CONTRATTO
COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 15-4-1998 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE -
LEGGE 25.5.1997, N° 135 - DECONTRIBUZIONE
A) CALCOLO
DELLA QUOTA DI
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
DECONTRIBUITA
Si
scioglie la riserva contenuta nella precedente nota informativa (suppl. n. 3 al
Notiziario 4/98) per fornire le indicazioni di carattere operativo necessarie
all'applicazione della legge 135/1997 in materia di decontribuzione degli
aumenti salariali stabiliti dalla contrattazione di secondo livello (contratto
provinciale integrativo).
Come è
noto la decontribuzione opera per gli aumenti retributivi che restino nel
limite del 2% della retribuzione annua imponibile. Il riferimento ad
anno comporta necessariamente che soltanto alla fine dell'anno si possa
procedere alla definitiva determinazione della retribuzione imponibile e della
relativa decontribuzione, correggendo, con un'operazione di conguaglio,
eventuali errori che una decontribuzione applicata in base mensile determina
anche in relazione alla possibile variabilità di alcune voci retributive.
Si
ricorda che l'art.2 della legge 135/1997 prevede comunque che sulla parte
decontribuita l'azienda debba versare, esclusivamente a suo carico, il
contributo di solidarietà del 10%.
Per
quanto più sopra specificato, nel computare le quote orarie decontribuite
dell'Elemento Economico Territoriale, si è tenuta valida come base di calcolo
la retribuzione imponibile relativa alle sole voci fisse e contrattualmente dovute,
escludendo quindi quelle che, per le loro caratteristiche, possono variare
nell'importo o non essere presenti in tutti i periodi di paga, come, per
esempio, l'indennità di trasporto, il lavoro supplementare e straordinario,
etc..
Le quote
orarie dell'Elemento Economico Territoriale che godono della decontribuzione
sono calcolate sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 213
del 6 novembre 1996 della Direzione Centrale Contributi dell'INPS, applicando
la formula
X = R
+ E
51
dove:
X = quota
oraria dell'Elemento Economico Territoriale decontribuita (comunque
assoggettata al contributo 10%)
R =
retribuzione oraria contrattuale imponibile ai fini assicurativi e
previdenziali,
esclusa l'erogazione E
E =
importo complessivo orario dell'Elemento Economico Territoriale.
Se il
risultato è superiore all'importo dell'Elemento Economico Territoriale, la
decontribuzione deve essere applicata soltanto nei limiti dell'importo erogato.
L'applicazione
della formula suindicata determina gli importi dell'Elemento Economico
Territoriale decontribuiti che si riportano di seguito.
OPERAIO
IV LIVELLO
Retribuzione
oraria imponibile (R) 13.473,93 (1)
Cassa
Edile 23,45% 3.260,17
(2)
Cassa
Edile 1,544% 214,66
--------------
Totale 16.948,76
=============
Elemento
Economico Territoriale (E) 361,03
X = 16.948,76 + 361,03 =
339,41
51
======
Pertanto
dell'Elemento Economico Territoriale
£. 339,41
sono assoggettate soltanto al contributo 10%
£. 21,62 sono totalmente imponibili
OPERAIO
SPECIALIZZATO
Retribuzione
oraria imponibile (R) 12.919,39 (1)
Cassa
Edile 23,45% 3.123,44
(2)
Cassa
Edile 1,544% 205,65
--------------
Totale 16.248,48
=============
Elemento
Economico Territoriale (E) 335,26
X = 16.248,48 + 335,26 =
325,17
51
======
Pertanto
dell'Elemento Economico Territoriale:
£. 325,17
sono assoggettate soltanto al contributo 10%
£. 10,09 sono totalmente imponibili
OPERAIO
QUALIFICATO
Retribuzione
oraria imponibile (R) 12.187,53 (1)
Cassa
Edile 23,45% 2.943,09
(2)
Cassa
Edile 1,544% 193,78
--------------
Totale 15.324,40
=============
Elemento
Economico Territoriale (E) 301,72
X = 15.324,40 + 301,72 =
306,40
51
======
L'Elemento
Economico Territoriale è totalmente decontribuito e sottoposto esclusivamente
al contributo del 10%.
OPERAIO
COMUNE
Retribuzione
oraria imponibile (R) 11.240,51 (1)
Cassa
Edile 23,45% 2.709,62
(2)
Cassa
Edile 1,544% 178,41
--------------
Totale 14.128,54 =============
Elemento
Economico Territoriale (E) 257,88
X = 14.128,54 + 257,88 =
282,09
51
======
L'Elemento
Economico Territoriale è totalmente decontribuito e sconta soltanto il
contributo del 10%.
-----o-----
(1) La retribuzione oraria imponibile (R) è determinata
sottraendo l'importo relativo alla quota (0,50%) a carico del dipendente e
dovuta alla C.A.P.E..
(2) Le quote CAPE sono calcolate su tutta la retribuzione
lorda relativa alle ore ordinarie, compreso
anche l'importo dell'Elemento Economico Territoriale.
-----o-----
Si
sottolinea che il contributo di solidarietà del 10% è integralmente dovuto
anche nei casi in cui si applichino agevolazioni alla ordinaria contribuzione
come, per esempio, nel caso degli apprendisti, o di riduzione dell'ordinaria
contribuzione.
Relativamente
alle accennate operazioni di conguaglio, l'I.N.P.S. ha previsto che le stesse
siano effettuate al termine dell'anno di riferimento o precedentemente in caso
di cessazione del rapporto di lavoro. Le imprese cioè sono tenute a definire la
posizione contributiva di ciascun dipendente tenendo conto delle retribuzioni
imponibili effettivamente corrisposte nel periodo oggetto del conguaglio.
I
conguagli potranno essere effettuati per il 1998 al massimo entro il giorno di
scadenza degli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni del mese di
gennaio 1999; se attuati nel mese di gennaio, nella compilazione del mod. DM
10/2 si dovranno osservare anche particolari istruzioni I.N.P.S..
In caso
di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, riteniamo che i conguagli
siano da effettuare entro il giorno di scadenza degli adempimenti contributivi
relativi all'ultimo mese retribuito.
Anche per
il calcolo del conguaglio si usa la formula nota.
Per gli impiegati
il calcolo è effettuato con gli stessi criteri visti per gli operai: anche per
questi, in considerazione della possibile variabilità delle voci relative
all'indennità di trasporto e, per gli amministrativi soltanto,
dell'indennità di mensa, è consigliabile ricomprendere nelle operazioni mensili
soltanto gli elementi contrattuali fissi. E' evidente che il calcolo della
quota da decontribuire deve essere
effettuato anche sulle mensilità aggiuntive.
B) MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM 10/2
Il
contributo di solidarietà sarà esposto in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C", preceduto dalla dizione "CONTR.SOLID. ART. 2, c3 DL
67/97" e dal codice "M930".
Nell'apposita
casella dovrà essere riportato il numero complessivo dei dipendenti
interessati, mentre nella casella "retribuzioni" andrà esposto
l'ammontare delle somme soggette al contributo. Nessun dato dovrà essere
indicato nella casella "n. giornate".
Operazioni
di conguaglio
- Decontribuzione attuata nel periodo di riferimento in misura
inferiore a quella spettante
Si
porterà in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce
la denuncia di conguaglio l'ulteriore quota dell'E.E.T. da decontribuirsi e si
assoggetterà l'importo risultante con le aliquote contributive in vigore in
tale mese.
Si
assoggetterà al contributo del 10% di solidarietà la quota stessa, riportando
il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C"
preceduto dalla dizione "CONG. 10% DL 67/97" e dal codice
"M931". Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle "numero
dipendenti", "n. giornate" e "retribuzioni".
- Decontribuzione attuata nel periodo di riferimento in misura
superiore a quella spettante.
Si
sommerà alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di
conguaglio l'importo della quota dell'E.E.T. che non è stata assoggettata a
contribuzione ordinaria, per effettuare l'assoggettamento con le aliquote
contributive in vigore in tale mese.
Si
provvederà a recuperare il contributo di solidarietà già versato sulla quota
stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro
"D", preceduto dalla dizione "REC 10% DL 67/97" e dal
codice "L931".
Le
operazioni di conguaglio non comportano aggravio di oneri accessori.
Si
sottolinea infine, che le erogazioni oggetto di decontribuzione non devono
essere comprese nelle competenze da riportare nella denuncia annuale di mod.
01/M, in quanto sono escluse dalla retribuzione pensionabile. Inoltre le
stesse non vanno comprese nella base di calcolo delle altre prestazioni
previdenziali ed assistenziali (indennità economica di malattia a carico
INPS, maternità ecc.)
C) DECONTRIBUZIONE DEI PREMI I.N.A.I.L.
Per
quanto riguarda l'applicabilità ai premi I.N.A.I.L. del regime di
decontribuzione evidenziamo che, in linea di massima, le istruzioni
dell'Istituto ricalcano gli indirizzi già assunti dall'I.N.P.S., fatta
eccezione per il contributo di solidarietà che non è dovuto all'I.N.A.I.L..
Ci
riserviamo di ritornare sull'argomento in occasione della prossima scadenza
dell'autoliquidazione 1998/1999.
D) SANZIONI
Il datore
di lavoro che ha indebitamente beneficiato della decontribuzione, oltre al
versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili e
amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
-----o-----
Viste le
novità e la complessità delle attuazioni pratiche della legge 24 maggio 1997,
n.135, il Collegio organizzerà entro breve periodo una riunione riservata agli
addetti all'amministrazione del personale. La data e l'ora della riunione
saranno comunicate con successiva nota.