INAIL - " NORMA PREMIALE" PER L'EDILIZIA - REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE
Si fa seguito a quanto comunicato precedentemente in materia (cfr. Nota
supplemento n° 2 al Notiziario n° 11/97) per informare che il Consiglio di
Amministrazione dell'INAIL ha approvato il regolamento di attuazione del
decreto ministeriale 7 maggio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 6
agosto 1997, concernente la norma premiale per l'edilizia.
La Direzione Generale dell'Istituto ha diramato in data 16 gennaio
1998 con propria circolare le
istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere al fine della
fruizione del beneficio in parola.
Si riepilogano qui di seguito gli aspetti di diretto interesse per le
imprese.
1) Destinatari
Destinatarie del beneficio (riduzione del 10 per cento del premio
applicato) per gli anni '97 e '98 sono le imprese edili, anche artigiane,
svolgenti attività previste dalla classificazione ISTAT delle attività
economiche (codice ATECO 91) dal n. 45.1 al 45.45.2. Le aziende inoltre devono
essere titolari al 1° gennaio 1997 di una posizione assicurativa INAIL da
almeno un biennio o, in caso di lavori a carattere temporaneo, svolgere da
almeno un biennio la medesima attività in più luoghi, anche se compresi
ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali INAIL.
2) Condizioni
Le imprese per beneficiare dell'agevolazione devono, compilando il
modulo di richiesta della riduzione,allegato alla presente, dichiarare:
a) di essersi attenute, alle
scadenze fissate, alle disposizioni in materia di sicurezza di cui ai decreti
legislativi nn. 626/94, 242/96 e 494/96;
b) di essere in regola con il
versamento dei premi assicurativi per il biennio precedente l'anno di
applicazione dell'agevolazione. Nel modulo di richiesta è contemplata anche la
possibilità di segnalare un condono in atto o una domanda di rateazione, dei
quali risultino regolarmente versate le rate scadute;
c) di risultare aderenti
all'Organismo paritetico territoriale edile.
L'Istituto in relazione alla condizione di cui alla lettera c), prevede
che l'Organismo paritetico provinciale
attesti anche la contribuzione versata
dall'impresa per il funzionamento in concreto di detto Organismo per l'intero
periodo riguardante lo sconto.
Al fine di soddisfare tale condizione e di agevolare le imprese
l'attestazione in parola verrà rilasciata dal locale COMITATO PARITETICO
TERRITORIALE per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro ed inviata a tutte le imprese che
risultano in regola con la contribuzione secondo la vigente regolamentazione
provinciale.
L'attestazione dovrà essere quindi allegata al modulo di richiesta in discorso.
3) Cumulabilità
Il beneficio della riduzione del 10 per cento - che è concesso
indipendentemente dalle oscillazioni del premio per l'andamento infortunistico
ai sensi dell'art.20 delle vigenti modalità tariffarie - è cumulabile con le
ulteriori agevolazioni contributive previste dalle disposizioni di legge è
cioè:
* la riduzione dell'11,50 per
cento prevista dall'art.29 della legge n. 341/95 e successive modificazioni;
* la riduzione del 5 per
cento ai sensi della norma premiale generale, prevista per le posizioni
assicurative con meno di 16 addetti dal decreto ministeriale 18 marzo 1996.
Il beneficio in oggetto non è invece cumulabile con l'oscillazione fissa
del 15 per cento disciplinata per i primi due anni di attività dall'art.16
delle vigenti modalità tariffarie.
4) Modalità di
applicazione
Per l'anno 1997
Il datore di lavoro deve presentare entro e non oltre il 20 febbraio
1998 alla sede INAIL
territorialmente competente apposita istanza, come da fac-simile
allegato compresa l'attestazione di regolarità contributiva di cui al punto c)
- e contestualmente procedere alla riduzione del premio in sede di conguaglio
per l'anno 1997.
Per l'anno 1998
L'impresa interessata deve presentare sempre entro e non oltre il 20
febbraio 1998 l'apposita istanza, secondo il fac-simile di cui sopra, e
contestualmente procedere all'applicazione della riduzione del premio 1998 in
sede di rata anticipata.
Naturalmente in tale caso in sede di regolazione dell'anno 1998, cioè
entro il 20 febbraio 1999, dovrà essere trasmessa all'Istituto l'attestazione
di regolarità contributiva al finanziamento dell'Organismo paritetico
territoriale.
Le aziende che, avendone i requisiti, intendono usufruire della
riduzione per entrambi gli anni (97-98),
potranno presentare una domanda cumulativa, mediante la compilazione di
un unico modulo recante nell'intestazione la specifica di riferimento al
biennio.
5) Durata del beneficio
Il beneficio della riduzione del dieci per cento ha carattere
sperimentale ed è applicabile per il biennio 1997 - 1998.
6) Decadenza
La decadenza dal beneficio previsto per l'intero biennio opera qualora
sia accertata, anche successivamente al godimento del beneficio medesimo,
l'inosservanza di una sola delle condizioni di cui al precedente punto 2). In tal caso l'INAIL comunica al datore di
lavoro interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il
provvedimento motivato di annullamento del beneficio, decorrente dal 1° gennaio
dell'anno per il quale il beneficio medesimo è stato concesso. La decadenza del
beneficio comporta il ricalcolo del premio con l'applicazione delle relative
sanzioni civili e amministrative previste per le evasioni contributive.
7) Contenzioso
Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti l'applicazione delle disposizioni di cui sopra il datore di
lavoro può presentare opposizione alla Sede territorialmente competente, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi. Contro il
mancato accoglimento dell'opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di rigetto o decorsi,
comunque 120 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione senza che sia
intervenuta una pronuncia dell'INAIL, il datore di lavoro può proporre ricorso
al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL per il tramite della Sede
territorialmente competente. Il Consiglio di Amministrazione decide in via
definitiva.
8) Vigilanza
L'INAIL provvederà, entro il 31 luglio 1998 a
trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali e agli Ispettorati del lavoro,
competenti per territorio, l'elenco delle imprese che hanno usufruito della
riduzione contributiva.