15 APRILE 1998 - RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

 

 

In data 15 aprile 1998 tra il Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

Con la riserva di tornare più compiutamente su tutte le parti, anche normative, del suddetto verbale di accordo, qui di seguito si forniscono le prime indicazioni di più immediato e diretto interesse per le imprese.

1) OPERAI

a) Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore resta ferma negli importi in vigore al 31.3.1998.

b) Elemento Economico Territoriale

Si tratta del nuovo trattamento economico che le parti, ai sensi dell'art.39 del c.c.n.l. 5.7.1995, possono definire a livello provinciale.

E' una voce retributiva con particolari caratteristiche di possibile variabilità nell'arco di vigenza del contratto in quanto è correlata alla valutazione che le parti firmatarie il contratto sono tenute ad effettuare alla fine di ogni anno.

Sul punto peraltro si forniranno ulteriori e più compiute notizie in prossime occasioni.

Per l'anno in corso le quote orarie dell'Elemento economico territoriale sono così fissate, con decorrenza 1° aprile 1998:

OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di IV livello                                              £.         361,03

Operaio specializzato                                          £.         335,26

Operaio qualificato                                              £.         301,72

Operaio comune                                                  £.         257,88

OPERAI DISCONTINUI

Custode                                                                 £.         232,09

Custode con alloggio                                           £.         206,30

Della nuova voce retributiva si deve tenere conto per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali (CAPE, TFR, lavoro supplementare e straordinario, integrazione trattamento malattia ed infortunio, indennità trasferta, indennità lavori disagiati etc.).

Questo nuovo elemento di retribuzione deve essere tenuto distinto in vista di un particolare regime contributivo cui lo stesso è sottoposto ai sensi della legge 23 maggio 1997, n.135. Su questo particolare aspetto si fa riserva di fornire con tempestività le necessarie indicazioni operative.

c)  Mensa ed indennità sostitutiva

L'indennità sostitutiva di mensa è così fissata:

dal 1° aprile 1998:                        £.         8.700= giornaliere

dal 1° gennaio 1999:                   £.         9.200= giornaliere

Nel caso di servizio di mensa, comunque attuato, il concorso dell'impresa al costo complessivo è fissato nella misura di 4/5 e con i limiti massimi:

dal 1° aprile 1998                         £.         15.000=

dal 1° gennaio 1999                    £.         18.000=

Con l'occasione si ricorda che l'indennità sostitutiva di mensa nonchè il servizio relativo sono totalmente esenti ai fini contributivi e fiscali.

d) CASSA ASSIstenziale Paritetica  EDILE (CAPE)

Il verbale di accordo del 15 aprile 1998 ha apportato alcune importanti modifiche che entreranno comunque in vigore dal 1° ottobre 1998.

Denunce e versamenti

Dalla suddetta data:

- la denuncia dei lavoratori, delle ore e dei relativi salari deve essere effettuata con cadenza mensile

- il versamento dei contributi e quote deve essere effettuato con cadenza bimestrale. E' soppressa la facoltà di scegliere la cadenza semestrale

- gli interessi per tardivo versamento sono fissati nella misura dell'8% annuo.

Contributi

Sempre dal 1° ottobre 1998 si effettueranno  trasferimenti di quote contributive tra alcune voci.

Il contributo per l'APE straordinaria passa dall'1.40% all'1%.

Il contributo per l'acquisto delle calzature da lavoro passa dallo 0,25% allo 0,20%.

Il contributo per l'APE ordinaria passa dal 4,60% al 5,05%.

Come si può facilmente evincere si tratta soltanto di trasferimenti: la sommatoria dei contributi da versare alla CAPE non ha subito modifiche.

2) IMPIEGATI

a) Premio di produzione

Il premio di produzione resta fermo negli importi in vigore al 31.3.1998.

b) Elemento Economico Territoriale

Sulle caratteristiche della voce retributiva in parola si invia a quanto già esplicitato per gli operai.

Si riportano qui di seguito le misure mensili in vigore dal 1° aprile 1998.

Quadri e 1ª cat. super                              £.         89.225= mensili

1ª cat.                                                         £.         80.303= mensili

2ª cat.                                                         £.         66.919= mensili

Impiegato di IV livello                               £.         62.458= mensili

3ª cat.                                                         £.         58.000= mensili

4ª cat.                                                         £.         52.197= mensili

4ª cat. 1° impiego                                     £.         44.613= mensili

c) Indennità di mensa ed indennità di trasporto

Con il verbale di accordo più volte citato, a decorrere dal 1° aprile 1998, sono state apportate significative modifiche, anche normative, alle indennità di mensa e di trasporto.

Le due indennità sono fissate in valori giornalieri e devono essere erogate soltanto per i giorni di effettiva presenza.

E' chiaro quindi che le indennità di cui si parla non devono essere erogate per i giorni di assenza per malattia, infortunio, ferie, permessi retribuiti e no, maternità etc..

Se il dipendente è presente per tutti i giorni lavorativi del periodo di paga, le indennità sono corrisposte in misura mensile.

La nuova determinazione delle indennità di mensa e di trasporto comporta che le stesse non vengono erogate per le mensilità aggiuntive (13ª, 14ª ed eventuale 15ª premio di fedeltà).

L'indennità di mensa è così fissata:

- dal 1° aprile 1998:                     £. 7.338 giornaliere o £. 161.000= mensili

- dal 1° gennaio 1999:                 £. 7.838 giornaliere o £. 172.000= mensili

L'indennità di trasporto è fissata dal 1° aprile 1998 in £. 1.590 giornaliere o £. 35.000= mensili.

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo integrativo e correttivo del D.Lgs n.314/97, l'esclusione dell'indennità di mensa degli impiegati dalla base imponibile, ai fini contributivi e fiscali, è confermato esclusivamente per quelli addetti ai cantieri

Per gli impiegati di sede la stessa indennità è invece totalmente imponibile, sia ai fini contributivi che fiscali.

Sull'argomento peraltro si fa riserva di ulteriori informazioni alla luce delle istruzioni in corso di diramazione da parte dei competenti organi.

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In allegato si inviano le tabelle dei salari e degli stipendi ed i prospetti per l'erogazione delle indennità integrative di malattia, anche professionale, ed infortunio.

Si fa invece riserva di inviare entro breve termine il costo della mano d'opera.