D.LVO 241/1997 - INPS - IRPEF - VERSAMENTI UNIFICATI DAL MESE DI MAGGIO 1998

 

 

Con decreto 30 marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1998, n. 76, il Ministero delle Finanze ha approvato il Modello FISCO/INPS/REGIONI (Mod. F24), previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 241/1997, da utilizzare, a partire dal mese di maggio 1998, per eseguire i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali. Si fornisce qui di seguito una illustrazione del provvedimento e dei relativi adempimenti cui i datori di lavoro interessati dovranno attenersi alla luce anche delle istruzioni operative impartite dall'INPS e dal Ministero delle Finanze con circolare congiunta. Il testo della circolare in parola verrà inviato alle imprese da parte dell'INPS unitamente ai modelli precompilati.

A) Soggetti obbligati e oggetto dei versamenti unificati

Il Modello deve essere impiegato obbligatoriamente, a partire dai versamenti effettuati nel mese di maggio 1998, da tutti i contribuenti titolari di partita IVA, per il pagamento di:

- imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973;

- IVA dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n. 633/1972 e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e sull'IVA;

- IRAP;

- addizionale regionale all'IRPEF;

- contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS;

- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

- saldo, dovuto per il 1997, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

- interessi previsti in caso di pagamento rateale previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 241/1997.

B) Esclusione dalla riscossione unificata

L'esclusione dalla nuova procedura di riscossione unificata oltre che per i soggetti non titolari di partita IVA, è prevista dall'INPS anche per i versamenti contributivi afferenti alcune particolari fattispecie tra le quali si evidenziano:

a) versamenti per regolarizzazione contributiva (Mod. DM 10/V)

b) rateazioni contributive

c) condoni

Pertanto le somme dovute per i sopracitati titoli da contribuenti titolari e non di partita IVA continueranno ad essere versate secondo le consuete modalità ed entro i termini già previsti.

C) Modulistica da utilizzare per i versamenti unitari

I versamenti unitari delle imposte e dei contributi devono essere effettuati tramite il citato Modello di pagamento FISCO/INPS/REGIONI (Mod. F24), che sostituisce, ai fini contributivi, il Modello DM 10/1-UN, finora utilizzato per documentare le somme a debito e a credito del datore di lavoro, nonchè nel caso di differenza a debito, per il versamento dell'importo dovuto, e il Mod. GLA21/OTT utilizzato per il versamento del contributo relativo alle collaborazioni coordinate e continuative (12% ovvero 10%). Ai fini fiscali il nuovo Modello sostituisce l'attuale modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali 30 dicembre 1993.

Il Modello di pagamento FISCO/INPS/REGIONI è predisposto in tre copie, le prime due da trattenere a cura dell'intermediario (concessionario, banca o ufficio postale), la terza da restituire al contribuente come ricevuta. Solo la prima copia deve essere firmata.

c.1) Contribuzione previdenziale

Il Modello di pagamento FISCO/INPS/REGIONI verrà inviato preintestato alle aziende tenute alla presentazione della denuncia Mod. DM 10/2, e ai committenti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per la contribuzione previdenziale ed assistenziale deve essere compilata la sezione 3 del Modello di pagamento, in tale sezione sono previste 6 righe.

Se le righe della sezione INPS di un Modello non sono sufficienti, i contribuenti devono utilizzare ulteriori modelli, che sono da considerare a sè stanti in termini di saldo, versamento e/o presentazione. Analogamente, se un Modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve compilare e sottoscrivere altri Modelli. Inoltre, uno stesso Modello di pagamento può essere utilizzato per pagamenti destinati a diverse Sedi INPS, ciascuna delle quali sarà individuata dall'apposito "codice Sede".

Il nuovo regime di riscossione unificata non ha fatto venir meno, come già precisato dall'I.N.P.S. con circolare 11 dicembre 1997, n. 251, l'obbligo delle aziende di compilare e presentare il Mod. DM 10/2, che, come noto, contiene l'esposizione delle retribuzioni complessive corrisposte ai lavoratori dipendenti, e delle varie somme a debito e a credito del datore di lavoro. Anche questo modello deve essere presentato entro la nuova scadenza del giorno 15 di ogni mese.

Le aziende, inoltre, devono continuare a compilare e a presentare il Modello DM 10/3, che svolge, per le denunce relative ai soli mesi di marzo e settembre, e con riferimento ai soli dati relativi agli stessi mesi, la funzione di informazione ai fini statistici.

Si riportano qui di seguito le modalità di compilazione della sezione INPS.

Compilazione della sezione Inps relativamente alle aziende tenute alla presentazione del mod. DM 10/2.

La sezione Inps deve essere compilata come segue:

 codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;

 causale contributo: DM 10;

 matricola Inps: matricola aziendale - 10 caratteri munerici che identificano la posizione contributiva aziendale;

 periodo di riferimento "da": il mese e anno di competenza del DM 10 espresso nella forma mm/aaaa (esempio: 04/1998);

periodo di riferimento "a": non compilare;

(+/-) il segno del saldo del DM 10/2, "+" se il saldo è a credito Inps, "-" se il saldo è a debito Inps;

 importo contributi dovuti o a credito: saldo del modello DM 10/2;

 importi a debito versati: l'importo che si intende pagare per il DM 10 in esame con il modello che si sta compilando. Questo dato deve essere uguale a zero se il dato "importi a credito compensati" viene valorizzato;

 importi a credito compensati: l'importo che si compensa per il DM 10 in esame nel modello che si sta compilando, ovviamente se il saldo del DM 10 è a debito Inps.

DM 10 insoluti.

Nulla è innovato rispetto alle precedenti disposizioni concernenti i modelli DM 10 insoluti.

DM 10 parzialmente insoluti. L'azienda che intende pagare parzialmente il saldo DM 10 deve indicare in una riga della sezione Inps i dati indicati nel paragrafo "Compilazione della sezione inps relativamente alle aziende tenute alla presentazione del modello DM 10/2".

Si ricorda che in base alla normativa vigente l'azienda deve in ogni caso versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nonchè le trattenute operate ai pensionati che lavorano, in quanto il mancato versamento delle stesse è perseguito penalmente.

DM 10 totalmente insoluti. I modelli DM 10/2 totalmente insoluti devono essere consegnati o spediti a mezzo raccomandata alla competente sede dell'Inps e non devono essere inseriti nel modello di pagamento unificato.

DM 10 Passivi (saldo a credito dell'azienda).

Il DM 10 con saldo a credito dell'azienda deve essere elencato nel modello unificato di pagamento, qualora si intenda compensarne il saldo in tutto o in parte.

Qualora il saldo di un DM 10 trovi capienza, ai fini della compensazione, in più modelli unificati di pagamento, il DM 10 deve essere elencato in ognuno di essi. L'importo del "saldo" del DM 10, nel campo "Importo contributi dovuti o a credito" deve essere indicato per intero in ciascuno dei modelli.

Il saldo a credito dell'azienda può essere compensato a partire dalla data di presentazione della denuncia con saldo a credito azienda fino alla data di scadenza (compresa) per la presentazione della denuncia successiva. Anche in questo caso nel modello "F24" l'importo del "saldo" del DM 10, nel campo "Importo contributi dovuti o a credito" deve essere indicato per intero.

Il residuo credito verrà rimborsato dall'Inps ovvero potrà essere soggetto di compensazione secondo la normativa ordinaria.

Il modello DM 10/2 con saldo a credito azienda deve essere consegnato o spedito a mezzo raccomandata alla competente sede dell'Inps.

Presentazione modelli DM 10/2 e DM 10/3 tramite supporto magnetico.

I modelli DM 10/2 e DM 10/3 possono anche essere presentati tramite flusso automatizzato alle sedi dell'Inps o alle Banche che svolgono il servizio.

c.2)  Versamenti delle imposte

I versamenti delle imposte devono essere contraddistinti dai codici sino ad ora impiegati, da indicare nella sezione 2 del Modello di pagamento FISCO/INPS/REGIONI.

Ulteriori indicazioni operative in ordine alla compilazione del Modello sono contenute nel foglio avvertenze allegato al Modello stesso.

D) Termini e modalità dei versamenti unitari

Per quanto concerne i termini di versamento valgono le regole seguenti.

- Le aziende tenute alla presentazione del Mod. DM 10/2 devono versare i contributi dovuti  all'I.N.P.S. entro il giorno 15 del mese di scadenza.

- I committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26 della legge n.335/1995 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

- Le ritenute fiscali alla fonte sui redditi di lavoro continuano ad essere versate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state operate.

Superfluo ribadire che il versamento dei contributi e delle ritenute già richiamati avviene in forma unitaria, tramite il nuovo Modello F24.

Se il termine di versamento unitario scade di sabato o di giorno festivo il versamento può essere differito al primo giorno lavorativo successivo. Il primo versamento deve essere effettuato entro venerdì 15 maggio 1998.

L'anticipazione del termine dal giorno 20 al giorno 15 del mese vale anche per la presentazione del Mod. DM10/2, che, dal mese di maggio 1998, va presentato entro lo stesso termine previsto per il pagamento, e, quindi, entro il giorno 15 del mese di scadenza. La stessa regola opera per la presentazione del Mod. DM 10/3, che andrà presentato entro il giorno 15 dei mesi di aprile ed ottobre di ciascun anno.

Per quanto concerne il pagamento, le istruzioni I.N.P.S.-Ministero delle finanze confermano che il modello F24 può essere presentato, e il versamento effettuato, con i sistemi di pagamento indicati dalla legge, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, delle banche convenzionate e gli uffici postali abilitati. Il Modello va compilato e presentato anche se il saldo finale risulta pari a zero. In nessun caso il Modello di pagamento va presentato all'I.N.P.S., al Ministero delle finanze o alle Regioni. Unitamente al Mod. F24 deve essere presentato il Mod. DM 10/2 e, nei mesi di aprile ed ottobre, il Mod. DM 10/3: i concessionari, le banche e gli uffici postali sono obbligate a ricevere i predetti modelli unitamente al Mod. F24.

E) Compensazioni

Le istruzioni contengono, infine, disposizioni particolari in merito alla compensazione che, per il 1998, le persone fisiche titolari di partita IVA possono effettuare tra debiti e crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, I.N.P.S., Regioni), risultanti dalla dichiarazione unificata "Unico" e dalle denunce periodiche contributive presentate a partire dal mese di maggio 1998 compilando gli appositi spazi del Modello di pagamento. Per le società di persone e le società di capitali la compensazione è possibile rispettivamente a partire dal 1999 e dal 2000. Non possono costituire in ogni caso oggetto di compensazione le ritenute fiscali alla fonte le quali debbono essere sempre versate.

L'INPS precisa con le citate istruzioni quanto segue:

I soggetti ammessi a compensazione dal 1998 (le persone fisiche titolari di partita Iva), dal 1999 (le società di persone ed equiparate a fini fiscali) e dal 2000 (i soggetti Irpeg) devono indicare nella colonna "importi a credito compensati" delle sezioni 2 e 4, esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare. Non sono compensabili le ritenute alla fonte.

I crediti da compensare vantati nei confronti dell'Inps, risultanti dalle denunce contributive periodiche (saldo del modello DM10/2), devono essere indicati nella colonna "importi a credito compensati" della sezione 3. Il saldo a credito dell'azienda può essere compensato a partire dalla data di presentazione della denuncia contributiva con saldo a credito azienda fino alla data di scadenza (compresa) per la presentazione della denuncia successiva.

L'eventuale credito vantato dagli iscritti alle gestioni artigiani per contributi pagati in acconto per l'anno 1997 in misura superiore al dovuto, non può essere compensato in quanto non risultante dalla dichiarazione unificata.

Gli iscritti alle gestioni artigiani possono recuperare il predetto credito riducendo, come in passato, l'importo dovuto a titolo di acconto per l'anno 1998.

Nell'operare la compensazione, il contribuente è tenuto a utilizzare gli importi a credito risultanti dalla dichiarazione per compensare in via prioritaria gli importi a debito che emergono dalla stessa dichiarazione.

Per ogni credito utilizzato in compensazione occorre indicare: a) nella colonna "importi a credito compensati" l'ammontare del credito che viene compensato: b) nella colonna "periodo di riferimento" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito: c) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo" il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è sorto il credito. Per quanto riguarda la sezione "Inps" deve essere indicato anche il dato relativo alla colonna "matricola Inps/codice Inps/filiale azienda".

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi che possono essere compensati è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta.

F) Sanzioni

L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale comporta l'applicazione della pena pecuniaria da lire 200.000 e lire 4.000.000, mentre nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000.

In caso di mancata o tardiva presentazione del modello, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.

Nulla è innovato per quanto riguarda il regime sanzionatorio previsto per il mancato o tardivo pagamento delle somme dovute all'Inps per contributi.