I.N.A.I.L.: A) AUTOLIQUIDAZIONE 1998 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

                 B) DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI ASSICURATI

 

 

A) Autoliquidazione 1998

Entro il 20 febbraio 1998 dovranno essere espletati gli adempimenti per l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 1997 (regolazione del premio) e all'anno 1998 (anticipo rata premio).

Si riepilogano qui di seguito gli adempimenti in parola.

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 1997

1) Presentazione della dichiarazione anno 1997

Come è noto la dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 20 febbraio 1998. L'assolvimento dell'obbligo può essere espletato mediante la presentazione della denuncia in questione presso la competente sede INAIL oppure con l'invio della stessa a mezzo raccomandata A.R.. Si informa che, anche quest'anno, l'adempimento in parola potrà essere eseguito presso la sede  del Collegio. Infatti nei sottoindicati giorni e nelle fasce orarie a lato degli stessi precisate sarà possibile consegnare la dichiarazione delle retribuzioni ad un funzionario dell'INAIL presente presso la Sede del Collegio e  che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento. Inoltre al funzionario dell'INAIL  sarà possibile richiedere anche informazioni di carattere generale sull'autoliquidazione.

Il precitato servizio sarà svolto nelle seguenti giornate:

 

giovedì 19/2/98 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00;

venerdì 20/2/98 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 1997 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM) inviato alle imprese dall'INAIL.

Per quanto attiene le modalità di redazione della dichiarazione in parola, nel rinviare alle precedenti note informative, si ricorda che i campi relativi ai dati statistici devono essere obbligatoriamente compilati e che in assenza di dati va indicata la cifra O, in quanto la mancata compilazione dei citati campi comporta l'applicazione della nota sanzione amministrativa.

Si illustrano qui di seguito gli aspetti innovativi e di particolare interesse.

Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza.

La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 1997 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art.2549 e segg. del Codice Civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei  dipendenti è fissata anche per l'anno 1997 nell'importo di £. 70.000=.

Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale.

Come è noto a seguito dei nuovi criteri introdotti per la determinazione dell'imponibile contributivo ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, la retribuzione imponibile va ragguagliata alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Pertanto alla fine della pratica applicazione della norma in parola la determinazione dell'imponibile contributivo per i rapporti di lavoro a tempo parziale dovrà essere eseguita come segue:

1) Calcolo della retribuzione tabellare oraria

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità. indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a tempo pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità.

2) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto tra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti a par-time per l'anno 1997 in £. 9.776,25, al fine di individuare quello di maggior importo.

3) Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto par-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ART. 29 LEGGE 341/95

Il modello 10 SM presenta due campi nei quali dovranno essere indicati separatamente gli importi della riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) di cui all'art. 29 della legge 341/95 che competono sulla regolazione 1997 e sull'ammontare del premio anticipato 1998.

Per quanto attiene le modalità di calcolo della riduzione contributiva non si registrano variazioni e si rinvia quindi a quanto già illustrato con le precedenti note in materia.

Premio silicosi

Le imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio. Si precisa che negli appositi riquadri del mod. 10SM dovranno essere indicati gli importi della riduzione contributiva spettante sul premio per la silicosi unitamente a quelle spettanti per l'assicurazione infortuni.

Addizionale 1% art. 181

Si sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art. 181 T.U. dovrà essere calcolata al netto della riduzione contributiva in parola.

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 1997 - 1998

Entro la surrichiamata data del 20 febbraio 1998 le imprese dovranno provvedere alla operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo dovuto per l'anno 1997 ed all'anticipo per l'anno 1998. Le modalità della autoliquidazione sono sostanzialmente identiche a quelle sino ad ora adottate. Si ricorda peraltro che: le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 1998 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 1997 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 20-2-1998 alla competente sede INAIL (cfr. nota supplemento n° 2 al notiziario mensile n° 11/97.

Pagamento rateale del premio anticipato per il 1998

L'art.59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, stabilisce che il pagamento del premio anticipato (acconto 1998) a richiesta del datore di lavoro può essere effettuato, anzichè in unica soluzione, in quattro rate da versarsi alle scadenze del 20 febbraio (quella istituzionale dell'autoliquidazione), 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente (attualmente stimato circa 6 per cento) che dovrà essere indicato con uno specifico decreto ministeriale.

La stessa norma infine precisa che il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in unica soluzione entro il 20 febbraio di ciascun anno (cioè ad esempio il saldo del 1997 entro il 20 febbraio '98).

L'Istituto ha diramato, alle proprie sedi periferiche, istruzioni operative circa la norma in parola. In particolare l'INAIL ha stabilito l'invio a tutti i datori di lavoro, di una apposita comunicazione per illustrare la nuova disposizione.  A tale comunicazione verranno allegati il modulo di richiesta prestampato ed i bollettini di c/c postale per il pagamento rateale.

Nel trasmettere in allegato il fac-simile della domanda di rateazione si sottolineano i seguenti punti:

a) La possibilità della rateazione in oggetto è prevista solo per il pagamento del premio anticipato.

b) Il datore di lavoro intenzionato ad usufruire della nuova forma di pagamento dovrà presentare alla Sede INAIL che gestisce il rapporto assicurativo, entro e non oltre il 20 febbraio 98, la specifica domanda come da fac-simile allegato e, contestualmente, versare la prima rata del premio anticipato 98 senza alcun interesse;

c) Per le rate successive alla prima l'INAIL ha stabilito, in via provvisoria, un tasso d'interesse pari al 5%, in attesa della determinazione del tasso ufficiale che, ai sensi della norma, verrà fissato con Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il conguaglio in base al tasso ufficiale suddetto verrà effettuato in occasione del versamento della quarta ed ultima rata.

Norma premiale per l'edilizia

Con riferimento a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota supplemento n° 11 al Notiziario mensile n° 12/97) si richiama l'attenzione sulla procedura di determinazione dello sconto contributivo previsto dai DDMM 7 maggio 1997 e 6 agosto 1997.

Nel ricordare che per poter fruire della agevolazione deve essere inoltrato alla competente sede INAIL entro il 20 febbraio 1998 apposita istanza corredata dalla dichiarazione rilasciata dal locale C.P.T. si sottolinea quanto segue in merito alle operazioni che dovranno essere eseguite con l'autoliquidazione dal datore di lavoro secondo le istruzioni INAIL.

Conguaglio 1997

* calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la silicosi/asbestosi;

* detrarre l'agevolazione dell'11,50% prevista dalla legge 8 agosto n. 341 e successive modificazioni;

* applicare sul premio così risultante, la ulteriore riduzione del 10% che andrà a sommarsi, qualora spettante, alla riduzione del 5% prevista dalla norma premiale ex D.M. 18 marzo 1996;

* calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale Anmil (1%);

* detrarre dall'importo definito ai sensi dei punti precedenti quanto già versato in fase di acconto 97.

Anticipo 1998

Ferma restando la presentazione della apposita    istanza, anche cumulativa (1997/1998), per fruire dello sconto anche per l'anno 1998 il datore di lavoro procederà secondo le suindicate modalità per il calcolo della riduzione contributiva  sulla rata anticipo 1998.

Norma premiale D.M. 18 marzo 1996

Si ricorda che le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e titolari dal 1° gennaio 1997 di posizione assicurativa INAIL da almeno un biennio possono fruire di una riduzione del 5% del premio dovuto. (Cfr. nota suppl. n. 3 al Notiziario n° 1/97). Tale agevolazione è riconosciuta previa presentazione entro il 20 febbraio 1998 di apposita istanza con la quale il datore di lavoro dichiara di aver adempiuto, alle scadenze fissate, alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro secondo le previsioni di cui ai Decreti legislativi 626/94 e 242/96. Il beneficio è cumulabile con la riduzione del 10% di cui si è detto sopra e per quanto attiene alle modalità operative che dovranno essere seguite dal datore di lavoro in sede di autoliquidazione si rinvia a quanto suesposto.

 

B) DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI ASSICURATI

Entro il 20 febbraio 1998 le imprese devono provvedere alla denuncia nominativa delle persone assicurate presso l'INAIL.

Si riepilogano qui di seguito le modalità per l'adempimento in parola.

Datori di lavoro obbligati

Sono tenuti alla denuncia nominativa tutti i datori di lavoro titolari di posizioni assicurative INAIL, con esclusione delle aziende intestatarie di posizioni assicurative cessate in data anteriore al 31 dicembre 1992.

Termine di presentazione e contenuto della denuncia

A) Imprese titolari di posizioni assicurative in essere al 20 febbraio 1998 e per le quali sia già stata presentata denuncia nominativa

Termine di presentazione: 20 febbraio 1998

Contenuto della denuncia:

Codice fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di lavoro) e codice della variazione, riguardanti soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato ovvero iniziato nell'anno 1997

B) Imprese titolari di nuove posizioni assicurative

Termine: in occasione della prima autoliquidazione cui sono soggette, entro la data di scadenza fissata con l'invio del primo mod. 10 SM.

Contenuto:

* Codice fiscale di tutti i soggetti in forza alla data di inizio dell'attività assicurata, se  successiva al 31 dicembre 1992, ovvero in forza a quest'ultima data, ove l'inizio dell'attività sia anteriore;

* Codice fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di lavoro), codice della variazione, riguardanti i soggetti il cui rapporto di lavoro sia iniziato o cessato dopo la data di inizio dell'attività assicurata, se successiva al 31 dicembre 1992, ovvero dopo quest'ultima data, in caso di attività iniziata anteriormente.

C) Imprese titolari di posizioni assicurative cessate

Termine: in occasione dell'autoliquidazione da effettuare entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione della posizione assicurativa.

 Contenuto: Codice fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di lavoro), codice della variazione riguardante i soli soggetti il cui rapporto di lavoro sia iniziato o cessato anteriormente alla data di cessazione della posizione assicurativa.

Modalità di denuncia

La denuncia deve essere effettuata distintamente per singola posizione assicurativa ed anche per i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

In caso di accentramento di posizioni assicurative deve essere presentata una denuncia per ogni singola sottoposizione accentrata.

La presentazione della denuncia può avvenire, alternativamente, attraverso tre strumenti:

a) Modulo cartaceo a lettura ottica disponibile presso le Sedi Inail.

In caso di utilizzo di tale strumento, il termine di presentazione resta fissato al 20 febbraio 1998

b) Supporti magnetici predisposti dai soggetti interessati sulla base di specifiche tecniche fornite dall'Inail. Le specifiche in questione sono riportate in un'apposita sezione di un opuscolo guida, disponibile presso le sedi Inail;

c) Procedura  su  dischetto  DNA, realizzato dall'Inail e distribuito gratuitamente presso le Sedi dell'Istituto.

L'utilizzo di supporti magnetici sub b) e c) consentirà di effettuare la denuncia entro il 20 aprile 1998.

Sanzioni

E' opportuno evidenziare che l'omissione di denuncia o l'errata comunicazione comportano, per ciascun nominativo interessato, l'applicazione di una sanzione amministrativa di £. 20.000=.

 

Anche la denuncia nominativa potrà essere consegnata presso la sede del Collegio al funzionario INAIL presente nei giorni e agli orari già indicati.