A) ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - LEGGE 2/4/68 N. 482 - DENUNCIA
INVALIDI OCCUPATI
B) LEGGE 24 GIUGNO 1997 N° 196 ART. 13 - LAVORO
STRAORDINARIO - COMUNICAZIONE ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO - DIFFERIMENTO DEL
TERMINE DAL 19 GENNAIO 1998 AL 19
LUGLIO 1998
C) REGIME SANZIONATORIO INPS IN CASO DI RITARDATA
PRESENTAZIONE MOD. DM 10 - NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 23/12/1997
N° 449
A) Assunzioni obbligatorie - Legge 2/4/68 n. 482 -
Denuncia invalidi occupati
Con il
D.P.R. 18 aprile 1994 n° 345 sono state apportate modifiche ad alcune
disposizioni dettate dalla legge 482/1968 in materia di assunzioni obbligatorie
ed in particolare anche alla periodicità della nota denuncia obbligatoria che
da semestrale passa ad annuale (cfr. nota supplemento n° 1 al Notiziario
mensile n° 1/97).
Entro il
31 gennaio 1998 dovrà essere inviata da parte dei datori di lavoro soggetti
all'obbligo di cui alla legge 482/68 l'usuale nota denuncia. Si sottolinea
che sono tenute all'obbligo della denuncia in parola le imprese che abbiano
complessivamente alle loro dipendenze più di 35 ore lavoratori tra operai ed
impiegati, con esclusione degli apprendisti e dei dirigenti. Inoltre agli
effetti del limite dei 35 dipendenti, vanno esclusi dal computo dei
lavoratori, oltre agli apprendisti ed ai dirigenti, anche:
- gli appartenenti alle categorie protette, assunti in esito
ad atto di avviamento obbligatorio disposto dall'Ufficio del lavoro;
- i lavoratori già assunti in forma non obbligatoria ed
invalidati nel corso del rapporto di lavoro, purchè la perdita della capacità
lavorativa sia non minore al 60%, non sia derivata da causa di lavoro o
servizio, e sia stata riconosciuta dalla Commissione competente (art. 9, comma
3, D.L. n. 463/1983);
- i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro,
secondo le norme vigenti in materia.
Le
denunce in parola, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa, vanno
redatte sugli schemi già diramati dal competente Ufficio e inviate a mezzo
raccomandata A.R. entro la predetta data del 31 gennaio 1998 alla Direzione Provinciale del Lavoro (già
UPLMO) competente per territorio.
Si
ricorda che le imprese che hanno sede principale in una provincia e sedi
secondarie in province diverse devono inviare le suddette denunce, sempre entro
la precitata data del 31 gennaio 1998, distintamente per le singole province,
alle competenti Direzioni provinciali del Lavoro (un prospetto per provincia) e
complessivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio in cui è ubicata la sede legale. Per tale adempimento può essere
usato il noto modello CL 10.
Infine si
sottolinea che è opportuno che la denuncia vada corredata dalla seguente
dichiarazione dell'Impresa: "La denuncia vale anche quale richiesta a
norma del 4° comma dell'art.16 della L. 2/4/68 n. 482 degli invalidi, profughi
ed assimilati spettanti per legge".
B) Legge 24 giugno 1997 n° 196 Art.13 - Lavoro
straordinario - Comunicazione all'Ispettorato del lavoro
Si fa
seguito a quanto comunicato in materia con la precedente nota (cfr nota
supplemento n° 1 al Notiziario mensile n° 11/97) per informare che, a seguito
di quanto stabilito dall'art.59 della legge 23 dicembre 1997 n° 449, è stato
differito dal 19 gennaio 1998 al 19 luglio 1998 il termine dal quale
decorre l'obbligo della preventiva comunicazione alla Sezione Ispettiva della
Direzione Provinciale del Lavoro (già Ispettorato del Lavoro) della
effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
Pertanto
sino alla precitata data del 19 luglio 1998, dovranno essere preventivamente
comunicate le prestazioni di lavoro straordinario solo in caso di superamento
delle 48 ore settimanali.
C) Regime sanzionatorio INPS in caso di ritardata
presentazione Mod. DM 10
Si fa
seguito a quanto comunicato in materia (cfr
da ultimo Notiziario n° 10/97) per informare che l'art. 59 della legge
23 dicembre 1997 n° 449 ha introdotto una nuova disposizione in merito al
regime sanzionatorio previsto in caso di tardato versamento dei contributi o
premi.
In
particolare il dettato legislativo in parola ha previsto che la sanzione
"una tantum", prevista dall'art.1, della legge 662/96 in caso di
evasione di contributi o premi connessa a registrazioni o denunce obbligatorie
omesse o non conformi al vero, non è dovuta "qualora la denuncia della situazione
debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni e richieste da
parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito
per il pagamento dei contributi o premi, semprechè il versamento dei contributi
o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".
La
modifica ha effetto dal 1° gennaio
1997, cioè dalla data di entrata in vigore della disposizione nella sua
versione originaria.