A) ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - LEGGE 2/4/68 N. 482 - DENUNCIA INVALIDI OCCUPATI

B) LEGGE 24 GIUGNO 1997 N° 196 ART. 13 - LAVORO STRAORDINARIO - COMUNICAZIONE ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DAL 19 GENNAIO 1998  AL 19 LUGLIO 1998

C) REGIME SANZIONATORIO INPS IN  CASO  DI RITARDATA PRESENTAZIONE MOD. DM 10 - NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 23/12/1997 N° 449

 

 

 

A) Assunzioni obbligatorie - Legge 2/4/68 n. 482 - Denuncia invalidi occupati

Con il D.P.R. 18 aprile 1994 n° 345 sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni dettate dalla legge 482/1968 in materia di assunzioni obbligatorie ed in particolare anche alla periodicità della nota denuncia obbligatoria che da semestrale passa ad annuale (cfr. nota supplemento n° 1 al Notiziario mensile n° 1/97).

Entro il 31 gennaio 1998 dovrà essere inviata da parte dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di cui alla legge 482/68 l'usuale nota denuncia. Si sottolinea che sono tenute all'obbligo della denuncia in parola le imprese che abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 ore lavoratori tra operai ed impiegati, con esclusione degli apprendisti e dei dirigenti. Inoltre agli effetti del limite dei 35 dipendenti, vanno esclusi dal computo dei lavoratori, oltre agli apprendisti ed ai dirigenti, anche:

- gli appartenenti alle categorie protette, assunti in esito ad atto di avviamento obbligatorio disposto dall'Ufficio del lavoro;

- i lavoratori già assunti in forma non obbligatoria ed invalidati nel corso del rapporto di lavoro, purchè la perdita della capacità lavorativa sia non minore al 60%, non sia derivata da causa di lavoro o servizio, e sia stata riconosciuta dalla Commissione competente (art. 9, comma 3, D.L. n. 463/1983);

- i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, secondo le norme vigenti in materia.

Le denunce in parola, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa, vanno redatte sugli schemi già diramati dal competente Ufficio e inviate a mezzo raccomandata A.R. entro la predetta data del 31 gennaio 1998  alla Direzione Provinciale del Lavoro (già UPLMO) competente per territorio.

Si ricorda che le imprese che hanno sede principale in una provincia e sedi secondarie in province diverse devono inviare le suddette denunce, sempre entro la precitata data del 31 gennaio 1998, distintamente per le singole province, alle competenti Direzioni provinciali del Lavoro (un prospetto per provincia) e complessivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio in cui è ubicata la sede legale. Per tale adempimento può essere usato il noto modello CL 10.

Infine si sottolinea che è opportuno che la denuncia vada corredata dalla seguente dichiarazione dell'Impresa: "La denuncia vale anche quale richiesta a norma del 4° comma dell'art.16 della L. 2/4/68 n. 482 degli invalidi, profughi ed assimilati spettanti per legge".

 

B) Legge 24 giugno 1997 n° 196 Art.13 - Lavoro straordinario - Comunicazione all'Ispettorato del lavoro

Si fa seguito a quanto comunicato in materia con la precedente nota (cfr nota supplemento n° 1 al Notiziario mensile n° 11/97) per informare che, a seguito di quanto stabilito dall'art.59 della legge 23 dicembre 1997 n° 449, è stato differito dal 19 gennaio 1998 al 19 luglio 1998 il termine dal quale decorre l'obbligo della preventiva comunicazione alla Sezione Ispettiva della Direzione Provinciale del Lavoro (già Ispettorato del Lavoro) della effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.

Pertanto sino alla precitata data del 19 luglio 1998, dovranno essere preventivamente comunicate le prestazioni di lavoro straordinario solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali.

 

C) Regime sanzionatorio INPS in caso di ritardata presentazione Mod. DM 10

Si fa seguito a quanto comunicato in materia (cfr  da ultimo Notiziario n° 10/97) per informare che l'art. 59 della legge 23 dicembre 1997 n° 449 ha introdotto una nuova disposizione in merito al regime sanzionatorio previsto in caso di tardato versamento dei contributi o premi.

In particolare il dettato legislativo in parola ha previsto che la sanzione "una tantum", prevista dall'art.1, della legge 662/96 in caso di evasione di contributi o premi connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, non è dovuta "qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni e richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".

La modifica ha effetto  dal 1° gennaio 1997, cioè dalla data di entrata in vigore della disposizione nella sua versione originaria.