SICUREZZA - D.LGVO 494/96 E 626/94 - ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERO DEL
LAVORO
Il Ministero del lavoro con circolare n. 30/98 ha fornito ulteriori
chiarimenti interpretativi in merito ai provvedimenti legislativi riportati in
oggetto.
Tali chiarimenti in gran parte confermano le indicazioni già fornite in
materia. Nel far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario
mensile il testo della circolare in parola si evidenziano qui di seguito gli
argomenti trattati con la nota del Ministero.
1) D.LGVO 494/96
a) Definizione di impianti
Viene ribadito quanto affermato nella precedente circolare del Ministero
del Lavoro n. 41/97 a proposito delle attività di montaggio e smontaggio di
impianti: tali lavori sono soggetti alle norme del D.Lgvo solo per impianti
tecnologici asserviti all'opera edile o di genio civile.
b) Lavori edili eseguiti con proprio personale dipendente
Viene riconfermata l'esclusione dal campo di applicazione del D.Lgvo in
oggetto per i lavori eseguiti all'interno di proprie sedi produttive tramite
proprio personale dipendente.
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c) Attività di sistemazione forestale
Circa le attività di sistemazione forestale soggette al D.lgvo in parola
viene chiarito che le stesse sono solo quelle assimilabili ad operazioni
proprie dei cantieri edili o di genio civile.
d) Appalti pubblici - Piano di sicurezza
Nel caso di appalti pubblici, si riconferma che le disposizioni di cui
all'art. 18 punto 8 della legge n. 55/90 (obbligo di redazione del piano di
sicurezza a carico delle imprese esecutrici) rimangono in vigore unicamente
per gli appalti nei quali il committente non è tenuto alla nomina dei
coordinatori, sui quali il D.Lgvo ha trasferito l'obbligo di redazione del
piano.
e) Norma transitoria art. 19 - Coordinatori
Si conferma che coloro che fruiscono della norma transitoria di cui
all'art. 19 hanno tempo fino al 21 marzo 2000 per seguire il corso delle 60 ore
e che, nell'attesa di frequentare tale corso, possono già svolgere le funzioni
di coordinatore.
f) Linee elettriche
Si chiarisce, agli effetti del rischio particolare di cui all'allegato
II, che i lavori in prossimità di linee elettriche da considerare sono quelli
in prossimità di linee aeree a conduttori nudi.
g) Sanzioni di cui all'art. 22
Si conferma che, in caso di infrazioni a specifiche norme di legge -
ancorché richiamate nel piano di sicurezza - si applica la sola sanzione
specifica e non già quella di cui all'art. 22 del D.Lgvo 494/96.
h) Apparato sanzionatorio
Viene estesa in via definitiva l'applicazione delle procedure di cui al
D.Lgvo n. 758/94 anche alle infrazioni
al D.Lgvo 494/96.
2) D.LGVO 626/94
Oltre ad
indicazioni relative ai collaboratori familiari, ai lavoratori con rapporto
contrattuale di portierato e ai dispositivi speciali di correzione per
videoterminalisti, si affronta il tema della formazione per chiarire che
"per le attività già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgvo n.
626/94, non scatta automaticamente e indiscriminatamente l'obbligo del datore
di lavoro di procedere alla formazione di tutti i lavoratori già assunti a tale
data".