MEZZI D'OPERA –
TASSE DI POSSESSO E INDENNIZZO D'USURA PER L'ANNO 1998 – IMPORTI E TERMINE DI
VERSAMENTO
Il Ministero delle
finanze ha approvato le tariffe delle tasse automobilistiche per gli
autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o
superiore a 12 tonnellate (mezzi d'opera) e per i complessi (autotreni e
autoarticolati).
Il termine di
pagamento delle tasse automobilistiche, già prorogato dal 2 al 16 marzo, è
ulteriormente prorogato al 16 aprile 1998.
AUTOCARRI
DI PESO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
Gli importi approvati
per gli autocarri (tabella A del decreto) è distinto per gruppi tariffari
secondo la regione nella quale l'autocarro è immatricolato.
Le tasse
automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a
pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso
complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l'asse motore.
Per il relativo
versamento si fa riferimento alle usuali modalità, salvo quanto più sotto
specificato in caso di riduzioni.
Riduzioni
La tassa è ridotta del
20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a
pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate muniti di sospensione pneumatica
all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente
(art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 43/1997).
Per fruire, la
prima volta, della riduzione di tassa è necessario effettuare i pagamenti
presso gli uffici esattori ACI, consegnando fotocopia della carta di
circolazione.
La presenza delle
sospensioni che danno diritto alla riduzione deve essere annotata sulla
medesima carta di circolazione.
Per l'applicazione
della riduzione, qualora la presenza di sospensione pneumatica o equivalente
non sia annotata sulla carta di circolazione, gli interessati devono avanzare
apposita istanza all'Ufficio provinciale della motorizzazione, al fine di
ottenerne l'aggiornamento.
AUTOTRENI
E AUTOARTICOLATI
Gli importi approvati
per gli autotreni e gli autoarticolati sono unici per tutto il territorio
nazionale e sono indicati nella tabella B del decreto.
La tassa prevista per
la circolazione dei complessi deve essere integrata quando la somma delle tasse
corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita dal
decreto ministeriale per il complesso.
L'integrazione deve
essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio
del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al
pagamento dell'integrazione.
Modalità e
causale dei pagamenti integrativi
I pagamenti
integrativi dovuti per i complessi devono essere effettuati prima della loro
messa in circolazione, mediante versamento presso gli uffici esattori dell'ACI
o presso gli uffici postali utilizzando i bollettini modello CH 8-bis
intestandoli al conto corrente GU 9035 ACI tasse automobilistiche.
Sulla causale del
versamento deve essere riportata la targa della motrice e la classe tariffaria
del complesso.
La ricevuta del
pagamento della tassa di circolazione dei complessi deve essere esibita agli organi
preposti al controllo su strada.
Pagamento
cumulativo
Per i rimorchi e i
semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati
alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse
possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi
annualmente con la Direzione regionale delle entrate, nella misura risultante
dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa
massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi (tariffa F, legge n.
463/1955 - art. 5, comma 41, D.L. n. 953/1982).
INDENNIZZO
DI USURA
I mezzi d'opera, gli
autotreni e gli autoarticolati, eccezionali per massa, ai fini della
circolazione, devono essere muniti di un contrassegno attestante il pagamento
dell'indennizzo di usura previsto dall'art. 34 del Nuovo codice della strada.
L'importo da pagare a
titolo di indennizzo d'usura è pari a quello della tassa di possesso dovuta per
il mezzo d'opera, l'autotreno o l'autoarticolato.
Il pagamento
dell'indennizzo di usura per detti mezzi va effettuato, mediante versamento
dell'importo dovuto, sul c/c postale n. 11618014, intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Viterbo.
Fanno eccezione i
rimorchi degli autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 56 tonnellate destinati al trasporto esclusivo di macchine
operatrici per i quali il versamento dell'indennizzo d'usura deve essere
effettuato nella misura di 7/10 dell'importo complessivamente dovuto e comunicato
annualmente dagli enti proprietari delle strade (la tabella è a disposizione
presso gli Uffici del Collegio) a favore della Regione Lombardia (c/c n.
481275) e nella misura di 3/10 del totale a favore dell'ANAS (c/c n. 408013).
TABELLA
A
AUTOCARRI
DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi
in tonnellate)
2 assi 3 assi 4 o più assi importo annuo importo
mensile
Classe pari
o superiore a inferiore a pari o superiore a inferiore
a pari o superiore a inferiore
a con sospensione pneumatica o
equivalente (a) senza
sospensione pneumatica o equivalente (b) con
sospensione pneumatica o equivalente (c) senza
sospensione pneumatica o equivalente (d)
1 12 15 15 19 462.000 577.000 39.691 49.570
2 19 21 23 25 514.000 643.000 44.158 55.241
3 21 23 25 27 568.000 710.000 48.797 60.997
4 15 638.000 798.000 54.811 68.557
5 23 727.000 909.000 62.457 78.093
6 27 29 816.000 1.020.000 70.103 87.629
7 29 1.040.000 1.300.000 89.347 111.684
TABELLA
B
AUTOTRENI
E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12
TONNELLATE
(pesi
in tonnellate)
2+1 assi 2+2
assi 2+3 assi 3+2 assi 3+3 assi e altre configurazioni importo
minimo annuo importo minimo
mensile
Classe pari
o superiore a inferiore a pari o superiore a inferiore
a pari o superiore a inferiore
a pari o superiore a inferiore
a pari o superiore a inferiore
a con sospensione pneumatica o
equivalente (a) senza sospensione
pneumatica o equivalente (b) con
sospensione pneumatica o equivalente (c) senza
sospensione pneumatica o equivalente (d)
1 12 23 29 338.000 592.000 29.038 50.459
2 29 31 36 40 434.000 648.000 37.285 55.670
3 31 33 36 38 646.000 897.000 55.498 77.062
4 36 38 40 714.000 1.032.000 61.340 88.560
5 38 40 876.000 1.211.000 75.258 104.038
6 33 38 993.000 1.362.000 85.309 117.010
7 40 1.211.000 1.792.000 104.038 158.952