15 APRILE 1998
- RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
In data 15
aprile 1998 tra il Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è
stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto
collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 5 luglio 1995.
Con la riserva
di tornare più compiutamente su tutte le parti, anche normative, del suddetto
verbale di accordo, qui di seguito si forniscono le prime indicazioni di più
immediato e diretto interesse per le imprese.
1) OPERAI
a) Indennità
territoriale di settore
L'indennità
territoriale di settore resta ferma negli importi in vigore al 31.3.1998.
b) Elemento
Economico Territoriale
Si tratta
del nuovo trattamento economico che le parti, ai sensi dell'art.39 del c.c.n.l.
5.7.1995, possono definire a livello provinciale.
E' una
voce retributiva con particolari caratteristiche di possibile variabilità nell'arco
di vigenza del contratto in quanto è correlata alla valutazione che le parti
firmatarie il contratto sono tenute ad effettuare alla fine di ogni anno.
Sul punto
peraltro si forniranno ulteriori e più compiute notizie in prossime occasioni.
Per l'anno
in corso le quote orarie dell'Elemento economico territoriale sono così
fissate, con decorrenza 1° aprile 1998:
OPERAI
DI PRODUZIONE
Operaio
di IV livello £. 361,03
Operaio
specializzato £. 335,26
Operaio
qualificato £. 301,72
Operaio
comune £. 257,88
OPERAI
DISCONTINUI
Custode £. 232,09
Custode
con alloggio £. 206,30
Della
nuova voce retributiva si deve tenere conto per il calcolo di tutti gli
istituti contrattuali (CAPE, TFR, lavoro supplementare e straordinario,
integrazione trattamento malattia ed infortunio, indennità trasferta, indennità
lavori disagiati etc.).
Questo
nuovo elemento di retribuzione deve essere tenuto distinto in vista di
un particolare regime contributivo cui lo stesso è sottoposto ai sensi della
legge 23 maggio 1997, n.135. Su questo particolare aspetto si fa riserva di
fornire con tempestività le necessarie indicazioni operative.
c) Mensa ed indennità sostitutiva
L'indennità
sostitutiva di mensa è così fissata:
dal 1°
aprile 1998: £. 8.700= giornaliere
dal 1° gennaio
1999: £. 9.200= giornaliere
Nel caso
di servizio di mensa, comunque attuato, il concorso dell'impresa al costo
complessivo è fissato nella misura di 4/5 e con i limiti massimi:
dal 1°
aprile 1998 £. 15.000=
dal 1°
gennaio 1999 £. 18.000=
Con
l'occasione si ricorda che l'indennità sostitutiva di mensa nonchè il servizio
relativo sono totalmente esenti ai fini contributivi e fiscali.
d) CASSA
ASSIstenziale Paritetica EDILE (CAPE)
Il
verbale di accordo del 15 aprile 1998 ha apportato alcune importanti modifiche che
entreranno comunque in vigore dal 1° ottobre 1998.
Denunce
e versamenti
Dalla
suddetta data:
- la denuncia dei lavoratori, delle ore e dei relativi
salari deve essere effettuata con cadenza mensile
- il versamento dei contributi e quote deve essere
effettuato con cadenza bimestrale. E' soppressa la facoltà di scegliere la
cadenza semestrale
- gli
interessi per tardivo versamento sono fissati nella misura dell'8% annuo.
Contributi
Sempre
dal 1° ottobre 1998 si effettueranno
trasferimenti di quote contributive tra alcune voci.
Il
contributo per l'APE straordinaria passa dall'1.40% all'1%.
Il
contributo per l'acquisto delle calzature da lavoro passa dallo 0,25% allo
0,20%.
Il
contributo per l'APE ordinaria passa dal 4,60% al 5,05%.
Come si
può facilmente evincere si tratta soltanto di trasferimenti: la sommatoria
dei contributi da versare alla CAPE non ha subito modifiche.
2) IMPIEGATI
a) Premio
di produzione
Il premio
di produzione resta fermo negli importi in vigore al 31.3.1998.
b) Elemento
Economico Territoriale
Sulle
caratteristiche della voce retributiva in parola si invia a quanto già
esplicitato per gli operai.
Si
riportano qui di seguito le misure mensili in vigore dal 1° aprile 1998.
Quadri e
1ª cat. super £. 89.225= mensili
1ª cat. £. 80.303= mensili
2ª cat. £.
66.919= mensili
Impiegato
di IV livello £. 62.458= mensili
3ª cat. £. 58.000= mensili
4ª cat. £. 52.197= mensili
4ª cat.
1° impiego £. 44.613= mensili
c) Indennità
di mensa ed indennità di trasporto
Con il
verbale di accordo più volte citato, a decorrere dal 1° aprile 1998,
sono state apportate significative modifiche, anche normative, alle indennità
di mensa e di trasporto.
Le due
indennità sono fissate in valori giornalieri e devono essere erogate
soltanto per i giorni di effettiva presenza.
E' chiaro
quindi che le indennità di cui si parla non devono essere erogate per i giorni
di assenza per malattia, infortunio, ferie, permessi retribuiti e no, maternità
etc..
Se il
dipendente è presente per tutti i giorni lavorativi del periodo di paga, le
indennità sono corrisposte in misura mensile.
La nuova
determinazione delle indennità di mensa e di trasporto comporta che le stesse
non vengono erogate per le mensilità aggiuntive (13ª, 14ª ed eventuale 15ª
premio di fedeltà).
L'indennità
di mensa è così fissata:
- dal 1°
aprile 1998: £. 7.338
giornaliere o £. 161.000= mensili
- dal 1°
gennaio 1999: £. 7.838
giornaliere o £. 172.000= mensili
L'indennità
di trasporto è fissata dal 1° aprile 1998 in £. 1.590 giornaliere o £. 35.000=
mensili.
Secondo
quanto previsto dal Decreto legislativo integrativo e correttivo del D.Lgs
n.314/97, l'esclusione dell'indennità di mensa degli impiegati dalla base
imponibile, ai fini contributivi e fiscali, è confermato esclusivamente
per quelli addetti ai cantieri
Per gli
impiegati di sede la stessa indennità è invece totalmente imponibile, sia ai
fini contributivi che fiscali.
Sull'argomento
peraltro si fa riserva di ulteriori informazioni alla luce delle istruzioni in
corso di diramazione da parte dei competenti organi.
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In
allegato si inviano le tabelle dei salari e degli stipendi ed i prospetti per
l'erogazione delle indennità integrative di malattia, anche professionale, ed
infortunio.
Si fa
invece riserva di inviare entro breve termine il costo della mano d'opera.