DENUNCIA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO- OBBLIGO E SANZIONE PER L'OMISSIONE

 

Come è noto l'art. 21 della legge 264/1949 prevede l'obbligo per le imprese di comunicare entro cinque giorni al competente ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. Il competente Ufficio destinatario di tali comunicazioni è attualmente la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego, che in esito alla Legge n. 56/1987 ha sostituito l'Ufficio di Collocamento, già regolato dalle previgenti disposizioni della Legge n. 264/1949.

Quanto sopra per l'obbligo della comunicazione. Per la sanzione, i datori di lavoro con non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'art. 21, primo comma (i cinque giorni sopra indicati), la cessazione del rapporto di lavoro, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato: (art. 27, comma 3, Legge n. 264/1949, nel testo introdotto dall'art. 26, 1º comma, Legge n. 56/1987).

La sanzione amministrativa può essere estinta con il pagamento di una somma in misura ridotta pari a Lire 100.000, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16, Legge n. 689/1981).

Per l'adempimento in parola, presso le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego sono in uso gli appositi moduli MOD. C/CRL. È consigliabile effettuarne la consegna a mani, facendosi restituire copia con data e firma per ricevuta (o documento equipollente), ovvero provvedere all'invio a mezzo di lettera raccomandata, preferibilmente con avviso di ricevimento.

Il termine di cinque giorni si intende riferito all'inoltro della comunicazione, nel senso che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo - che è a carico delle imprese - è data con la dimostrazione dell'invio della comunicazione entro i cinque giorni successivi a quello di cessazione del rapporto.

Le regole sopra esposte riguardano la disciplina del collocamento ordinario. Per il collocamento obbligatorio deve rammentarsi che "in caso di licenziamento l'azienda … è tenuta a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (ora Direzione Provinciale del Lavoro) per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria" (art. 10, comma 4, Legge 2 aprile 1968, n. 482).

In caso di omissione "si applica l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000" (art. 23, comma 3, Legge n. 482/1968, importo così elevato a norma dell'art. 113, Legge n. 689/1981).

La contravvenzione può essere estinta con il pagamento della somma determinata dal Prefetto tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista, con la possibilità per la predetta Autorità di ridurre l'importo sino alla metà, ma comunque non al di sotto del limite minimo indicato (procedimento per la definizione in sede amministrativa delle contravvenzioni previste dalla richiamata Legge n. 482/1968: art. 24 della Legge da ultimo citata).

Poiché per tale adempimento non è stato predisposto modulo alcuno dal Ministero, la comunicazione potrà essere redatta su carta intestata dell'azienda; per il computo del termine e le modalità materiali della comunicazione stessa, valgono le indicazioni fornite in precedenza con riferimento alle assunzioni ordinarie.