I.N.A.I.L.: A)
AUTOLIQUIDAZIONE 1998 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
B) DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI ASSICURATI
A) Autoliquidazione
1998
Entro
il 20 febbraio 1998
dovranno essere espletati gli adempimenti per l'autoliquidazione dei premi
assicurativi INAIL relativi all'anno 1997 (regolazione del premio) e all'anno
1998 (anticipo rata premio).
Si
riepilogano qui di seguito gli adempimenti in parola.
DICHIARAZIONE
RETRIBUZIONI ANNO 1997
1) Presentazione
della dichiarazione anno 1997
Come è
noto la dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 20
febbraio 1998. L'assolvimento dell'obbligo può essere espletato mediante la
presentazione della denuncia in questione presso la competente sede INAIL
oppure con l'invio della stessa a mezzo raccomandata A.R.. Si informa che,
anche quest'anno, l'adempimento in parola potrà essere eseguito presso la
sede del Collegio. Infatti nei
sottoindicati giorni e nelle fasce orarie a lato degli stessi precisate sarà
possibile consegnare la dichiarazione delle retribuzioni ad un funzionario
dell'INAIL presente presso la Sede del Collegio e che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento. Inoltre al
funzionario dell'INAIL sarà possibile
richiedere anche informazioni di carattere generale sull'autoliquidazione.
Il
precitato servizio sarà svolto nelle seguenti giornate:
giovedì
19/2/98 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00;
venerdì
20/2/98 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
2) Modalità di redazione della dichiarazione
La
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno
1997 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM)
inviato alle imprese dall'INAIL.
Per
quanto attiene le modalità di redazione della dichiarazione in parola, nel
rinviare alle precedenti note informative, si ricorda che i campi relativi
ai dati statistici devono essere obbligatoriamente compilati e che in assenza
di dati va indicata la cifra O, in quanto la mancata compilazione dei citati
campi comporta l'applicazione della nota sanzione amministrativa.
Si
illustrano qui di seguito gli aspetti innovativi e di particolare interesse.
Retribuzione
convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o
di sovraintendenza.
La
retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno
1997 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza,
per gli associati in partecipazione di cui all'art.2549 e segg. del Codice
Civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i
figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati
e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle
di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti è fissata anche per l'anno
1997 nell'importo di £. 70.000=.
Retribuzione
per i dipendenti occupati a tempo parziale.
Come è
noto a seguito dei nuovi criteri introdotti per la determinazione
dell'imponibile contributivo ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di
rapporto a tempo parziale, la retribuzione imponibile va ragguagliata alle ore
di lavoro effettivamente prestate.
Pertanto
alla fine della pratica applicazione della norma in parola la determinazione
dell'imponibile contributivo per i rapporti di lavoro a tempo parziale dovrà
essere eseguita come segue:
1) Calcolo
della retribuzione tabellare oraria
Tale
importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione
quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di
anzianità. indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i
lavoratori della stessa categoria lavoranti a tempo pieno, per la durata annua
espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua
deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª
mensilità.
2) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il
minimale orario
Calcolata
la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere
al raffronto tra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti
a par-time per l'anno 1997 in £. 9.776,25, al fine di individuare quello
di maggior importo.
3) Determinato l'importo orario cui si dovrà fare
riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque
retribuite al dipendente con contratto par-time ottenendo in tale modo la
retribuzione da denunciare.
RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA ART. 29 LEGGE 341/95
Il
modello 10 SM presenta due campi nei quali dovranno essere indicati
separatamente gli importi della riduzione contributiva (11,50% del premio
dovuto) di cui all'art. 29 della legge 341/95 che competono sulla regolazione
1997 e sull'ammontare del premio anticipato 1998.
Per
quanto attiene le modalità di calcolo della riduzione contributiva non si
registrano variazioni e si rinvia quindi a quanto già illustrato con le precedenti
note in materia.
Premio
silicosi
Le
imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi
calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio. Si
precisa che negli appositi riquadri del mod. 10SM dovranno essere indicati gli
importi della riduzione contributiva spettante sul premio per la silicosi
unitamente a quelle spettanti per l'assicurazione infortuni.
Addizionale
1% art. 181
Si
sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art. 181 T.U.
dovrà essere calcolata al netto della riduzione contributiva in parola.
AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI 1997 - 1998
Entro la
surrichiamata data del 20 febbraio 1998 le imprese dovranno provvedere
alla operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo dovuto per l'anno
1997 ed all'anticipo per l'anno 1998. Le modalità della autoliquidazione sono
sostanzialmente identiche a quelle sino ad ora adottate. Si ricorda peraltro
che: le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione
dell'anticipo 1998 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 1997
salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del
20-2-1998 alla competente sede INAIL (cfr. nota supplemento n° 2 al notiziario
mensile n° 11/97.
Pagamento
rateale del premio anticipato per il 1998
L'art.59,
comma 19, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, stabilisce che il pagamento del
premio anticipato (acconto 1998) a richiesta del datore di lavoro può essere
effettuato, anzichè in unica soluzione, in quattro rate da versarsi alle
scadenze del 20 febbraio (quella istituzionale dell'autoliquidazione), 31
maggio, 31 agosto e 30 novembre.
Le somme
relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di
un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno
precedente (attualmente stimato circa 6 per cento) che dovrà essere indicato
con uno specifico decreto ministeriale.
La
stessa norma infine precisa che il pagamento della regolazione del premio
relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in unica
soluzione entro il 20 febbraio di ciascun anno (cioè ad esempio il saldo del
1997 entro il 20 febbraio '98).
L'Istituto
ha diramato, alle proprie sedi periferiche, istruzioni operative circa la norma
in parola. In particolare l'INAIL ha stabilito l'invio a tutti i datori di
lavoro, di una apposita comunicazione per illustrare la nuova
disposizione. A tale comunicazione
verranno allegati il modulo di richiesta prestampato ed i bollettini di c/c
postale per il pagamento rateale.
Nel
trasmettere in allegato il fac-simile della domanda di rateazione si
sottolineano i seguenti punti:
a) La possibilità della rateazione in oggetto è prevista
solo per il pagamento del premio anticipato.
b) Il datore di lavoro intenzionato ad usufruire della nuova
forma di pagamento dovrà presentare alla Sede INAIL che gestisce il rapporto
assicurativo, entro e non oltre il 20 febbraio 98, la specifica domanda come da
fac-simile allegato e, contestualmente, versare la prima rata del premio anticipato
98 senza alcun interesse;
c) Per le rate successive alla prima l'INAIL ha stabilito,
in via provvisoria, un tasso d'interesse pari al 5%, in attesa della
determinazione del tasso ufficiale che, ai sensi della norma, verrà fissato con
Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il conguaglio in base al tasso ufficiale suddetto verrà effettuato
in occasione del versamento della quarta ed ultima rata.
Norma
premiale per l'edilizia
Con
riferimento a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota
supplemento n° 11 al Notiziario mensile n° 12/97) si richiama l'attenzione
sulla procedura di determinazione dello sconto contributivo previsto dai DDMM 7
maggio 1997 e 6 agosto 1997.
Nel
ricordare che per poter fruire della agevolazione deve essere inoltrato alla
competente sede INAIL entro il 20 febbraio 1998 apposita istanza corredata
dalla dichiarazione rilasciata dal locale C.P.T. si sottolinea quanto segue in
merito alle operazioni che dovranno essere eseguite con l'autoliquidazione dal
datore di lavoro secondo le istruzioni INAIL.
Conguaglio
1997
* calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento
per la silicosi/asbestosi;
* detrarre l'agevolazione dell'11,50% prevista dalla legge 8
agosto n. 341 e successive modificazioni;
* applicare sul premio così risultante, la ulteriore
riduzione del 10% che andrà a sommarsi, qualora spettante, alla riduzione del
5% prevista dalla norma premiale ex D.M. 18 marzo 1996;
* calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale
Anmil (1%);
* detrarre dall'importo definito ai sensi dei punti
precedenti quanto già versato in fase di acconto 97.
Anticipo
1998
Ferma
restando la presentazione della apposita
istanza, anche cumulativa (1997/1998), per fruire dello sconto anche per
l'anno 1998 il datore di lavoro procederà secondo le suindicate modalità per il
calcolo della riduzione contributiva
sulla rata anticipo 1998.
Norma
premiale D.M. 18 marzo 1996
Si
ricorda che le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e titolari dal 1°
gennaio 1997 di posizione assicurativa INAIL da almeno un biennio possono
fruire di una riduzione del 5% del premio dovuto. (Cfr. nota suppl. n. 3 al
Notiziario n° 1/97). Tale agevolazione è riconosciuta previa presentazione
entro il 20 febbraio 1998 di apposita istanza con la quale il datore di
lavoro dichiara di aver adempiuto, alle scadenze fissate, alle disposizioni in
materia di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro secondo le
previsioni di cui ai Decreti legislativi 626/94 e 242/96. Il beneficio è
cumulabile con la riduzione del 10% di cui si è detto sopra e per quanto
attiene alle modalità operative che dovranno essere seguite dal datore di lavoro
in sede di autoliquidazione si rinvia a quanto suesposto.
B) DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI ASSICURATI
Entro il 20
febbraio 1998 le imprese devono provvedere alla denuncia nominativa delle
persone assicurate presso l'INAIL.
Si
riepilogano qui di seguito le modalità per l'adempimento in parola.
Datori
di lavoro obbligati
Sono
tenuti alla denuncia nominativa tutti i datori di lavoro titolari di posizioni
assicurative INAIL, con esclusione delle aziende intestatarie di posizioni
assicurative cessate in data anteriore al 31 dicembre 1992.
Termine
di presentazione e contenuto della denuncia
A) Imprese titolari di posizioni assicurative in essere
al 20 febbraio 1998 e per le quali sia già stata presentata denuncia nominativa
Termine
di presentazione: 20 febbraio 1998
Contenuto
della denuncia:
Codice
fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di lavoro) e
codice della variazione, riguardanti soggetti il cui rapporto di lavoro sia
cessato ovvero iniziato nell'anno 1997
B) Imprese titolari di nuove posizioni assicurative
Termine:
in occasione della prima autoliquidazione cui sono soggette, entro la data di
scadenza fissata con l'invio del primo mod. 10 SM.
Contenuto:
* Codice fiscale di tutti i soggetti in forza alla data di
inizio dell'attività assicurata, se
successiva al 31 dicembre 1992, ovvero in forza a quest'ultima data, ove
l'inizio dell'attività sia anteriore;
* Codice fiscale, data di variazione (inizio o cessazione
del rapporto di lavoro), codice della variazione, riguardanti i soggetti il cui
rapporto di lavoro sia iniziato o cessato dopo la data di inizio dell'attività
assicurata, se successiva al 31 dicembre 1992, ovvero dopo quest'ultima data,
in caso di attività iniziata anteriormente.
C) Imprese titolari di posizioni assicurative cessate
Termine:
in occasione dell'autoliquidazione da effettuare entro il giorno 20 del secondo
mese successivo alla cessazione della posizione assicurativa.
Contenuto: Codice fiscale, data di variazione
(inizio o cessazione del rapporto di lavoro), codice della variazione
riguardante i soli soggetti il cui rapporto di lavoro sia iniziato o cessato
anteriormente alla data di cessazione della posizione assicurativa.
Modalità
di denuncia
La
denuncia deve essere effettuata distintamente per singola posizione
assicurativa ed anche per i trasferimenti di soggetti da una posizione
assicurativa ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.
In caso
di accentramento di posizioni assicurative deve essere presentata una denuncia
per ogni singola sottoposizione accentrata.
La
presentazione della denuncia può avvenire, alternativamente, attraverso tre
strumenti:
a) Modulo
cartaceo a lettura ottica disponibile presso le Sedi Inail.
In caso
di utilizzo di tale strumento, il termine di presentazione resta fissato al 20
febbraio 1998
b) Supporti magnetici predisposti dai soggetti interessati
sulla base di specifiche tecniche fornite dall'Inail. Le specifiche in
questione sono riportate in un'apposita sezione di un opuscolo guida,
disponibile presso le sedi Inail;
c) Procedura su dischetto
DNA, realizzato dall'Inail e distribuito gratuitamente presso le Sedi
dell'Istituto.
L'utilizzo
di supporti magnetici sub b) e c) consentirà di effettuare la denuncia entro il
20 aprile 1998.
Sanzioni
E'
opportuno evidenziare che l'omissione di denuncia o l'errata comunicazione
comportano, per ciascun nominativo interessato, l'applicazione di una sanzione
amministrativa di £. 20.000=.
Anche
la denuncia nominativa potrà essere consegnata presso la sede del Collegio al
funzionario INAIL presente nei giorni e agli orari già indicati.