I.N.P.S. - RIDUZIONE CONTRIBUZIONE CIG PER IMPIEGATI - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

 

Si fa seguito a quanto comunicato in materia (cfr. nota supplemento n. 1 al Not. 1/98) per informare che, con circolare n. 50 del 5 marzo 1998, l'I.N.P.S. ha impartito le istruzioni operative cui i datori di lavoro dovranno attenersi per gli adempimenti connessi a quanto stabilito dal D.L. 4/98 in merito alla determinazione della aliquota di contribuzione CIG dovuta per gli impiegati ed i quadri dell' edilizia (1,90% per aziende che occupano fino a  50 dipendenti, 2,20% per aziende che occupano oltre 50 dipendenti).

Si riepilogano qui di seguito i contenuti delle citate istruzioni.

 

Criteri per il computo dei dipendenti ai fini della determinazione del contributo

Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti, l'art. 13 della legge 20/5/1975 n. 164 ha precisato che lo stesso è stabilito, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.

Agli effetti di cui al citato articolo, dopo aver escluso i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di reinserimento si devono comprendere nel calcolo tutti i lavoratori che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Dalla formulazione della norma consegue che nel numero dei dipendenti, ai fini della determinazione della diversa aliquota contributiva, devono essere inclusi anche i lavoratori per i quali non è dovuto il contributo per la Cassa integrazione guadagni: sono quindi da computarsi anche i  dirigenti.

I lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, riferito alle ore ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione d'orario superiore a quello normale.

Il lavoratore assente per servizio militare, gravidanza e puerperio è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Il numero dei dipendenti deve essere determinato complessivamente, tenendo cioè conto anche di quelli in forza presso separate dipendenze (stabilimenti, cantieri, filiali, ecc.) ancorché dislocate in provincie diverse.

 

Dichiarazione di responsabilità delle aziende

Allo scopo di consentire l'individuazione delle imprese che hanno diritto all'applicazione dell'aliquota contributiva nella misura ridotta dell'1,90 per cento, l'I.N.P.S.  richiede una dichiarazione di responsabilità da presentarsi, secondo lo schema allegato, alla fine del primo mese di attività, per le aziende iscritte successivamente al 1° gennaio 1998, ed entro il mese di gennaio di ciascun anno per le imprese che. nel corso dell'anno precedente, hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti inferiore o pari a 50.

Soltanto per l'anno 1998 la dichiarazione, riferita ai livelli occupazionali dell'anno 1997, può essere inviata all'INPS anche in date successive: si consiglia comunque di provvedere sollecitamente.

Infine l'Istituto precisa che tale dichiarazione non dovrà essere presentata dalle imprese artigiane dell'edilizia stante il limite dimesionale previsto per le stesse dall'art. 4 della legge n. 443/85. Pertanto la contribuzione CIG dovuta per gli impiegati e quadri delle aziende in parola è fissata automaticamente nella misura dell'1,90%.

 

Recupero maggiore contribuzione mesi di gennaio - febbraio 1998

Nel caso in cui le aziende avessero versato per i passati mesi di gennaio e febbraio 1998 la maggiore contribuzione del 5,20% per impiegati e quadri, potranno effettuare il conguaglio recuperando le maggiori somme contributive versate con le denuncia relativa al mese di febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1998) ovvero con quella di marzo (da presentare entro il 20 aprile). Le aziende dovranno riportare la differenza a proprio credito in un rigo in bianco del quadro D del modello DM 10/2 facendola precedere dal codice L353 e dalla dicitura "Diff.Cig DL 4/98".