A) DECRETO  LEGISLATIVO 2-9-1977, N. 314 - ARMONIZZAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI

B) DECRETO-LEGGE   20  GENNAIO 1998, N. 4 - C.I.G.  IMPIEGATI - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE

 

 

 

A) ARMONIZZAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Il decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 contiene un riordino della definizione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

E' importante subito sottolineare i seguenti particolari aspetti anche alla luce delle istruzioni del Ministero delle finanze (circolare n. 326/E del 23.12.1997).

Dal 1° gennaio 1998 sono equiparate ai fini fiscali e previdenziali:

 

1) le somministrazioni in mense aziendali e le prestazioni sostitutive. Ciò comporta:

* l'esenzione fiscale e contributiva totale in caso di apprestamento del servizio di mensa  aziendale o interaziendale;

* l'esenzione totale anche quando la somministrazione del vitto avviene mediante convenzioni con i ristoranti;

* l'assoggettamento ad imposta e contribuzione della indennità sostitutiva di mensa e dei tickets-restaurant per la parte eccedente £. 10.240= giornaliere.

 

2) le indennità di trasferta

Come risulta anche dalla circolare del Ministero delle finanze, per le indennità di trasferta dei lavoratori dell'edilizia è da ritenere applicabile la normativa generale, contenuta nel comma 5 dell'art.3 del decreto n.314 (e non invece la particolare normativa contenuta nel comma 6, che riguarda i trasfertisti abituali).

La normativa contenuta nell'art.3 del citato decreto n.314/97 prevede l'esenzione totale, ai fini fiscali e previdenziali, delle indennità di trasferta fino a £. 90.000= o £. 150.000= giornaliere rispettivamente per le trasferte in Italia o all'Estero.

Lo stesso articolo 3 consente il cumulo delle indennità di trasferta con quelle di rimborso spese per vitto e/o alloggio: in questi casi i limiti giornalieri esenti sono così ridotti:

Rimborso o fornitura gratuita del vitto o dell'alloggio: £. 60.000= giornaliere per le trasferte in Italia e £. 100.000= giornaliere per le trasferte all'Estero.

Nel caso in cui l'azienda rimborsi le spese di viaggio (o vi provveda con propri mezzi) e provveda per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle relative spese, l'art.22 del c.c.n.l. 5/7/1995 non prevede l'erogazione dell'indennità di trasferta. Peraltro in questo caso sono ammissibili ulteriori rimborsi, per spese indicate anche se non documentate, fino ad un importo massimo giornaliero di £. 30.000=.

Al proposito si ritiene opportuno sottolineare che:

a) si ha trasferta allorquando il dipendente è inviato in un cantiere ubicato in un Comune diverso da quello di assunzione, con i limiti previsti (fascia di Km. 2) dal vigente contratto collettivo provinciale. E' quindi necessario che la lettera di assunzione riporti il Comune del primo cantiere di destinazione o la Sede legale dell'Azienda.

b) si ha trasferta quando la diversa successiva destinazione comporta effettivo disagio per il dipendente. Si  rinvia alla normativa dell'art.7 del contratto collettivo provinciale di lavoro ed all'art.22, comma 4°, del contratto collettivo nazionale di lavoro 5.7.1995 in merito all'avvicinamento del dipendente al Comune di residenza o di abituale dimora, circostanza che non dà diritto alla indennità di trasferta.

Va osservato infine che il Ministero delle finanze ha ritenuto nella propria circolare che le nuove disposizioni sulla trasferta valgono per le fattispecie di trasferta che iniziano dal 1° gennaio 1998 in poi.

 

3) Cassa Assistenziale Paritetica Edile (C.A.P.E.)

L'armonizzazione di cui al decreto n.314/1997 comporta l'imponibilità anche ai fini fiscali, a carico del dipendente, di alcune prestazioni (o della relativa contribuzione) rese ai lavoratori dalla C.A.P.E..

Mentre fin da ora si conferma che l'imponibilità ai fini contributivi rimane quella ben nota nella misura del 15% della contribuzione alla Cassa, si è in attesa delle necessarie istruzioni da parte del competente Ministero delle Finanze riguardo alla imponibilità fiscale. Si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni in merito. Per quanto concerne gli adempimenti correnti le Aziende opereranno per il momento con le consuete modalità.

 

B) DECRETO-LEGGE  20 GENNAIO 1998, N. 4 - C.I.G. - IMPIEGATI - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE

La Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1998 ha pubblicato il D.L. n. 4/98 che dispone, tra l'altro, la riduzione delle aliquote contributive per la C.I.G. ordinaria per gli impiegati ed i quadri.

Si ricorda che il provvedimento dovrà essere convertito in legge nel termine di 60 giorni ma che comunque dispiega i suoi effetti dal 1° gennaio 1998.

Le nuove aliquote per la contribuzione alla C.I.G. ordinaria per impiegati e quadri sono:

a) Imprese fino a 50 dipendenti              1,90%

b) Imprese oltre i 50 dipendenti              2,20%

Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena a conoscenza delle istruzioni operative.

 

 

----------o----------

 

 

Lo stesso decreto-legge all'art.1, tra le disposizioni in materia di sostegno al reddito, prevede la proroga al 31 dicembre 1998 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a 15 dipendenti.

La novità introdotta dalla norma comporta che, in caso di assunzione dalle liste di mobilità, i previsti benefici contributivi per i datori di lavoro saranno a carico del Fondo per l'occupazione, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi.

 

----------o----------

 

A seguito delle novità introdotte in materia contributiva oggetto della presente nota ed a quanto precedentemente comunicato (cfr. nota suppl. n.8 al Notiziario 12/97 circa l'abolizione dei contributi al S.S.N., l'abolizione dell'addizionale al Fondo Pensioni e la riduzione del contributo T.B.C., nonchè quanto previsto in merito alla norma premiale per l'edilizia cfr. nota supp. n. 11 al Notiziario 12/97) si rende necessaria la rielaborazione delle tabelle del costo della mano d'opera, tabelle che verranno inviate con apposita  e successiva nota.