INPS - MODD
01/M E 03/M ANNO 1997 - TERMINE PRESENTAZIONE AL 31 MARZO 1998 - ISTITUZIONE
NUOVI CODICI PER I PERIODI DI MALATTIA RETRIBUITI ECCEDENTI I 12 MESI
L'INPS con
propria circolare n° 274/1997 ha fissato al 31 marzo 1998 il termine
entro il quale devono essere presentate all'Istituto stesso e consegnate ai
lavoratori le denunce annuali delle retribuzioni Modd. 01/M e 03/M relative
all'anno 1997. Il termine dovrà essere osservato sia dalle imprese che
utilizzano i modelli cartacei sia da quelle che si avvalgono dei supporti
magnetici. Entro la stessa data devono inoltre essere presentate le denunce
integrative Modd. 01/M int. e 03/M int., denunce che, come è noto, si
riferiscono ai periodi di integrazione salariale relativi agli anni precedenti.
I modelli 01/M
e 03/M da redigere per l'anno 1997 sono identici a quelli dello scorso anno sia
nel contenuto che nel tracciato.
Per le
modalità di compilazione dei modelli stessi valgono quindi, con le precisazioni
di seguito fornite in relazione all'introduzione di nuovi codici, le istruzioni
già impartite e comunicate con le precedenti note informative in materia
(supplemento n° 8 al Notiziario n° 5/91, supplemento n° 5 al Notiziario 5/92,
supplemento n° 9 al Notiziario 5/92, supplemento n° 4 al Notiziario 3/96 e
supplemento n° 4 al Notiziario n° 3/97).
Codici di
nuova istituzione
Il D.Lvo
564/1996 ha dettato, come è noto, nuove disposizioni in materia di
contribuzione figurativa per i periodi di assenza per malattia.
In particolare
il comma 5 dell'art.1 del citato provvedimento legislativo dispone che "in
caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorchè fruenti di
retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del
dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale
disposizione non si applica ai malati terminali".
Con la
circolare succitata l'Istituto ha fornito indicazioni in merito alle modalità
di comunicazione all'INPS, mediante il Mod. 01/M, dei dati utili alla
valutazione ai fini pensionistici dei periodi di malattia retribuiti eccedenti
il limite dei 12 mesi. L'Istituto precisa che devono essere comunicati i dati
relativi alle malattie verificatesi nell'anno 1997 e per quanto attiene l'anno
1996 quelli relativi alle malattie
riferite al periodo decorrente dal 15 novembre 1996, data di entrata in vigore
del D.Lvo 564/96, al 31 dicembre 1996.
Pertanto i
datori di lavoro per l'adempimento in parola dovranno attenersi alle
sottoindicate modalità utilizzando il quadro "C" del Mod.01/M.
a) Casella "Tipo"
vanno
indicati i codici di nuova istituzione M6 (per l'anno 1996) e M7 (per l'anno
1997);
b) Casella "Numero giornate retribuite"
Vanno
indicate il numero delle giornate di calendario di assenza dal lavoro nell'anno
per malattia e per le quali è stata corrisposta retribuzione intera o ridotta;
c) Casella "Numero settimane retribuite"
Vanno
indicate il numero di settimane dell'anno (da domenica a sabato) nelle quali è
stata corrisposta solamente retribuzione (intera o ridotta) per i giorni
di malattia;
d) Casella "Retribuzione"
Va
indicato l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte nell'anno nelle
giornate di malattia.
Non vanno compilate le altre caselle del quadro
"C".
Infine
l'Istituto modifica il significato da attribuire a taluni codici per i
lavoratori part-time. Viene infatti stabilito che per gli apprendisti
part-time, sia operai che impiegati, devono essere utilizzati i seguenti
codici:
"P"
per l'apprendista part-time soggetto all'assicurazione infortuni
"T" per
l'apprendista part-time non soggetto all'assicurazione infortuni.