A) INPS - MODD. 01/M E 03/M ANNO 1997 - PROROGA TERMINE
PRESENTAZIONE AL 30 GIUGNO 1998
B) ADDIZIONALE REGIONALE I.R.PE.F. - MODALITA' DI VERSAMENTO
- COMUNICATO STAMPA MINISTERO FINANZE
C) LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI
FEBBRAIO 1998
A) INPS - Modd. 01/M e 03/M anno 1997 - Proroga termine
presentazione al 30 giugno 1998
Si fa
seguito a quanto comunicato in materia (cfr. nota supplemento n° 1 al
notiziario n° 2/98) per informare che l'INPS con circolare n° 49 del 27
febbraio 1998 ha prorogato dal 31 marzo 1998 al 30 giugno 1998 il termine
per la presentazione all'INPS e per la consegna ai lavoratori dei modelli di
denuncia nominativi delle retribuzioni modd. 01/M e 03/M.
Il nuovo
termine vale sia per le imprese che utilizzano i modelli cartacei sia per
quelle che si avvalgono dei supporti magnetici.
B) Addizionale Regionale I.R.PE.F. - Modalita' di
versamento - Comunicato stampa Ministero Finanze
Il
Ministero delle Finanze, con comunicato stampa, ha precisato le modalità per il
versamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche. L'addizionale in parola, istituita dall'art.50 del decreto legislativo
n. 446/1997, deve essere trattenuta dai sostituti d'imposta in sede di conguaglio di fine anno o di fine
rapporto, sulla retribuzione imponibile del lavoratore soggetta a tassazione
ordinaria, al netto degli oneri deducibili (cfr. Notiziario n° 2/98).
Il
versamento deve essere effettuato alla Regione nel cui territorio il lavoratore
ha il domicilio fiscale alla data di compimento delle operazioni di conguaglio,
e quindi, in linea generale, al 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale si
riferisce, e, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno,
alla data del conguaglio di fine rapporto.
L'importo
dell'addizionale deve essere contraddistinto dal codice tributo 3802 denominato
"Addizionale regionale all'I.R.PE.F. - Sostituto d'imposta".
Il
versamento può avvenire:
* tramite banca, con l'impiego del modello di delega unica
di cui al D.M. 25 settembre 1995. Nell'apposito spazio, sezione B, deve essere
indicato il codice della Regione cui l'importo dell'addizionale è destinato;
* tramite concessionario, con l'impiego della distinta Mod.
8 o del bollettino di c/c postale Mod. 11. Sul modello impiegato (Mod. 8 o Mod.
11) deve essere riportato il codice della Regione cui il versamento è
destinato.
L'anno di
riferimento da riportare sul Modello utilizzato è contraddistinto dalle ultime
due cifre dell'anno: pertanto, per l'anno in corso, deve essere indicato 98.
Di
seguito sono riportati i codici che contraddistinguono ciascuna Regione.
01 -
Abruzzo 08 - Lazio 15 -
Sardegna
02 -
Basilicata 09 - Liguria 16 - Sicilia
03 -
Bolzano 10 -
Lombardia 17
- Toscana
04 -
Calabria 11 - Marche 18 - Trento
05 -
Campania 12 - Molise 19 -
Umbria
06 -
Emilia Romagna 13 - Piemonte 20 - Valle
d'Aosta
07 -
Friuli-Venezia G. 14 - Puglia 21 -
Veneto
L'addizionale
deve essere versata negli stessi termini previsti per il versamento delle
ritenute I.R.PE.F..
C) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di febbraio
1998
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di febbraio 1998 è risultato pari a 107,1.
Pertanto
dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1997 e quello di febbraio 1998
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
febbraio 1998 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1997 è pari a:
1,006725
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