RIFORMA DELLE
SANZIONI TRIBUTARIE – IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO IN VIGORE DAL 1° APRILE
1998
In attuazione della
delega contenuta nella legge finanziaria del 1997 sono stati emanati tre
decreti legislativi che riordinano la disciplina delle sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie (D.Lgs. 471-472-473/97).
Il primo decreto riguarda
le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, il secondo è relativo alle
disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie e, infine, il
terzo riguarda le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
sulla produzione e sui consumi e di altri tributi indiretti.
Le nuove
disposizioni generali in tema di sanzioni si applicano alle violazioni non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data
del 1° aprile 1998.
Dalla stessa data è
abrogata ogni norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché
della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con la nuova
disciplina.
Si riportano di
seguito le principali novità relative al primo dei tre decreti che contiene i
“Principi generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie” rinviando l'approfondimento degli altri decreti a successive
comunicazioni.
Contenuto del
provvedimento
Il decreto legislativo
472/92 prevede, come principali novità:
·
l'unificazione
delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie
ora accorpate in sanzione pecuniaria e/o sanzioni accessorie (articoli 2 e 26);
·
l'introduzione dei
principi di legalità, imputabilità e colpevolezza, con la previsione di
apposite cause di non punibilità, analogamente a quanto già previsto per gli
illeciti penali e per gli illeciti amministrativi diversi da quelli fiscali
(articoli 3, 4, 5 e 6);
·
la riferibilità
della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione anche se ha
agito, in qualità di dipendente o di collaboratore, per conto o nell'interesse
di un'impresa, società o ente (articoli 5, comma 2, 11 e 27);
·
la punibilità di
tutti i soggetti concorrenti nella violazione ovvero dell'autore mediato in
luogo dell'autore materiale (articoli 9 e 10);
·
l'attenuazione
della sanzione nei casi di concorso e di continuazione delle violazioni
(articolo 12);
·
la modifica dell'istituto
del ravvedimento, rendendolo più conveniente (articolo 13);
·
tre diverse
procedure per l'irrogazione delle sanzioni (articoli: 16, 17, 18, 19, 20 e 24);
·
la tipizzazione
delle sanzioni accessorie (articolo 21);
·
la procedura per
l'adozione delle misure cautelari (articolo 22);
·
l'abrogazione delle
norme in contrasto con il decreto legislativo (articolo 29).
Il principio di
legalità
In materia di sanzioni
fiscali non penali il principio di legalità afferma che nessuno può essere
assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima
della commissione della violazione e, salvo diversa previsione di legge,
nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce violazione punibile.
Se la sanzione è già
stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma
non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
Se la legge in vigore
al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole,
salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Personalizzazione
della responsabilità
Uno degli aspetti che
più ha caratterizzato la riforma del sistema sanzionatorio è, senza dubbio,
l'introduzione del principio della responsabilità personale.
Secondo li principio
della colpevolezza, infatti, nelle violazioni punite con sanzioni
amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Responsabilità
di dipendenti e amministratori di società
Se una violazione che
abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal
dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica
nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, ovvero sia commessa dal
dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di
società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio
delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione
o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono
obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il
diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
Presunzione
Fino a prova
contraria, chi ha sottoscritto, ovvero compiuto, gli atti illegittimi si
presume autore della violazione.
Concorso di
persone
Quando la violazione è
commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate
sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente
nell'interesse dei quali hanno agito gli autori della violazione sono obbligati
al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.
Mancanza di dolo
e colpa grave
Quando la violazione
non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso
in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave,
da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni.
Qualora il pagamento
sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite di cento milioni di
lire (art. 5, comma 2, dello stesso decreto), la responsabilità della persona
fisica, della società, dell'associazione o dell'ente rappresentati è limitata
all'eventuale eccedenza.
Per i casi di
violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società,
l'associazione o l'ente rappresentati possono assumere il debito dell'autore
della violazione.
Colpa grave
Si verifica colpa
grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e
non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della
norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza
di elementari obblighi tributari.
Assenza di colpa
L'autore della
violazione non è punibile quando essa è determinata da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle
quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di
informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
Il contribuente, il
sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che
il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità
giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
Non è punibile,
inoltre, chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
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Da organi di stampa
viene portato a conoscenza che il Governo sta predisponendo un provvedimento
legislativo finalizzato a modificare alcuni importanti aspetti dettati dalla
normativa in esame.
Inoltre, il
Ministero delle finanze sta approntando una circolare illustrativa che fornirà
interpretazioni e chiarimenti in ordine alla complessa disciplina.
Si fa riserva,
pertanto, di tornare sull'argomento non appena verranno emanati i provvedimenti
in parola.