INAIL
- TERMINI PRESCRIZIONALI PER IL RIMBORSO DELLE REGOLAZIONI PASSIVE
Con la circolare n. 37 del 20 marzo 1997 (il cui testo si riporta
qui di seguito), la Direzione generale dell'INAIL, rettificando quanto già
affermato in una precedente comunicazione, ha disposto che il termine di
prescrizione valido ai fini del rimborso a favore del datore di lavoro della
differenza tra premi anticipati e premi effettivamente dovuti (c.d. regolazione
passiva) deve intendersi, ai sensi dell'art. 2946 c.c., quello ordinario
decennale.
La direttiva dell'Istituto pone termine all'ingiustificabile
duplicità di regimi prescrizionali che, secondo l'originaria impostazione
dell'Ente, avrebbe dovuto differenziare, dall'entrata in vigore della L.
335/1995 (con scadenze, rispettivamente, quinquennali e decennali),
l'esigibilità dei predetti crediti rispetto ai crediti per eccedenze
contributive e indebitamente versate dai datori di lavoro.
In definitiva, a seguito dell'opportuna rettifica operata
dall'INAIL, il termine di prescrizione dei crediti vantati dai datori di lavoro
nei confronti dell'Istituto risulta essere in ogni caso decennale, sia che gli
stessi crediti derivino da versamenti contributivi eccedenti la misura dovuta,
sia che abbiano origine nella differenza tra i premi anticipati e quelli
effettivamente da pagare.
Circolare
Dir. Gen. INAIL n. 37 del 20 marzo 1997
Legge
8 agosto 1995, n. 335: "Riforme del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare". Articolo 3, commi 9, punto b) e 10: "Prescrizione".
A rettifica di quanto previsto a pag. 3, punto 5, della circolare
n. 32 del 10 maggio 1996, si dispone che il rimborso delle regolazioni passive,
analogamente al rimborso delle eccedenze, debba essere effettuato entro il
termine della prescrizione ordinaria decennale (articolo 2946 del codice
civile).
Al riguardo ha espresso parere conforme anche il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.