DENUNCIA
DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO- OBBLIGO E SANZIONE PER L'OMISSIONE
Come è noto l'art. 21 della legge 264/1949 prevede l'obbligo per
le imprese di comunicare entro cinque giorni al competente ufficio, il nome e
la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto
di lavoro. Il competente Ufficio destinatario di tali comunicazioni è
attualmente la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego, che in esito alla Legge
n. 56/1987 ha sostituito l'Ufficio di Collocamento, già regolato dalle
previgenti disposizioni della Legge n. 264/1949.
Quanto sopra per l'obbligo della comunicazione. Per la sanzione, i
datori di lavoro con non comunicano alla commissione circoscrizionale per
l'impiego, nei termini di cui all'art. 21, primo comma (i cinque giorni sopra
indicati), la cessazione del rapporto di lavoro, sono soggetti al pagamento
della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni
lavoratore interessato: (art. 27, comma 3, Legge n. 264/1949, nel testo
introdotto dall'art. 26, 1º comma, Legge n. 56/1987).
La sanzione amministrativa può essere estinta con il pagamento di
una somma in misura ridotta pari a Lire 100.000, entro il termine di sessanta
giorni dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16, Legge n.
689/1981).
Per l'adempimento in parola, presso le Sezioni Circoscrizionali
per l'Impiego sono in uso gli appositi moduli MOD. C/CRL. È consigliabile
effettuarne la consegna a mani, facendosi restituire copia con data e firma per
ricevuta (o documento equipollente), ovvero provvedere all'invio a mezzo di
lettera raccomandata, preferibilmente con avviso di ricevimento.
Il termine di cinque giorni si intende riferito all'inoltro della
comunicazione, nel senso che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo -
che è a carico delle imprese - è data con la dimostrazione dell'invio della
comunicazione entro i cinque giorni successivi a quello di cessazione del
rapporto.
Le regole sopra esposte riguardano la disciplina del collocamento
ordinario. Per il collocamento obbligatorio deve rammentarsi che "in caso
di licenziamento l'azienda … è tenuta a darne comunicazione, nel termine di
dieci giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
(ora Direzione Provinciale del Lavoro) per la sostituzione del lavoratore
licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria" (art. 10,
comma 4, Legge 2 aprile 1968, n. 482).
In caso di omissione "si applica l'ammenda da lire 15.000 a
lire 150.000" (art. 23, comma 3, Legge n. 482/1968, importo così elevato a
norma dell'art. 113, Legge n. 689/1981).
La contravvenzione può essere estinta con il pagamento della somma
determinata dal Prefetto tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista,
con la possibilità per la predetta Autorità di ridurre l'importo sino alla
metà, ma comunque non al di sotto del limite minimo indicato (procedimento per
la definizione in sede amministrativa delle contravvenzioni previste dalla
richiamata Legge n. 482/1968: art. 24 della Legge da ultimo citata).
Poiché per tale adempimento non è stato predisposto modulo alcuno
dal Ministero, la comunicazione potrà essere redatta su carta intestata
dell'azienda; per il computo del termine e le modalità materiali della
comunicazione stessa, valgono le indicazioni fornite in precedenza con
riferimento alle assunzioni ordinarie.