INPS - MODD 01/M E 03/M ANNO 1997 - TERMINE PRESENTAZIONE AL 31 MARZO 1998 - ISTITUZIONE NUOVI CODICI PER I PERIODI DI MALATTIA RETRIBUITI ECCEDENTI I 12 MESI

 

 

L'INPS con propria circolare n° 274/1997 ha fissato al 31 marzo 1998 il termine entro il quale devono essere presentate all'Istituto stesso e consegnate ai lavoratori le denunce annuali delle retribuzioni Modd. 01/M e 03/M relative all'anno 1997. Il termine dovrà essere osservato sia dalle imprese che utilizzano i modelli cartacei sia da quelle che si avvalgono dei supporti magnetici. Entro la stessa data devono inoltre essere presentate le denunce integrative Modd. 01/M int. e 03/M int., denunce che, come è noto, si riferiscono ai periodi di integrazione salariale relativi agli anni precedenti.

I modelli 01/M e 03/M da redigere per l'anno 1997 sono identici a quelli dello scorso anno sia nel contenuto che nel tracciato.

Per le modalità di compilazione dei modelli stessi valgono quindi, con le precisazioni di seguito fornite in relazione all'introduzione di nuovi codici, le istruzioni già impartite e comunicate con le precedenti note informative in materia (supplemento n° 8 al Notiziario n° 5/91, supplemento n° 5 al Notiziario 5/92, supplemento n° 9 al Notiziario 5/92, supplemento n° 4 al Notiziario 3/96 e supplemento n° 4 al Notiziario n° 3/97).

Codici di nuova istituzione

Il D.Lvo 564/1996 ha dettato, come è noto, nuove disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i periodi di assenza per malattia.

In particolare il comma 5 dell'art.1 del citato provvedimento legislativo dispone che "in caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorchè fruenti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali".

Con la circolare succitata l'Istituto ha fornito indicazioni in merito alle modalità di comunicazione all'INPS, mediante il Mod. 01/M, dei dati utili alla valutazione ai fini pensionistici dei periodi di malattia retribuiti eccedenti il limite dei 12 mesi. L'Istituto precisa che devono essere comunicati i dati relativi alle malattie verificatesi nell'anno 1997 e per quanto attiene l'anno 1996  quelli relativi alle malattie riferite al periodo decorrente dal 15 novembre 1996, data di entrata in vigore del D.Lvo 564/96, al 31 dicembre 1996.

Pertanto i datori di lavoro per l'adempimento in parola dovranno attenersi alle sottoindicate modalità utilizzando il quadro "C" del Mod.01/M.

a) Casella "Tipo"

vanno indicati i codici di nuova istituzione M6 (per l'anno 1996) e M7 (per l'anno 1997);

b) Casella "Numero giornate retribuite"

Vanno indicate il numero delle giornate di calendario di assenza dal lavoro nell'anno per malattia e per le quali è stata corrisposta retribuzione intera o ridotta;

c) Casella "Numero settimane retribuite"

Vanno indicate il numero di settimane dell'anno (da domenica a sabato) nelle quali è stata corrisposta solamente retribuzione (intera o ridotta) per i giorni di malattia;

d) Casella "Retribuzione"

Va indicato l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte nell'anno nelle giornate di malattia.

Non vanno compilate le altre caselle del quadro "C".

Infine l'Istituto modifica il significato da attribuire a taluni codici per i lavoratori part-time. Viene infatti stabilito che per gli apprendisti part-time, sia operai che impiegati, devono essere utilizzati i seguenti codici:

"P" per l'apprendista part-time soggetto all'assicurazione infortuni

"T" per l'apprendista part-time non soggetto all'assicurazione infortuni.