A) INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 11 MARZO 1998

B) ADDIZIONALE REGIONALE I.R.Pe.F. - TRATTENUTE DI IMPORTO MINIMO - MODALITA' DI VERSAMENTO

C) APPRENDISTATO DURATA DEL CONTRATTO - ART. 16 LEGGE 196/97 - NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

D) LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MARZO 1998

 

 

 

A) INPS - INAIL - Tasso degli interessi di differimento e misura sanzioni civili dall'11 marzo 1998

La Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo u.s. ha pubblicato il testo del D.M. 5 marzo 1998 con il quale è stato fissato,  nella misura del 14,25% a decorrere dall'11 marzo 1998, il tasso degli interessi per il differimento e per la rateazione del pagamento dei contributi e dei premi assicurativi.

Correlativamente e con la medesima decorrenza dall'11 marzo 1998 sono variate le aliquote delle somme aggiuntive, o sanzioni civili, per l'omissione dei contributi e dei premi suddetti. Per le inadempienze rilevabili dalle registrazioni e dalle denunce obbligatorie, l'aliquota risulta del 17,25%; per quelle connesse ad oggettive incertezze interpretative, l'aliquota è pari al 14,25%. Per le evasioni connesse a registrazioni e denunce obbligatorie omesse, o non conformi al vero, l'aliquota è pari al 17,25% ad anno, alla quale si aggiunge una sanzione "una tantum", da un minimo del 50% ad un massimo del 100% dell'importo dei contributi o premi dovuti.

 

B) Addizionale regionale I.R.Pe.F. - Trattenute di importo minimo - Modalità di versamento

Il Ministero delle finanze, con propria nota Prot. 1998/21572 ha istituito il nuovo codice tributo 3815 denominato "Addizionale regionale all'I.R.PE.F. - Sostituto d'imposta  - Trattenuta di importo minimo".

Come noto, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'art.50 del decreto legislativo n. 446/1997, deve essere trattenuta dai sostituti d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, sulla retribuzione imponibile del lavoratore soggetta a tassazione ordinaria, al netto degli oneri deducibili. Per il versamento dell'addizionale in parola da parte dei datori di lavoro è stato a suo tempo istituito il codice tributo 3802 denominato "Addizionale regionale all'I.R.PE.F. - Sostituto d'imposta" (cfr. nota supplemento n° 3 al Notiziario n° 2/98).

Può tuttavia accadere che, al momento dell'effettuazione del conguaglio, la trattenuta operata dai datori di lavoro a titolo di addizionale I.R.PE.F. sia di importo inferiore al compenso minimo spettante al concessionario o alla banca delegata.

In tali casi, al fine di evitare singoli pagamenti di importi inferiori al predetto compenso, gli importi trattenuti nel corso dell'anno potranno essere versati cumulativamente, in unica soluzione, utilizzando il codice di nuova istituzione 3815, tra il 1° e il 15 gennaio dell'anno successivo. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento è il mese di dicembre, seguito dall'indicazione dell'anno nel corso del quale sono state effettuate le trattenute.

 

C) Apprendistato durata del contratto - Art. 16 legge 196/97 - Nota del Ministero del Lavoro

L'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ha introdotto novità di rilievo alla disciplina legislativa dell'apprendistato (cfr. nota supplemento n. 5 al Notiziario mensile n. 7/97).

Una delle modifiche apportate concerne la durata del contratto di apprendistato. E' infatti previsto che la stessa non può essere superiore a quella stabilita per le categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a 18 mesi.

In data 16 marzo, la Direzione Generale Rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro ha diramato un telefax alle proprie unità periferiche, contenente istruzioni in materia di durata dei rapporti di apprendistato.

In particolare, il Dicastero si è espresso nel senso che, in base alla gerarchia delle fonti, i rapporti di apprendistato stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di cui in oggetto, non possono avere durata inferiore a 18 mesi.

Infatti, nel caso di normative contrattuali che prevedano limiti di durata diversi da quelli indicati dalla legge di cui sopra, il dettato normativo prevale su quello contrattuale.

Tale previsione, pertanto, riguarda anche i rapporti di apprendistato stipulati a seguito della legge n. 196/97 ed attualmente in corso, comportando ciò l'automatico adeguamento della loro durata minima  ai suddetti 18 mesi.

Alla luce delle citate istruzioni del Ministero, l'A.N.C.E. ha comunicato che per la categoria degli impiegati dell'edilizia, a modifica di quanto previsto nel c.c.n.l. 5 luglio 1995, la durata dell'apprendistato è stabilita in 18 mesi anche per i rapporti di apprendistato in atto.

Resta comunque fermo, per l'ulteriore semestre, il previsto trattamento economico nella misura del 60% della retribuzione spettante all'impiegato di 3ª categoria.

Non subisce invece alcuna modifica la normativa contrattuale del settore per la categoria operai, in quanto è prevista una durata rientrante nei limiti fissati dalla suddetta legge n. 196/97.

 

D) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di marzo 1998

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di marzo 1998 è risultato pari a 107,1.

Pertanto dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1997 e quello di marzo 1998 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di marzo 1998 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1997 è pari a:

 

1,007975

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