A) INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E
MISURA SANZIONI CIVILI DAL 11 MARZO 1998
B) ADDIZIONALE REGIONALE I.R.Pe.F. - TRATTENUTE DI IMPORTO
MINIMO - MODALITA' DI VERSAMENTO
C) APPRENDISTATO DURATA DEL CONTRATTO - ART. 16 LEGGE 196/97
- NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
D) LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI
MARZO 1998
A) INPS - INAIL - Tasso degli interessi di
differimento e misura sanzioni civili dall'11 marzo 1998
La
Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo u.s. ha pubblicato il testo del D.M. 5
marzo 1998 con il quale è stato fissato, nella misura del 14,25% a decorrere dall'11 marzo 1998, il
tasso degli interessi per il differimento e per la rateazione del pagamento dei
contributi e dei premi assicurativi.
Correlativamente
e con la medesima decorrenza dall'11 marzo 1998 sono variate le aliquote delle
somme aggiuntive, o sanzioni civili, per l'omissione dei contributi e dei premi
suddetti. Per le inadempienze rilevabili dalle registrazioni e dalle denunce
obbligatorie, l'aliquota risulta del 17,25%; per quelle connesse ad oggettive
incertezze interpretative, l'aliquota è pari al 14,25%. Per le evasioni
connesse a registrazioni e denunce obbligatorie omesse, o non conformi al vero,
l'aliquota è pari al 17,25% ad anno, alla quale si aggiunge una sanzione
"una tantum", da un minimo del 50% ad un massimo del 100%
dell'importo dei contributi o premi dovuti.
B) Addizionale regionale I.R.Pe.F. - Trattenute di
importo minimo - Modalità di versamento
Il
Ministero delle finanze, con propria nota Prot. 1998/21572 ha istituito il
nuovo codice tributo 3815 denominato "Addizionale regionale
all'I.R.PE.F. - Sostituto d'imposta -
Trattenuta di importo minimo".
Come
noto, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
istituita dall'art.50 del decreto legislativo n. 446/1997, deve essere
trattenuta dai sostituti d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno o di
fine rapporto, sulla retribuzione imponibile del lavoratore soggetta a
tassazione ordinaria, al netto degli oneri deducibili. Per il versamento
dell'addizionale in parola da parte dei datori di lavoro è stato a suo tempo istituito
il codice tributo 3802 denominato "Addizionale regionale all'I.R.PE.F. -
Sostituto d'imposta" (cfr. nota supplemento n° 3 al Notiziario n° 2/98).
Può
tuttavia accadere che, al momento dell'effettuazione del conguaglio, la
trattenuta operata dai datori di lavoro a titolo di addizionale I.R.PE.F. sia
di importo inferiore al compenso minimo spettante al concessionario o alla
banca delegata.
In tali
casi, al fine di evitare singoli pagamenti di importi inferiori al predetto
compenso, gli importi trattenuti nel corso dell'anno potranno essere versati
cumulativamente, in unica soluzione, utilizzando il codice di nuova istituzione
3815, tra il 1° e il 15 gennaio dell'anno successivo. Il periodo di
riferimento da riportare sui modelli di versamento è il mese di dicembre,
seguito dall'indicazione dell'anno nel corso del quale sono state effettuate le
trattenute.
C) Apprendistato durata del contratto - Art. 16 legge
196/97 - Nota del Ministero del Lavoro
L'art. 16
della legge 24 giugno 1997 n. 196 ha introdotto novità di rilievo alla
disciplina legislativa dell'apprendistato (cfr. nota supplemento n. 5 al
Notiziario mensile n. 7/97).
Una delle
modifiche apportate concerne la durata del contratto di apprendistato. E'
infatti previsto che la stessa non può essere superiore a quella stabilita per
le categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
comunque non inferiore a 18 mesi.
In data
16 marzo, la Direzione Generale Rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro ha
diramato un telefax alle proprie unità periferiche, contenente istruzioni in
materia di durata dei rapporti di apprendistato.
In
particolare, il Dicastero si è espresso nel senso che, in base alla gerarchia
delle fonti, i rapporti di apprendistato stipulati successivamente all'entrata
in vigore della legge di cui in oggetto, non possono avere durata inferiore a
18 mesi.
Infatti,
nel caso di normative contrattuali che prevedano limiti di durata diversi da
quelli indicati dalla legge di cui sopra, il dettato normativo prevale su quello
contrattuale.
Tale
previsione, pertanto, riguarda anche i rapporti di apprendistato stipulati a
seguito della legge n. 196/97 ed attualmente in corso, comportando ciò
l'automatico adeguamento della loro durata minima ai suddetti 18 mesi.
Alla
luce delle citate istruzioni del Ministero, l'A.N.C.E. ha comunicato che per la
categoria degli impiegati dell'edilizia, a modifica di quanto previsto nel
c.c.n.l. 5 luglio 1995, la durata dell'apprendistato è stabilita in 18 mesi
anche per i rapporti di apprendistato in atto.
Resta
comunque fermo, per l'ulteriore semestre, il previsto trattamento economico
nella misura del 60% della retribuzione spettante all'impiegato di 3ª
categoria.
Non
subisce invece alcuna modifica la normativa contrattuale del settore per la categoria
operai, in quanto è prevista una durata rientrante nei limiti fissati dalla
suddetta legge n. 196/97.
D) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di marzo 1998
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di marzo 1998 è risultato pari a 107,1.
Pertanto
dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1997 e quello di marzo 1998
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
marzo 1998 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1997 è pari a:
1,007975
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