A) DECRETO LEGISLATIVO 2-9-1977, N. 314 -
ARMONIZZAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI
B) DECRETO-LEGGE 20
GENNAIO 1998, N. 4 - C.I.G.
IMPIEGATI - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE
A) ARMONIZZAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI AI FINI FISCALI E
CONTRIBUTIVI
Il decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 contiene un riordino
della definizione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e
previdenziali.
E' importante subito sottolineare i seguenti particolari aspetti anche
alla luce delle istruzioni del Ministero delle finanze (circolare n. 326/E del
23.12.1997).
Dal 1° gennaio 1998 sono equiparate ai fini fiscali e
previdenziali:
1) le somministrazioni in mense aziendali e le prestazioni
sostitutive. Ciò comporta:
* l'esenzione fiscale e contributiva totale in caso di apprestamento del
servizio di mensa aziendale o
interaziendale;
* l'esenzione totale anche quando la somministrazione del vitto avviene
mediante convenzioni con i ristoranti;
* l'assoggettamento ad imposta e contribuzione della indennità
sostitutiva di mensa e dei tickets-restaurant per la parte eccedente £.
10.240= giornaliere.
2) le indennità di trasferta
Come risulta anche dalla circolare del Ministero delle finanze, per le
indennità di trasferta dei lavoratori dell'edilizia è da ritenere applicabile
la normativa generale, contenuta nel comma 5 dell'art.3 del decreto n.314 (e
non invece la particolare normativa contenuta nel comma 6, che riguarda i
trasfertisti abituali).
La normativa contenuta nell'art.3 del citato decreto n.314/97 prevede
l'esenzione totale, ai fini fiscali e previdenziali, delle indennità di
trasferta fino a £. 90.000= o £. 150.000= giornaliere rispettivamente per le
trasferte in Italia o all'Estero.
Lo stesso articolo 3 consente il cumulo delle indennità di trasferta con
quelle di rimborso spese per vitto e/o alloggio: in questi casi i limiti
giornalieri esenti sono così ridotti:
Rimborso o fornitura gratuita del vitto o
dell'alloggio: £. 60.000= giornaliere per le trasferte in Italia e £. 100.000=
giornaliere per le trasferte all'Estero.
Nel caso in cui l'azienda rimborsi le spese di viaggio (o vi provveda
con propri mezzi) e provveda per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle
relative spese, l'art.22 del c.c.n.l. 5/7/1995 non prevede l'erogazione
dell'indennità di trasferta. Peraltro in questo caso sono ammissibili ulteriori
rimborsi, per spese indicate anche se non documentate, fino ad un importo
massimo giornaliero di £. 30.000=.
Al proposito si ritiene opportuno sottolineare che:
a) si ha trasferta
allorquando il dipendente è inviato in un cantiere ubicato in un Comune
diverso da quello di assunzione, con i limiti previsti (fascia di Km. 2)
dal vigente contratto collettivo provinciale. E' quindi necessario che la
lettera di assunzione riporti il Comune del primo cantiere di destinazione o la
Sede legale dell'Azienda.
b) si ha trasferta quando la
diversa successiva destinazione comporta effettivo disagio per il dipendente.
Si rinvia alla normativa dell'art.7 del
contratto collettivo provinciale di lavoro ed all'art.22, comma 4°, del
contratto collettivo nazionale di lavoro 5.7.1995 in merito all'avvicinamento
del dipendente al Comune di residenza o di abituale dimora, circostanza che non
dà diritto alla indennità di trasferta.
Va osservato infine che il Ministero delle finanze ha ritenuto nella
propria circolare che le nuove disposizioni sulla trasferta valgono per le
fattispecie di trasferta che iniziano dal 1° gennaio 1998 in poi.
3) Cassa Assistenziale
Paritetica Edile (C.A.P.E.)
L'armonizzazione di cui al decreto n.314/1997 comporta l'imponibilità
anche ai fini fiscali, a carico del dipendente, di alcune prestazioni (o della
relativa contribuzione) rese ai lavoratori dalla C.A.P.E..
Mentre fin da ora si conferma che l'imponibilità ai fini contributivi
rimane quella ben nota nella misura del 15% della contribuzione alla Cassa, si
è in attesa delle necessarie istruzioni da parte del competente Ministero delle
Finanze riguardo alla imponibilità fiscale. Si fa pertanto riserva
di ulteriori comunicazioni in merito. Per quanto concerne gli adempimenti
correnti le Aziende opereranno per il momento con le consuete modalità.
B) DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1998, N. 4 - C.I.G. - IMPIEGATI -
RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE
La Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1998 ha pubblicato il D.L. n. 4/98
che dispone, tra l'altro, la riduzione delle aliquote contributive per la
C.I.G. ordinaria per gli impiegati ed i quadri.
Si ricorda che il provvedimento dovrà essere convertito in legge nel
termine di 60 giorni ma che comunque dispiega i suoi effetti dal 1° gennaio
1998.
Le nuove aliquote per la contribuzione alla C.I.G. ordinaria per
impiegati e quadri sono:
a) Imprese fino a 50 dipendenti 1,90%
b) Imprese oltre i 50 dipendenti 2,20%
Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena a conoscenza delle
istruzioni operative.
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Lo stesso decreto-legge all'art.1, tra le disposizioni in materia di
sostegno al reddito, prevede la proroga al 31 dicembre 1998 della possibilità
di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a 15 dipendenti.
La novità introdotta dalla norma comporta che, in caso di assunzione
dalle liste di mobilità, i previsti benefici contributivi per i datori di
lavoro saranno a carico del Fondo per l'occupazione, nel limite complessivo
massimo di 9 miliardi.
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A seguito delle novità introdotte in materia contributiva oggetto della
presente nota ed a quanto precedentemente comunicato (cfr. nota suppl. n.8 al
Notiziario 12/97 circa l'abolizione dei contributi al S.S.N., l'abolizione
dell'addizionale al Fondo Pensioni e la riduzione del contributo T.B.C., nonchè
quanto previsto in merito alla norma premiale per l'edilizia cfr. nota supp. n.
11 al Notiziario 12/97) si rende necessaria la rielaborazione delle tabelle del
costo della mano d'opera, tabelle che verranno inviate con apposita e successiva nota.