A) TUTELA DELLA PRIVACY – 31 MARZO 1998 - NOTIFICAZIONE AL GARANTE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CASI DI ESONERO
B) INAIL - CARTELLE ESATTORIALI CON SCADENZA 10 APRILE 1998 –
COMUNICATO DELL'ISTITUTO
A) TUTELA DELLA PRIVACY – 31 MARZO 1998 - NOTIFICAZIONE AL GARANTE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CASI DI ESONERO
Facendo
seguito a quanto pubblicato sul Notiziario n. 12/97 in merito alla normativa
sulla protezione dei dati personali, si rammenta che, in relazione della prossima
scadenza del 31 marzo 1998 per l'invio delle notificazioni da parte di quanti
raccolgono e trattano dati personali, Il Garante ha fornito alcune importanti
indicazioni sui casi di esonero dalla notificazione previsti dalla normativa
sulla privacy.
Si
ricorda, infatti, che non sono soggetti a notificazione i seguenti trattamenti
di dati:
·
relativi
alle ordinarie attività delle aziende finalizzate all'adempimento di obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali;
·
svolti
per la gestione del protocollo o per la tenuta di rubriche utilizzate per
ragioni d'ufficio;
·
posti
in essere da piccoli imprenditori, artigiani, liberi professionisti iscritti in
albi o elenchi professionali;
·
necessari
per l'assolvimento di un compito previsto da norme giuridiche o che riguardano
dati contenuti o provenienti da documenti pubblici accessibili a chiunque;
·
effettuati
da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, sindacale,
religioso, ecc., da organismi del volontariato, dagli amministratori dei
condomini.
Per
stabilire se quanto posto in essere dall'azienda rientri in un caso di esonero
o di semplificazione, occorre fare riferimento unicamente a quanto previsto
dalla legge n. 675/96 e, più precisamente, all'art. 7, comma 5 ter (confronta
il citato Notiziario n. 12/97).
Invece,
nei casi in cui la notificazione sia obbligatoria, la stessa va effettuata
utilizzando il supporto magnetico (disponibile su Internet e presso gli uffici
del Collegio) o il modello cartaceo (distribuito gratuitamente presso tutti gli
uffici postali), approvati dal Garante.
Si
ricorda che la notificazione è obbligatoria, ad esempio, nel caso in cui i dati
raccolti e trattati per finalità amministrative e contabili siano utilizzati
anche per altri scopi, diversi da quelli sopraddetti di esonero.
E' il
caso, ad esempio, del titolare che intenda utilizzare per scopi commerciali o
di marketing i dati trattati per scopi contabili e fiscali.
Per i
trattamenti iniziati entro il 31 dicembre 1997, le notificazioni
prescritte dalla legge (artt. 7 e 28) e non rientranti nei casi di esonero di
cui sopra, devono essere effettuate nei termini sottoindicati:
1) trattamenti svolti, anche solo in parte, con l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati: dal 1° gennaio al 31 marzo 1998;
2) trattamenti non automatizzati di dati sensibili o attinenti a
determinati provvedimenti giudiziari: dal 1° gennaio al 31 marzo 1998;
3) trattamenti non automatizzati di dati comuni: dal 1° aprile al 30
giugno 1998.
Si
ricorda, inoltre, che per i trattamenti iniziati dal 1° gennaio 1998, la
notificazione deve avvenire prima dell'inizio del trattamento stesso.
La
notificazione non riguarda singoli archivi o banche dati, ma il complesso delle
attività di raccolta e di elaborazione delle informazioni.
Di
regola ciascuna impresa può quindi effettuare una sola notificazione, che non è
soggetta a scadenze temporali, e non va rinnovata qualora restino immutati i
suoi elementi essenziali indicati nel modello.
Di
conseguenza, nelle notificazioni dei trattamenti automatizzati per le quali è
previsto il termine del 31 marzo 1998 possono essere ricompresi per opportuna
economicità anche i trattamenti non automatizzati per i quali è fissato il
termine al 30 giugno 1998.
B) INAIL - CARTELLE ESATTORIALI CON SCADENZA 10 APRILE 1998 –
COMUNICATO DELL'ISTITUTO
La
sede locale dell'INAIL, con comunicato del 10/3/98, ha segnalato allo scrivente
Collegio che l'Esatri, concessionario del servizio di riscossione, ha in corso
di notifica le cartelle esattoriali con scadenza 10 aprile 1998 relative a
premi non pagati nei termini.
Poiché
tra il momento delle elaborazioni centrali utili per la formazione dei ruoli e
quello dell'emissione delle cartelle esattoriali decorrono circa quattro mesi,
può accadere che i titoli iscritti non siano più attuali, in tutto o in parte.
Per
sanare queste situazioni l'Istituto ha provveduto d'ufficio all'emissione delle
lettere di sgravio che possono recare una duplice annotazione apposta con
timbro:
SGRAVIO TOTALE
“LA CARTELLA ESATTORIALE CHE SARA' NOTIFICATA ENTRO IL 5
APRILE 1998 DEVE RITENERSI ANNULLATA”
In questo caso nessun adempimento è richiesto
all'azienda.
SGRAVIO PARZIALE
“RICEVUTA LA CARTELLA ESATTORIALE, RIVOLGERSI ALL'ESATRI
PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO”
In
questo caso deve essere versata la sola differenza tra l'importo indicato nella
cartella e quello dello sgravio.