INAIL - TERMINI PRESCRIZIONALI PER IL RIMBORSO DELLE REGOLAZIONI PASSIVE

 

Con la circolare n. 37 del 20 marzo 1997 (il cui testo si riporta qui di seguito), la Direzione generale dell'INAIL, rettificando quanto già affermato in una precedente comunicazione, ha disposto che il termine di prescrizione valido ai fini del rimborso a favore del datore di lavoro della differenza tra premi anticipati e premi effettivamente dovuti (c.d. regolazione passiva) deve intendersi, ai sensi dell'art. 2946 c.c., quello ordinario decennale.

La direttiva dell'Istituto pone termine all'ingiustificabile duplicità di regimi prescrizionali che, secondo l'originaria impostazione dell'Ente, avrebbe dovuto differenziare, dall'entrata in vigore della L. 335/1995 (con scadenze, rispettivamente, quinquennali e decennali), l'esigibilità dei predetti crediti rispetto ai crediti per eccedenze contributive e indebitamente versate dai datori di lavoro.

In definitiva, a seguito dell'opportuna rettifica operata dall'INAIL, il termine di prescrizione dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dell'Istituto risulta essere in ogni caso decennale, sia che gli stessi crediti derivino da versamenti contributivi eccedenti la misura dovuta, sia che abbiano origine nella differenza tra i premi anticipati e quelli effettivamente da pagare.

Circolare Dir. Gen. INAIL n. 37 del 20 marzo 1997

 

Legge 8 agosto 1995, n. 335: "Riforme del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Articolo 3, commi 9, punto b) e 10: "Prescrizione".

 

A rettifica di quanto previsto a pag. 3, punto 5, della circolare n. 32 del 10 maggio 1996, si dispone che il rimborso delle regolazioni passive, analogamente al rimborso delle eccedenze, debba essere effettuato entro il termine della prescrizione ordinaria decennale (articolo 2946 del codice civile).

Al riguardo ha espresso parere conforme anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.