RIFIUTI -
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) - PRESENTAZIONE DELLA
DENUNCIA ENTRO IL 30 APRILE 1998
Sulla
Gazzetta Ufficiale n.58 dell'11 marzo 1998 è stata pubblicata la circolare
n.3434/C del Ministero dell'Industria con la quale sono state impartite le
istruzioni per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti nell'anno
1997.
Si
ritiene utile riportare di seguito le nuove procedure da osservare per la
denuncia di cui all'oggetto.
MODULISTICA
La
denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica approvata l'anno
scorso con il D.P.C.M. del 21-03-97, denominata modello unico di dichiarazione
(M.U.D.) o “740 ecologico” e previsto dall'art. 6 della Legge n.70/1994.
I modelli
sono reperibili gratuitamente presso lo sportello ambiente della C.C.I.A.A. di
Brescia (Quadriportico Piazza Vittoria, 2) oppure presso gli uffici del
Collegio Costruttori.
Si
ricorda che per la denuncia non si possono utilizzare le stampe effettuate con
i software di compilazione.
CODICI
DEI RIFIUTI
Rispetto
all'anno scorso é obbligatorio utilizzare i codici dei rifiuti del Catalogo
Europeo Rifiuti (C.E.R.).
Ai fini
della classificazione del rifiuto non sarà più necessario barrare le caselle
“rifiuto speciale” o “rifiuto tossico nocivo” in quanto la codifica del
suddetto Catalogo Europeo dei Rifiuti individua in maniera univoca il rifiuto
medesimo e le sue caratteristiche di pericolosità.
SCADENZA
Il M.U.D.
deve essere presentato entro il 30 aprile 1998 ed è riferito alle
quantità prodotte, smaltite o gestite nel 1997.
SOGGETTI
OBBLIGATI - (art. 11, comma 3, del D.Lvo n. 22/97)
Deve
presentare la denuncia:
1)
chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti;
2) i
commercianti e gli intermediari di rifiuti;
3) chiunque
svolge, con impianti, le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
4) le
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
5) le
imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni
industriali o artigianali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d), g);
6) chi,
pur non avendo prodotto rifiuti nel 1997, ha smaltito una giacenza.
ESCLUSIONI
I rifiuti
speciali non pericolosi derivanti dalle attività di costruzioni e demolizioni,
compresa la costruzione di strade (fresato), catalogati nella categoria 170000
del C.E.R., sono esclusi dal M.U.D.. Tale esclusione, che emerge dal combinato
disposto degli articoli 7, comma 3, lettera b) ed art. 11, comma 3 del D.Lvo
n.22/97, come modificato dal D.Lvo n.389/97, viene confermata anche dalla
sopracitata circolare del Ministero dell'Industria.
Sono
altresì esclusi, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i
piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che
non hanno più di tre dipendenti.
Si
ricorda, inoltre, che nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i
medesimi al Servizio Pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal
gestore del servizio.
CODICI
RIFIUTO
I rifiuti
conferiti a soggetti autorizzati, per lo smaltimento o il trattamento, che
potrebbero riguardare il settore edile sono:
- RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DAGLI SCAVI. Sono
pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D
sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lvo n. 22/97 modificato dal D.Lvo n.
389/97
- IMBALLAGGI IN GENERE (classificati rifiuti
speciali non pericolosi, assimilabili ai rifiuti solidi urbani) es. cellophane,
plastica ecc. - codice europeo 150106
- OLI ESAUSTI (classificati rifiuti pericolosi) -
codice europeo 130202
- FILTRI ESAUSTI (classificati rifiuti speciali non
pericolosi) - codice europeo 150201
- PASTIGLIE FRENI USURATE (classificate rifiuti
speciali non pericolosi) - codice europeo 160199
- ACCUMULATORI ESAUSTI (classificati rifiuti
pericolosi) provenienti dalla sostituzione diretta delle batterie dei veicoli -
codice europeo 160601
- FANGHI DA TRATTAMENTO (classificati rifiuti
speciali non pericolosi) es. provenienti dal convogliamento delle acque di
lavaggio degli automezzi - codice europeo 070602
- FANGHI DI SERBATOI SETTICI (classificati rifiuti
speciali non pericolosi) es. spurgo fosse biologiche e pozzi neri - codice
europeo 200304
- MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (classificati rifiuti
speciali non pericolosi) es. provenienti dalla rimozione dalle lastre di
copertura in cemento-amianto - codice europeo 170105
- PNEUMATICI USATI (classificati rifiuti speciali non
pericolosi) - codice europeo 160103
- RIFIUTI COMPOSTABILI (classificati rifiuti speciali
non pericolosi) es. provenienti dalla manutenzione del verde pubblico - codice
europeo 200201
- RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE PUBBLICHE
(classificati rifiuti speciali non pericolosi) - codice europeo 200203
DESTINATARIO
DELLA DENUNCIA
Ai sensi
dell'art. 2 della Legge 25 gennaio 1994, n.70, la denuncia deve essere
presentata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della
Provincia dove è situata l'unità locale (luogo di produzione) alla quale la
dichiarazione si riferisce.
CANTIERI
EDILI
Ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 22/1997 é inteso
per “luogo di produzione” uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si
svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
Si
segnala, però, che sul B.U.R.L. del 6 febbraio 1998, n. 9, é stata pubblicata
la circolare n.4 del 26 gennaio 1998 che precisa che deve intendersi: “... come
luogo di produzione anche la sede legale od operativa ove vengono depositati i
rifiuti derivanti dall'attività svolta dal soggetto al di fuori della propria
sede (es. manutenzioni, ecc.)...”.
Come
precisato dalla citata circolare della Regione Lombardia le imprese edili
possono pertanto effettuare un solo M.U.D. per i rifiuti prodotti sul
territorio nazionale indicando nella sezione anagrafica (SA1) nella casella
“sede unità locale” i dati indicati precedentemente nella casella “sede
legale”.
Nella
sezione rifiuti (R1/2) si dovrà quindi barrare la casella “rifiuto prodotto
fuori dell'unita' locale” ed indicare a fianco la quantità totale prodotta nel
1997 del rifiuto.
Si dovrà
indicare inoltre nel riquadro della sezione rifiuti (R1/2) il numero totale dei
moduli RE che si allegheranno al M.U.D..
Si
dovranno invece compilare tanti moduli RE quanti sono i Comuni dove si è
prodotto il rifiuto (es. imballaggi ecc.) e numerarli progressivamente.
E'
consentito l'accorpamento delle quantità di rifiuti prodotti da più cantieri
solo se questi ultimi sono ubicati nel medesimo Comune.
Ovviamente
la somma delle singole quantità prodotte e indicate con i moduli RE devono
corrispondere alla quantità totale prodotta e indicata nella sopracitata
sezione rifiuti (R1/2).
MODALITA'
DI PRESENTAZIONE
La
dichiarazione può essere presentata sia utilizzando il modulo cartaceo sia
utilizzando un supporto magnetico.
Il M.U.D.
deve essere presentato mediante la consegna diretta agli uffici della C.C.I.A.A.
(verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna) oppure spedito per mezzo di
raccomandata senza ricevuta di ritorno allegando nell'apposita busta
l'attestazione di pagamento dei seguenti diritti di segreteria che, rispetto
all'anno scorso, non sono variati:
- lire
30.000 se si è utilizzato il M.U.D. cartaceo;
- lire
20.000 se si è utilizzato il M.U.D informatico.
Il numero
di conto corrente postale da utilizzare per effettuare il versamento del
“diritto di segreteria” alla Camera di Commercio di Brescia é: 330258 intestato
a “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Via Einaudi, 23 -
25121 Brescia” indicando nella casuale del bollettino di versamento:
- il
codice fiscale del dichiarante (impresa);
- la
dicitura “diritti di segreteria M.U.D. (legge 70/94)”;
- anno
1998.
Le
denunce devono essere firmate dal Legale rappresentante oppure da un soggetto
che abbia ottenuto la delega/procura con poteri di firma e rappresentanza
sociale a tale scopo.
Si
ricorda che le buste sono predisposte per contenere un solo M.U.D. e devono
essere consegnate o spedite chiuse.
Inoltre
sulla busta è necessario indicare:
·
l'anno
della dichiarazione
·
il
codice fiscale, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa, oltre al tipo di
dichiarazione (supporto cartaceo o supporto magnetico).
Nel caso
di dichiarazione presentata su supporto magnetico deve essere indicato il
numero totale delle dichiarazioni multiple e il numero di supporti magnetici.
REGISTRI
DI CARICO/SCARICO DEI RIFIUTI
Considerato
che i dati da riportare nel M.U.D. sono desunti dai registri di carico e
scarico, si ricorda di utilizzare, nelle registrazioni dei rifiuti, i codici
europei.
I rifiuti
provenienti da demolizioni, costruzioni (compresa la costruzione di strade) e
scavi non pericolosi, conferiti in discariche autorizzate, non sono soggetti
alla registrazione sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 12 del
D.Lvo 5-2-97, n. 22.
Diversamente
i rifiuti pericolosi che derivano delle sopracitate attività sono soggetti alla
registrazione sul citato registro.
SUBAPPALTI
La
denuncia M.U.D. deve essere effettuata da colui che produce i rifiuti nello
svolgimento della sua attività e, pertanto, nell'ambito dello stesso cantiere,
i subappaltatori hanno l'obbligo di denunciare i rifiuti prodotti per la parte
di lavoro che hanno eseguito (es. rimozione lastre in cemento-amianto ecc.).
OLI
E FILTRI ESAUSTI
I
produttori dei sopracitati rifiuti che hanno smaltito detti rifiuti tramite un
terzo autorizzato (trasportatore autorizzato anche a effettuare lo stoccaggio
provvisorio), devono compilare il modulo RC.
Se i
sopracitati rifiuti invece sono stati conferiti a una ditta autorizzata solo ad
effettuare il trasporto, è necessario compilare il modulo TE.
Per le
officine interne, se queste ultime non sono ubicate nella stessa sede legale
dell'impresa, è necessario effettuare un apposito M.U.D.
Si
ricorda che per effetto del D.Lvo n.22/1997 l'olio esausto è ora classificato
rifiuto pericoloso e pertanto l'impresa produttrice non può più effettuare il
trasporto in conto proprio.
SCHEDA
RIF (R1/2)
Questa
scheda deve essere compilata per ogni singola tipologia di rifiuto.
Per
quanto riguarda i rifiuti relativi alle attività di:
-
“deposito preliminare” (stoccaggio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni di smaltimento indicate nei punti da D1 a D14 dell'allegato “B” del
D.Lvo n. 22/1997);
- “messa
in riserva” (stoccaggio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di
recupero indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato “C” del D.Lvo n.
22/4997);
-
“deposito temporaneo”, (il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
andranno
dichiarati nel campo “stoccaggio provvisorio” della scheda RIF, indicandone la
giacenza al 31 dicembre 1997.
MODULO
RT
Deve
essere compilato solo da coloro che esercitano impianti di smaltimento o
recupero dei rifiuti.
MODULO
RC
Deve
essere compilato dalle imprese che hanno prodotto un rifiuto (es. imballaggi) e
che è stato trasportato direttamente in centri di stoccaggio o centri di
cernita autorizzati.
IMBALLAGGI
IN GENERE
Se i
rifiuti sono stati prodotti in più cantieri ubicati nella medesima provincia e
regolarmente registrati sul registro di carico e scarico e trasportati presso
il magazzino per il successivo conferimento in centri di stoccaggio o centri di
cernita autorizzati è necessario compilare un apposito M.U.D., indicando nella
sezione anagrafica (SA1) come sede dell'unità locale l'ubicazione del magazzino
solo se quest'ultimo non è ubicato nella stessa sede legale dell'impresa.
Se invece
è stato aperto un registro di carico/scarico apposta per il cantiere, la sede
dell'unità locale da indicare sarà, ovviamente, il cantiere.
SANZIONI
Ai sensi
dell'art. 52, 1° comma, del D.Lvo n. 22/1997 e successivo D.Lvo n. 389/1997,
chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero
la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Per
effetto della Legge 24-11-1981, n. 689, art. 16, la sopracitata sanzione
amministrativa pecuniaria viene quantificata in Lire 10 milioni (doppio del
minimo o 1/3 del massimo).
Se la
comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25-1-94, n.70, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Per
effetto della Legge 24-11-1981, n.689, art. 16, la sopracitata sanzione
amministrativa pecuniaria viene quantificata in Lire 100.000 (doppio del minimo
o 1/3 del massimo).
Chiunque
omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e
scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il
registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
Chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui
all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale
nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto.
Se le
indicazioni di cui sopra sono formalmente incomplete o inesatte ma contengano
tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per
legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a lire tre milioni. La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione
o di mancato invio alle autorità competenti dei registri di cui all'articolo
12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.
Il
materiale proveniente dalla scarifica del manto stradale, mediante fresatura a
freddo, é classificato materia prima se il detentore non se ne disfi oppure non
abbia l'obbligo di disfarsene (art.6, c.1, lett.a). Pertanto, se il materiale
“fresato” non viene abbandonato dal produttore, ma viene riutilizzato dallo
stesso come stabilizzante per sottofondi stradali oppure riutilizzato in
impianti per la produzione di conglomerati bituminosi non è soggetto a denuncia
M.U.D..
Se,
viceversa, avvenisse la fase di abbandono da parte del produttore il materiale
fresato acquisirebbe la classificazione di rifiuto speciale (con l'obbligo
dell'emissione del formulario di identificazione nelle fasi di trasporto, ma
con l'esclusione dei registri di carico/scarico e della denuncia annuale M.U.D.).
Sono
esclusi, inoltre, i materiali non pericolosi provenienti da scavi perché
classificati materie prime e, pertanto, non rientrano nella definizione
giuridica di “rifiuto” di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).