INAIL - " NORMA PREMIALE" PER L'EDILIZIA - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

 

 

Si fa seguito a quanto comunicato precedentemente in materia (cfr. Nota supplemento n° 2 al Notiziario n° 11/97) per informare che il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ha approvato il regolamento di attuazione del decreto ministeriale 7 maggio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 1997, concernente la norma premiale per l'edilizia.

La Direzione Generale dell'Istituto ha diramato in data 16 gennaio 1998  con propria circolare le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere al fine della fruizione del beneficio in parola.

Si riepilogano qui di seguito gli aspetti di diretto interesse per le imprese.

1) Destinatari

Destinatarie del beneficio (riduzione del 10 per cento del premio applicato) per gli anni '97 e '98 sono le imprese edili, anche artigiane, svolgenti attività previste dalla classificazione ISTAT delle attività economiche (codice ATECO 91) dal n. 45.1 al 45.45.2. Le aziende inoltre devono essere titolari al 1° gennaio 1997 di una posizione assicurativa INAIL da almeno un biennio o, in caso di lavori a carattere temporaneo, svolgere da almeno un biennio la medesima attività in più luoghi, anche se compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali INAIL.

2) Condizioni

Le imprese per beneficiare dell'agevolazione devono, compilando il modulo di richiesta della riduzione,allegato alla presente, dichiarare:

a) di essersi attenute, alle scadenze fissate, alle disposizioni in materia di sicurezza di cui ai decreti legislativi nn. 626/94, 242/96 e 494/96;

b) di essere in regola con il versamento dei premi assicurativi per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione. Nel modulo di richiesta è contemplata anche la possibilità di segnalare un condono in atto o una domanda di rateazione, dei quali risultino regolarmente versate le rate scadute;

c) di risultare aderenti all'Organismo paritetico territoriale edile.

L'Istituto in relazione alla condizione di cui alla lettera c), prevede che l'Organismo  paritetico provinciale attesti anche la contribuzione  versata dall'impresa per il funzionamento in concreto di detto Organismo per l'intero periodo riguardante lo sconto.

Al fine di soddisfare tale condizione e di agevolare le imprese l'attestazione in parola verrà rilasciata dal locale COMITATO PARITETICO TERRITORIALE per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro  ed inviata a tutte le imprese che risultano in regola con la contribuzione secondo la vigente regolamentazione provinciale.

L'attestazione dovrà essere quindi allegata al modulo di richiesta  in discorso.

3) Cumulabilità

Il beneficio della riduzione del 10 per cento - che è concesso indipendentemente dalle oscillazioni del premio per l'andamento infortunistico ai sensi dell'art.20 delle vigenti modalità tariffarie - è cumulabile con le ulteriori agevolazioni contributive previste dalle disposizioni di legge è cioè:

* la riduzione dell'11,50 per cento prevista dall'art.29 della legge n. 341/95 e successive modificazioni;

* la riduzione del 5 per cento ai sensi della norma premiale generale, prevista per le posizioni assicurative con meno di 16 addetti dal decreto ministeriale 18 marzo 1996.

Il beneficio in oggetto non è invece cumulabile con l'oscillazione fissa del 15 per cento disciplinata per i primi due anni di attività dall'art.16 delle vigenti modalità tariffarie.

4) Modalità di applicazione

Per l'anno 1997

Il datore di lavoro deve presentare entro e non oltre il 20 febbraio 1998 alla sede INAIL  territorialmente competente apposita istanza, come da fac-simile allegato compresa l'attestazione di regolarità contributiva di cui al punto c) - e contestualmente procedere alla riduzione del premio in sede di conguaglio per l'anno 1997.

Per l'anno 1998

L'impresa interessata deve presentare sempre entro e non oltre il 20 febbraio 1998 l'apposita istanza, secondo il fac-simile di cui sopra, e contestualmente procedere all'applicazione della riduzione del premio 1998 in sede di rata anticipata.

Naturalmente in tale caso in sede di regolazione dell'anno 1998, cioè entro il 20 febbraio 1999, dovrà essere trasmessa all'Istituto l'attestazione di regolarità contributiva al finanziamento dell'Organismo paritetico territoriale.

Le aziende che, avendone i requisiti, intendono usufruire della riduzione per entrambi gli anni (97-98),  potranno presentare una domanda cumulativa, mediante la compilazione di un unico modulo recante nell'intestazione la specifica di riferimento al biennio.

5) Durata del beneficio

Il beneficio della riduzione del dieci per cento ha carattere sperimentale ed è applicabile per il biennio 1997 - 1998.

6) Decadenza

La decadenza dal beneficio previsto per l'intero biennio opera qualora sia accertata, anche successivamente al godimento del beneficio medesimo, l'inosservanza di una sola delle condizioni di cui  al precedente punto 2). In tal caso l'INAIL comunica al datore di lavoro interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento motivato di annullamento del beneficio, decorrente dal 1° gennaio dell'anno per il quale il beneficio medesimo è stato concesso. La decadenza del beneficio comporta il ricalcolo del premio con l'applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative previste per le evasioni contributive.

7) Contenzioso

Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti  l'applicazione delle disposizioni di cui sopra il datore di lavoro può presentare opposizione alla Sede territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi. Contro il mancato accoglimento dell'opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di rigetto o decorsi, comunque 120 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia dell'INAIL, il datore di lavoro può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL per il tramite della Sede territorialmente competente. Il Consiglio di Amministrazione decide in via definitiva.

8) Vigilanza

L'INAIL provvederà, entro il 31 luglio 1998 a trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali e agli Ispettorati del lavoro, competenti per territorio, l'elenco delle imprese che hanno usufruito della riduzione contributiva.