A) INPS - MODD. 01/M E 03/M ANNO 1997 - PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE AL 30 GIUGNO 1998

B) ADDIZIONALE REGIONALE I.R.PE.F. - MODALITA' DI VERSAMENTO - COMUNICATO STAMPA MINISTERO FINANZE

C) LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 1998

 

 

A) INPS - Modd. 01/M e 03/M anno 1997 - Proroga termine presentazione al 30 giugno 1998

Si fa seguito a quanto comunicato in materia (cfr. nota supplemento n° 1 al notiziario n° 2/98) per informare che l'INPS con circolare n° 49 del 27 febbraio 1998 ha prorogato dal 31 marzo 1998 al 30 giugno 1998 il termine per la presentazione all'INPS e per la consegna ai lavoratori dei modelli di denuncia nominativi delle retribuzioni modd. 01/M e 03/M.

Il nuovo termine vale sia per le imprese che utilizzano i modelli cartacei sia per quelle che si avvalgono dei supporti magnetici.

B) Addizionale Regionale I.R.PE.F. - Modalita' di versamento - Comunicato stampa Ministero Finanze

Il Ministero delle Finanze, con comunicato stampa, ha precisato le modalità per il versamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale in parola, istituita dall'art.50 del decreto legislativo n. 446/1997, deve essere trattenuta dai sostituti d'imposta  in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, sulla retribuzione imponibile del lavoratore soggetta a tassazione ordinaria, al netto degli oneri deducibili (cfr. Notiziario n° 2/98).

Il versamento deve essere effettuato alla Regione nel cui territorio il lavoratore ha il domicilio fiscale alla data di compimento delle operazioni di conguaglio, e quindi, in linea generale, al 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale si riferisce, e, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno, alla data del conguaglio di fine rapporto.

L'importo dell'addizionale deve essere contraddistinto dal codice tributo 3802 denominato "Addizionale regionale all'I.R.PE.F. - Sostituto d'imposta".

Il versamento può avvenire:

* tramite banca, con l'impiego del modello di delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995. Nell'apposito spazio, sezione B, deve essere indicato il codice della Regione cui l'importo dell'addizionale è destinato;

* tramite concessionario, con l'impiego della distinta Mod. 8 o del bollettino di c/c postale Mod. 11. Sul modello impiegato (Mod. 8 o Mod. 11) deve essere riportato il codice della Regione cui il versamento è destinato.

L'anno di riferimento da riportare sul Modello utilizzato è contraddistinto dalle ultime due cifre dell'anno: pertanto, per l'anno in corso, deve essere indicato 98.

Di seguito sono riportati i codici che contraddistinguono ciascuna Regione.

01 - Abruzzo                      08 - Lazio                                           15 - Sardegna

02 - Basilicata                  09 - Liguria                                        16  - Sicilia

03 - Bolzano                      10 - Lombardia                                 17 - Toscana

04 - Calabria                     11 - Marche                                       18 - Trento

05 - Campania                 12 - Molise                                         19 - Umbria

06 - Emilia Romagna       13 - Piemonte                                    20 - Valle d'Aosta

07 - Friuli-Venezia G.       14 - Puglia                                         21 - Veneto

L'addizionale deve essere versata negli stessi termini previsti per il versamento delle ritenute I.R.PE.F..

C) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di febbraio 1998

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di febbraio 1998 è risultato pari a 107,1.

Pertanto dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1997 e quello di febbraio 1998 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di febbraio 1998 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1997 è pari a:

 

1,006725

=========