INPS: A) MINIMALI DI CONTRIBUZIONE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
DOVUTE PER GLI APPRENDISTI DALL'1.1.98
B) LIMITE DI RETRIBUZIONE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA DEL 1% AI FINI PENSIONISTICI DALL'1.1.98
C) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTO DEL MASSIMALE DAL
1.1.98
A) MINIMALI DI CONTRIBUZIONE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
DOVUTE PER GLI APPRENDISTI DALL'1.1.98
L'INPS
con la circolare n° 21 del 30 gennaio 1998 ha comunicato quanto segue:
1) Importi
minimali di contribuzione previdenziale
I limiti
giornalieri di retribuzione imponibile da valere per il versamento dei
contributi previdenziali dal 1° gennaio 1998 risultano essere:
-
dirigenti £. 183.360
-
impiegati £.
66.282
- operai £.
66.282
Dalla
medesima data il minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi
per gli operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, č
determinato in £. 9.942,30.
2) Aliquote contributive apprendisti dall'1.1.1998
Le nuove
misure in vigore dal 1° gennaio 1998 dei contributi settimanali dovuti
per gli apprendisti sono:
-
Apprendisti soggetti all'INAIL £. 5.030 settimanali
-
Apprendisti non soggetti all'INAIL £. 4.850 settimanali
-
Apprendisti dipendenti da aziende
artigiane £.
32 settimanali
Si
ricorda che l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista č fissata nella
misura del 5,54% (cfr. nota supplemento n. 8 al Notiziario mensile n. 12/97).
B) ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% - LIMITE RETRIBUZIONE
DALL'1.1.1998
Come č
noto l'art.3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1%
posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Con la citata circolare
n°21/98 l'INPS ha comunicato che tale limite č stato fissato per l'anno 1998 in
£. 64.126.000=. Pertanto per l'anno stesso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a
carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente
l'importo mensile di £. 5.344.000= (rapportato a 12 mensilitą).
C) CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI -
IMPORTI DEL MASSIMALE DAL 1° GENNAIO 1998
Come č
noto con legge 549/95 (cfr. nota supplemento n° 8 al Notiziario n° 1/96) č stato disposto che i trattamenti di
CIG ordinaria per l'edilizia devono essere assoggettati alla disciplina dei
tetti mensili.
La
Direzione Generale dell'INPS, con proprio messaggio del 27 gennaio 1998, ha
comunicato i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio
1998.
Pertanto
i trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 1998 non possono
superare i limiti mensili di seguito indicati:
1) RETRIBUZIONI
FINO A L. 3.036.374 (comprensive
delle mensilitą aggiuntive)
Importo
mensile lordo Importo
mensile al netto della
contribuzione
5,54%
1.403.503 1.325.749
Importo
mensile lordo Importo
mensile
maggiorato
del 20% al
netto della
per
eventi meteorologici contribuzione
5,54%
1.684.204 1.590.899
2) RETRIBUZIONI SUPERIORI A L. 3.036.374 (comprensive
delle mensilitą aggiuntive)
Importo
mensile lordo Importo
mensile al netto della
contribuzione
5,54%
1.686.875 1.593.422
Importo
mensile lordo Importo
mensile
maggiorato
del 20% al
netto della
per
eventi meteorologici contribuzione
5,54%
2.024.250 1.912.107