INPS: A) MINIMALI DI CONTRIBUZIONE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE PER GLI APPRENDISTI DALL'1.1.98

B) LIMITE   DI    RETRIBUZIONE  PER  L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 1% AI FINI PENSIONISTICI DALL'1.1.98

C) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTO DEL MASSIMALE DAL 1.1.98

 

 

 

A) MINIMALI DI CONTRIBUZIONE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE PER GLI APPRENDISTI DALL'1.1.98

 

L'INPS con la circolare n° 21 del 30 gennaio 1998 ha comunicato quanto segue:

1) Importi minimali di contribuzione previdenziale

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile da valere per il versamento dei contributi previdenziali dal 1° gennaio 1998 risultano essere:

- dirigenti                                  £.         183.360

- impiegati                                £.           66.282

- operai                                     £.           66.282

Dalla medesima data il minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, č determinato in £. 9.942,30.

 

2) Aliquote contributive apprendisti dall'1.1.1998

Le nuove misure in vigore dal 1° gennaio 1998 dei contributi settimanali dovuti per gli apprendisti sono:

- Apprendisti soggetti all'INAIL                       £.         5.030 settimanali

- Apprendisti non soggetti all'INAIL               £.         4.850 settimanali

- Apprendisti dipendenti da aziende

  artigiane                                                         £.             32 settimanali

Si ricorda che l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista č fissata nella misura del 5,54% (cfr. nota supplemento n. 8 al Notiziario mensile n. 12/97).

 

B) ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% - LIMITE RETRIBUZIONE DALL'1.1.1998

Come č noto l'art.3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Con la citata circolare n°21/98 l'INPS ha comunicato che tale limite č stato fissato per l'anno 1998 in £. 64.126.000=. Pertanto per l'anno stesso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di £. 5.344.000= (rapportato a 12 mensilitą).

 

C) CASSA  INTEGRAZIONE   GUADAGNI - IMPORTI    DEL  MASSIMALE DAL 1° GENNAIO 1998

Come č noto con legge 549/95 (cfr. nota supplemento n° 8 al Notiziario n°  1/96) č stato disposto che i trattamenti di CIG ordinaria per l'edilizia devono essere assoggettati alla disciplina dei tetti mensili.

La Direzione Generale dell'INPS, con proprio messaggio del 27 gennaio 1998, ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 1998.

Pertanto i trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 1998 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati:

1) RETRIBUZIONI FINO A  L. 3.036.374 (comprensive delle mensilitą aggiuntive)

Importo mensile lordo                                     Importo mensile al netto della

                                                                                       contribuzione 5,54%

               1.403.503                                                                  1.325.749

Importo mensile lordo                                     Importo mensile

maggiorato del 20%                                                   al netto della

per eventi meteorologici                                             contribuzione 5,54%

               1.684.204                                                                  1.590.899

 

2) RETRIBUZIONI SUPERIORI A L. 3.036.374 (comprensive delle mensilitą aggiuntive)

Importo mensile lordo                                     Importo mensile al netto della

                                                                                       contribuzione 5,54%

               1.686.875                                                                  1.593.422

Importo mensile lordo                                     Importo mensile

maggiorato del 20%                                                   al netto della

per eventi meteorologici                                             contribuzione 5,54%

               2.024.250                                                                  1.912.107