC hanno effetto dal primo periodo d'imposta con inizio successivo al 1° gennaio 1998.

Le aziende in parola devono continuare a versare all'I.N.P.S. la contribuzione con le modalità note (Mod. DM 10/2 e DM 10/S), per i mesi compresi tra il 1° gennaio 1998 e l'inizio del successivo periodo d'imposta.

Peraltro la contribuzione per il Servizio Sanitario Nazionale deve essere versata solo per la quota a carico azienda, pari al 9,60%, fino a lire 40 milioni annue e 3,80% per la parte di retribuzione eccedente 40 milioni e fino a 150 milioni annui. La quota a carico del lavoratore cessa al 31 dicembre 1997, poichè con effetto dal 1° gennaio 1998 è dovuta l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui si dice più avanti.

Correlativamente le aziende in parola continueranno ad applicare la fiscalizzazione degli oneri sociali nelle misure già applicate per l'anno 1997, per tutti i mesi fino all'inizio del nuovo periodo d'imposta.

Aziende con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare iniziato dopo il 30 settembre 1997

Per le aziende con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, iniziato dopo il 30 settembre 1997, l'applicazione dell'I.R.A.P. e l'abolizione dei contributi suddetti ha effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

Pertanto dal 1° gennaio 1998 il versamento dei contributi suddetti non deve più essere effettuato. E' data quindi facoltà di scomputare dall'acconto dell'I.R.A.P. l'importo dei contributi stessi  versati con riferimento ai mesi interi compresi nel periodo dall'inizio del periodo d'imposta in corso ed il 31 dicembre 1997.

d) Aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11.50%.

Aziende con più di 15 dipendenti

38,40% - 23,81% (Fondo pensioni) = 14,59% base su cui operare la riduzione contributiva 11.50%

Aziende fino a 15 dipendenti

37,80% - 23,81% (Fondo pensioni) = 13,99% base su cui operare la riduzione contributiva 11,50%

In allegato di inviano le tabelle degli oneri contributivi.

A.2 Variazioni scaglioni aliquote e detrazioni IRPEF

Con il 1° gennaio 1998, sempre a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 446/1997 sono variati gli scaglioni, le aliquote e le detrazioni per il calcolo delle ritenute IRPEF.

Si riportano in allegato le nuove misure.

Si ritiene opportuno sottolineare:

a) Le detrazioni di imposta per "lavoro dipendente" e "coniuge a carico" sono fissate in misure diverse a seconda del reddito annuo del soggetto richiedente. Ciò comporta che per l'assegnazione mensile delle detrazioni in parola è necessario effettuare una valutazione del reddito che il richiedente potrà conseguire nel corso dell'anno. E' pertanto evidente che le detrazioni potranno essere variate nel corso dell'anno e che eventuali errori saranno sanati in sede delle operazioni di conguaglio.

b) Le aliquote di cui  alla tabella allegata verranno maggiorate in sede di conguaglio dello 0,50% (addizionale regionale) che sostituisce il contributo a carico del dipendente al Servizio Sanitario Nazionale e che dovrà essere versato in unica soluzione alla Regione dove risiede il lavoratore con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute IRPEF. L'addizionale in parola è trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio, di fine anno o di fine rapporto, relative a tali redditi. La base imponibile dell'addizionale è quella stessa stabilita per l'imposta principale, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art.10 T.U.I.R.. L'importo trattenuto andrà indicato nella nuova certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi e fiscali.

c) L'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 446 modifica l'art.17, comma 1, T.U.I.R., recante i criteri per la tassazione separata del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente.

La modifica attiene alla misura dell'abbattimento dell'ammontare netto del TFR ( e delle altre indennità equipollenti), al fine della determinazione della base imponibile.

Tale abbattimento è elevato da lire 500.000 per ciascun anno a lire 600.000.

d) Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'art.16, comma 1, lett. b), T.U.I.R., le aliquote e gli scaglioni introdotti dall'art.46 ed indicati nelle Tabelle sopra riportate trovano applicazione a decorrere dai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 1999.

Pertanto gli emolumenti arretrati corrisposti nei periodi d'imposta 1998 e 1999 continuano ad essere tassati secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote vigenti nel 1997.

 

B) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di dicembre 1997

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di dicembre 1997 è risultato pari a 106,5.

Pertanto dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di dicembre 1997 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di dicembre 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1996 è pari a:

1,026439

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