I.N.P.S. -
RIDUZIONE CONTRIBUZIONE CIG PER IMPIEGATI - ISTRUZIONI ISTITUTO
Si fa seguito
a quanto comunicato in materia (cfr. nota supplemento n. 1 al Not. 1/98) per
informare che, con circolare n. 50 del 5 marzo 1998, l'I.N.P.S. ha impartito le
istruzioni operative cui i datori di lavoro dovranno attenersi per gli
adempimenti connessi a quanto stabilito dal D.L. 4/98 in merito alla
determinazione della aliquota di contribuzione CIG dovuta per gli impiegati ed
i quadri dell' edilizia (1,90% per aziende che occupano fino a 50 dipendenti, 2,20% per aziende che
occupano oltre 50 dipendenti).
Si riepilogano
qui di seguito i contenuti delle citate istruzioni.
Criteri per
il computo dei dipendenti ai fini della determinazione del contributo
Ai fini della
determinazione del numero dei dipendenti, l'art. 13 della legge 20/5/1975 n.
164 ha precisato che lo stesso è stabilito, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno
precedente dichiarato dall'impresa.
Per le aziende
costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti
alla fine del primo mese di attività.
Agli effetti
di cui al citato articolo, dopo aver escluso i lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di
reinserimento si devono comprendere nel calcolo tutti i lavoratori che prestano
la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno
dell'azienda.
Dalla formulazione
della norma consegue che nel numero dei dipendenti, ai fini della
determinazione della diversa aliquota contributiva, devono essere inclusi anche
i lavoratori per i quali non è dovuto il contributo per la Cassa integrazione
guadagni: sono quindi da computarsi anche i
dirigenti.
I lavoratori a
tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in
proporzione all'orario svolto, riferito alle ore ordinarie effettuate
nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione d'orario superiore a
quello normale.
Il lavoratore
assente per servizio militare, gravidanza e puerperio è escluso dal computo dei
dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro
lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Il numero dei
dipendenti deve essere determinato complessivamente, tenendo cioè conto anche
di quelli in forza presso separate dipendenze (stabilimenti, cantieri, filiali,
ecc.) ancorché dislocate in provincie diverse.
Dichiarazione
di responsabilità delle aziende
Allo scopo di
consentire l'individuazione delle imprese che hanno diritto all'applicazione
dell'aliquota contributiva nella misura ridotta dell'1,90 per cento,
l'I.N.P.S. richiede una dichiarazione
di responsabilità da presentarsi, secondo lo schema allegato, alla fine del
primo mese di attività, per le aziende iscritte successivamente al 1° gennaio
1998, ed entro il mese di gennaio di ciascun anno per le imprese che. nel corso
dell'anno precedente, hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti
inferiore o pari a 50.
Soltanto per
l'anno 1998 la dichiarazione, riferita ai livelli occupazionali dell'anno 1997,
può essere inviata all'INPS anche in date successive: si consiglia comunque di
provvedere sollecitamente.
Infine
l'Istituto precisa che tale dichiarazione non dovrà essere presentata dalle
imprese artigiane dell'edilizia stante il limite dimesionale previsto per le
stesse dall'art. 4 della legge n. 443/85. Pertanto la contribuzione CIG dovuta
per gli impiegati e quadri delle aziende in parola è fissata automaticamente
nella misura dell'1,90%.
Recupero
maggiore contribuzione mesi di gennaio - febbraio 1998
Nel caso in
cui le aziende avessero versato per i passati mesi di gennaio e febbraio 1998
la maggiore contribuzione del 5,20% per impiegati e quadri, potranno effettuare
il conguaglio recuperando le maggiori somme contributive versate con le
denuncia relativa al mese di febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1998)
ovvero con quella di marzo (da presentare entro il 20 aprile). Le aziende
dovranno riportare la differenza a proprio credito in un rigo in bianco del
quadro D del modello DM 10/2 facendola precedere dal codice L353 e dalla
dicitura "Diff.Cig DL 4/98".