D.LVO 241/1997
- INPS - IRPEF - VERSAMENTI UNIFICATI DAL MESE DI MAGGIO 1998
Con decreto 30
marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1998, n. 76, il
Ministero delle Finanze ha approvato il Modello FISCO/INPS/REGIONI (Mod. F24),
previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 241/1997, da utilizzare, a
partire dal mese di maggio 1998, per eseguire i versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello
Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali. Si fornisce qui di seguito una
illustrazione del provvedimento e dei relativi adempimenti cui i datori di
lavoro interessati dovranno attenersi alla luce anche delle istruzioni
operative impartite dall'INPS e dal Ministero delle Finanze con circolare
congiunta. Il testo della circolare in parola verrà inviato alle imprese da
parte dell'INPS unitamente ai modelli precompilati.
A) Soggetti
obbligati e oggetto dei versamenti unificati
Il
Modello deve essere impiegato obbligatoriamente, a partire dai versamenti
effettuati nel mese di maggio 1998, da tutti i contribuenti titolari di
partita IVA, per il pagamento di:
- imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse
mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. n.
602/1973;
- IVA dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n.
633/1972 e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e sull'IVA;
- IRAP;
- addizionale regionale all'IRPEF;
- contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizioni
assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai
datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa;
- saldo, dovuto per il 1997, del contributo al Servizio
Sanitario Nazionale e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale previsto
dall'art. 20 del decreto legislativo n. 241/1997.
B) Esclusione
dalla riscossione unificata
L'esclusione
dalla nuova procedura di riscossione unificata oltre che per i soggetti non
titolari di partita IVA, è prevista dall'INPS anche per i versamenti
contributivi afferenti alcune particolari fattispecie tra le quali si
evidenziano:
a)
versamenti per regolarizzazione contributiva (Mod. DM 10/V)
b)
rateazioni contributive
c)
condoni
Pertanto
le somme dovute per i sopracitati titoli da contribuenti titolari e non di
partita IVA continueranno ad essere versate secondo le consuete modalità ed
entro i termini già previsti.
C) Modulistica
da utilizzare per i versamenti unitari
I
versamenti unitari delle imposte e dei contributi devono essere effettuati
tramite il citato Modello di pagamento FISCO/INPS/REGIONI (Mod. F24), che
sostituisce, ai fini contributivi, il Modello DM 10/1-UN, finora utilizzato per
documentare le somme a debito e a credito del datore di lavoro, nonchè nel caso
di differenza a debito, per il versamento dell'importo dovuto, e il Mod.
GLA21/OTT utilizzato per il versamento del contributo relativo alle
collaborazioni coordinate e continuative (12% ovvero 10%). Ai fini fiscali il
nuovo Modello sostituisce l'attuale modulistica di conto fiscale prevista dai
decreti ministeriali 30 dicembre 1993.
Il
Modello di pagamento FISCO/INPS/REGIONI è predisposto in tre copie, le prime
due da trattenere a cura dell'intermediario (concessionario, banca o ufficio
postale), la terza da restituire al contribuente come ricevuta. Solo la prima
copia deve essere firmata.
c.1) Contribuzione
previdenziale
Il
Modello di pagamento FISCO/INPS/REGIONI verrà inviato preintestato alle aziende
tenute alla presentazione della denuncia Mod. DM 10/2, e ai committenti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Per la
contribuzione previdenziale ed assistenziale deve essere compilata la sezione 3
del Modello di pagamento, in tale sezione sono previste 6 righe.
Se le
righe della sezione INPS di un Modello non sono sufficienti, i contribuenti
devono utilizzare ulteriori modelli, che sono da considerare a sè stanti in
termini di saldo, versamento e/o presentazione. Analogamente, se un Modello di
pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a
credito di tutte le sezioni, il contribuente deve compilare e sottoscrivere
altri Modelli. Inoltre, uno stesso Modello di pagamento può essere
utilizzato per pagamenti destinati a diverse Sedi INPS, ciascuna delle quali
sarà individuata dall'apposito "codice Sede".
Il nuovo
regime di riscossione unificata non ha fatto venir meno, come già precisato
dall'I.N.P.S. con circolare 11 dicembre 1997, n. 251, l'obbligo delle aziende
di compilare e presentare il Mod. DM 10/2, che, come noto, contiene
l'esposizione delle retribuzioni complessive corrisposte ai lavoratori
dipendenti, e delle varie somme a debito e a credito del datore di lavoro.
Anche questo modello deve essere presentato entro la nuova scadenza del giorno
15 di ogni mese.
Le
aziende, inoltre, devono continuare a compilare e a presentare il Modello DM
10/3, che svolge, per le denunce relative ai soli mesi di marzo e settembre, e
con riferimento ai soli dati relativi agli stessi mesi, la funzione di informazione
ai fini statistici.
Si
riportano qui di seguito le modalità di compilazione della sezione INPS.
Compilazione
della sezione Inps relativamente alle aziende tenute alla presentazione del
mod. DM 10/2.
La
sezione Inps deve essere compilata come segue:
codice sede: codice della sede presso la
quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
causale contributo: DM 10;
matricola Inps: matricola aziendale - 10
caratteri munerici che identificano la posizione contributiva aziendale;
periodo di riferimento "da": il
mese e anno di competenza del DM 10 espresso nella forma mm/aaaa (esempio:
04/1998);
periodo
di riferimento "a": non compilare;
(+/-) il
segno del saldo del DM 10/2, "+" se il saldo è a credito Inps,
"-" se il saldo è a debito Inps;
importo contributi dovuti o a credito: saldo
del modello DM 10/2;
importi a debito versati: l'importo che si
intende pagare per il DM 10 in esame con il modello che si sta compilando.
Questo dato deve essere uguale a zero se il dato "importi a credito compensati"
viene valorizzato;
importi a credito compensati: l'importo che
si compensa per il DM 10 in esame nel modello che si sta compilando, ovviamente
se il saldo del DM 10 è a debito Inps.
DM 10
insoluti.
Nulla è
innovato rispetto alle precedenti disposizioni concernenti i modelli DM 10
insoluti.
DM 10
parzialmente insoluti. L'azienda che intende pagare parzialmente il saldo DM 10
deve indicare in una riga della sezione Inps i dati indicati nel paragrafo
"Compilazione della sezione inps relativamente alle aziende tenute alla
presentazione del modello DM 10/2".
Si
ricorda che in base alla normativa vigente l'azienda deve in ogni caso versare
le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti nonchè le trattenute operate ai pensionati che lavorano,
in quanto il mancato versamento delle stesse è perseguito penalmente.
DM 10
totalmente insoluti. I modelli DM 10/2 totalmente insoluti devono essere
consegnati o spediti a mezzo raccomandata alla competente sede dell'Inps e non
devono essere inseriti nel modello di pagamento unificato.
DM 10
Passivi (saldo a credito dell'azienda).
Il DM 10
con saldo a credito dell'azienda deve essere elencato nel modello unificato di
pagamento, qualora si intenda compensarne il saldo in tutto o in parte.
Qualora
il saldo di un DM 10 trovi capienza, ai fini della compensazione, in più
modelli unificati di pagamento, il DM 10 deve essere elencato in ognuno di
essi. L'importo del "saldo" del DM 10, nel campo "Importo
contributi dovuti o a credito" deve essere indicato per intero in ciascuno
dei modelli.
Il saldo
a credito dell'azienda può essere compensato a partire dalla data di
presentazione della denuncia con saldo a credito azienda fino alla data di
scadenza (compresa) per la presentazione della denuncia successiva. Anche in
questo caso nel modello "F24" l'importo del "saldo" del DM
10, nel campo "Importo contributi dovuti o a credito" deve essere
indicato per intero.
Il
residuo credito verrà rimborsato dall'Inps ovvero potrà essere soggetto di
compensazione secondo la normativa ordinaria.
Il
modello DM 10/2 con saldo a credito azienda deve essere consegnato o spedito a
mezzo raccomandata alla competente sede dell'Inps.
Presentazione
modelli DM 10/2 e DM 10/3 tramite supporto magnetico.
I modelli
DM 10/2 e DM 10/3 possono anche essere presentati tramite flusso automatizzato
alle sedi dell'Inps o alle Banche che svolgono il servizio.
c.2) Versamenti
delle imposte
I
versamenti delle imposte devono essere contraddistinti dai codici sino ad ora
impiegati, da indicare nella sezione 2 del Modello di pagamento
FISCO/INPS/REGIONI.
Ulteriori
indicazioni operative in ordine alla compilazione del Modello sono contenute
nel foglio avvertenze allegato al Modello stesso.
D) Termini e modalità dei versamenti unitari
Per quanto concerne i termini di versamento valgono le
regole seguenti.
- Le
aziende tenute alla presentazione del Mod. DM 10/2 devono versare i contributi
dovuti all'I.N.P.S. entro il giorno
15 del mese di scadenza.
- I
committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono
effettuare il versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata di cui
all'art.2, comma 26 della legge n.335/1995 entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di corresponsione del compenso.
- Le
ritenute fiscali alla fonte sui redditi di lavoro continuano ad essere versate
entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state operate.
Superfluo
ribadire che il versamento dei contributi e delle ritenute già richiamati
avviene in forma unitaria, tramite il nuovo Modello F24.
Se il
termine di versamento unitario scade di sabato o di giorno festivo il
versamento può essere differito al primo giorno lavorativo successivo. Il primo
versamento deve essere effettuato entro venerdì 15 maggio 1998.
L'anticipazione
del termine dal giorno 20 al giorno 15 del mese vale anche per la presentazione
del Mod. DM10/2, che, dal mese di maggio 1998, va presentato entro lo stesso
termine previsto per il pagamento, e, quindi, entro il giorno 15 del mese di
scadenza. La stessa regola opera per la presentazione del Mod. DM 10/3, che
andrà presentato entro il giorno 15 dei mesi di aprile ed ottobre di ciascun
anno.
Per
quanto concerne il pagamento, le istruzioni I.N.P.S.-Ministero delle finanze
confermano che il modello F24 può essere presentato, e il versamento
effettuato, con i sistemi di pagamento indicati dalla legge, presso gli
sportelli di qualsiasi concessionario, delle banche convenzionate e gli uffici
postali abilitati. Il Modello va compilato e presentato anche se il saldo
finale risulta pari a zero. In nessun caso il Modello di pagamento va
presentato all'I.N.P.S., al Ministero delle finanze o alle Regioni. Unitamente
al Mod. F24 deve essere presentato il Mod. DM 10/2 e, nei mesi di aprile ed
ottobre, il Mod. DM 10/3: i concessionari, le banche e gli uffici
postali sono obbligate a ricevere i predetti modelli unitamente al Mod. F24.
E) Compensazioni
Le istruzioni contengono, infine, disposizioni particolari in
merito alla compensazione che, per il 1998, le persone fisiche titolari
di partita IVA possono effettuare tra debiti e crediti nei confronti dei
diversi enti impositori (Stato, I.N.P.S., Regioni), risultanti dalla
dichiarazione unificata "Unico" e dalle denunce periodiche
contributive presentate a partire dal mese di maggio 1998 compilando gli
appositi spazi del Modello di pagamento. Per le società di persone e le
società di capitali la compensazione è possibile rispettivamente a partire dal
1999 e dal 2000. Non possono costituire in ogni caso oggetto di compensazione
le ritenute fiscali alla fonte le quali debbono essere sempre versate.
L'INPS precisa con le citate istruzioni quanto segue:
I soggetti ammessi a compensazione dal 1998 (le persone fisiche
titolari di partita Iva), dal 1999 (le società di persone ed equiparate a fini
fiscali) e dal 2000 (i soggetti Irpeg) devono indicare nella colonna
"importi a credito compensati" delle sezioni 2 e 4, esclusivamente le
eccedenze d'imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da
compensare. Non sono compensabili le ritenute alla fonte.
I crediti da compensare vantati nei confronti dell'Inps,
risultanti dalle denunce contributive periodiche (saldo del modello DM10/2),
devono essere indicati nella colonna "importi a credito compensati"
della sezione 3. Il saldo a credito dell'azienda può essere compensato a
partire dalla data di presentazione della denuncia contributiva con saldo a
credito azienda fino alla data di scadenza (compresa) per la presentazione
della denuncia successiva.
L'eventuale credito vantato dagli iscritti alle gestioni artigiani
per contributi pagati in acconto per l'anno 1997 in misura superiore al dovuto,
non può essere compensato in quanto non risultante dalla dichiarazione
unificata.
Gli iscritti alle gestioni artigiani possono recuperare il
predetto credito riducendo, come in passato, l'importo dovuto a titolo di
acconto per l'anno 1998.
Nell'operare la compensazione, il contribuente è tenuto a
utilizzare gli importi a credito risultanti dalla dichiarazione per compensare
in via prioritaria gli importi a debito che emergono dalla stessa
dichiarazione.
Per ogni credito utilizzato in compensazione occorre indicare: a)
nella colonna "importi a credito compensati" l'ammontare del credito
che viene compensato: b) nella colonna "periodo di riferimento" il
periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale
risulta il credito: c) nella colonna "codice tributo" o "causale
contributo" il codice o la causale con la quale si effettua il versamento
a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è sorto il credito.
Per quanto riguarda la sezione "Inps" deve essere indicato anche il
dato relativo alla colonna "matricola Inps/codice Inps/filiale
azienda".
Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi che
possono essere compensati è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per
ciascun periodo di imposta.
F) Sanzioni
L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale
comporta l'applicazione della pena pecuniaria da lire 200.000 e lire 4.000.000,
mentre nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per
l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione
della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire
1.000.000.
In caso di mancata o tardiva presentazione del modello, si applica
la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non supera i
cinque giorni lavorativi.
Nulla è innovato per quanto riguarda il regime sanzionatorio
previsto per il mancato o tardivo pagamento delle somme dovute all'Inps per
contributi.