CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 15-4-1998 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - LEGGE 25.5.1997, N° 135 - DECONTRIBUZIONE

 

 

A) CALCOLO  DELLA  QUOTA  DI  ELEMENTO   ECONOMICO TERRITORIALE DECONTRIBUITA

Si scioglie la riserva contenuta nella precedente nota informativa (suppl. n. 3 al Notiziario 4/98) per fornire le indicazioni di carattere operativo necessarie all'applicazione della legge 135/1997 in materia di decontribuzione degli aumenti salariali stabiliti dalla contrattazione di secondo livello (contratto provinciale integrativo).

Come è noto la decontribuzione opera per gli aumenti retributivi che restino nel limite del 2% della retribuzione annua imponibile. Il riferimento ad anno comporta necessariamente che soltanto alla fine dell'anno si possa procedere alla definitiva determinazione della retribuzione imponibile e della relativa decontribuzione, correggendo, con un'operazione di conguaglio, eventuali errori che una decontribuzione applicata in base mensile determina anche in relazione alla possibile variabilità di alcune voci retributive.

Si ricorda che l'art.2 della legge 135/1997 prevede comunque che sulla parte decontribuita l'azienda debba versare, esclusivamente a suo carico, il contributo di solidarietà del 10%.

Per quanto più sopra specificato, nel computare le quote orarie decontribuite dell'Elemento Economico Territoriale, si è tenuta valida come base di calcolo la retribuzione imponibile relativa alle sole voci fisse e contrattualmente dovute, escludendo quindi quelle che, per le loro caratteristiche, possono variare nell'importo o non essere presenti in tutti i periodi di paga, come, per esempio, l'indennità di trasporto, il lavoro supplementare e straordinario, etc..

Le quote orarie dell'Elemento Economico Territoriale che godono della decontribuzione sono calcolate sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 213 del 6 novembre 1996 della Direzione Centrale Contributi dell'INPS, applicando la formula

X = R + E

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dove:

X = quota oraria dell'Elemento Economico Territoriale decontribuita (comunque

       assoggettata al contributo 10%)

R = retribuzione oraria contrattuale imponibile ai fini assicurativi e previdenziali,

       esclusa l'erogazione E

E = importo complessivo orario dell'Elemento Economico Territoriale.

Se il risultato è superiore all'importo dell'Elemento Economico Territoriale, la decontribuzione deve essere applicata soltanto nei limiti dell'importo erogato.

L'applicazione della formula suindicata determina gli importi dell'Elemento Economico Territoriale decontribuiti che si riportano di seguito.

 

OPERAIO IV LIVELLO

Retribuzione oraria imponibile (R)                                             13.473,93    (1)

Cassa Edile 23,45%                                                                     3.260,17

                                                                                                                             (2)

Cassa Edile 1,544%                                                                        214,66

                                                                                                       --------------

                                                                                           Totale 16.948,76

                                                                                           =============

Elemento Economico Territoriale (E)                                              361,03

 

X  = 16.948,76 + 361,03  =  339,41

                   51                          ======

 

Pertanto dell'Elemento Economico Territoriale

£. 339,41 sono assoggettate soltanto al contributo 10%

£.   21,62 sono totalmente imponibili

 

 

OPERAIO SPECIALIZZATO

Retribuzione oraria imponibile (R)                                             12.919,39    (1)

Cassa Edile 23,45%                                                                     3.123,44

                                                                                                                             (2)

Cassa Edile 1,544%                                                                        205,65

                                                                                                       --------------

                                                                                           Totale 16.248,48

                                                                                           =============

Elemento Economico Territoriale (E)                                              335,26

 

X  = 16.248,48 + 335,26  =  325,17

                   51                          ======

 

Pertanto dell'Elemento Economico Territoriale:

£. 325,17 sono assoggettate soltanto al contributo 10%

£.   10,09 sono totalmente imponibili

 

OPERAIO QUALIFICATO

Retribuzione oraria imponibile (R)                                             12.187,53    (1)

Cassa Edile 23,45%                                                                     2.943,09

                                                                                                                             (2)

Cassa Edile 1,544%                                                                        193,78

                                                                                                       --------------

                                                                                           Totale 15.324,40

                                                                                           =============

Elemento Economico Territoriale (E)                                              301,72

 

X  = 15.324,40 + 301,72  =  306,40

                   51                          ======

 

L'Elemento Economico Territoriale è totalmente decontribuito e sottoposto esclusivamente al contributo del 10%.

 

OPERAIO COMUNE

Retribuzione oraria imponibile (R)                                             11.240,51    (1)

Cassa Edile 23,45%                                                                     2.709,62

                                                                                                                             (2)

Cassa Edile 1,544%                                                                        178,41

                                                                                                       --------------

                                                                                           Totale 14.128,54                                                                                                                         =============

Elemento Economico Territoriale (E)                                              257,88

 

X  = 14.128,54 + 257,88  =  282,09

                   51                          ======

 

L'Elemento Economico Territoriale è totalmente decontribuito e sconta soltanto il contributo del 10%.

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(1) La retribuzione oraria imponibile (R) è determinata sottraendo l'importo relativo alla quota (0,50%) a carico del dipendente e dovuta alla C.A.P.E..

(2) Le quote CAPE sono calcolate su tutta la retribuzione lorda  relativa alle ore ordinarie, compreso anche l'importo dell'Elemento Economico Territoriale.

 

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Si sottolinea che il contributo di solidarietà del 10% è integralmente dovuto anche nei casi in cui si applichino agevolazioni alla ordinaria contribuzione come, per esempio, nel caso degli apprendisti, o di riduzione dell'ordinaria contribuzione.

Relativamente alle accennate operazioni di conguaglio, l'I.N.P.S. ha previsto che le stesse siano effettuate al termine dell'anno di riferimento o precedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Le imprese cioè sono tenute a definire la posizione contributiva di ciascun dipendente tenendo conto delle retribuzioni imponibili effettivamente corrisposte nel periodo oggetto del conguaglio.

I conguagli potranno essere effettuati per il 1998 al massimo entro il giorno di scadenza degli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni del mese di gennaio 1999; se attuati nel mese di gennaio, nella compilazione del mod. DM 10/2 si dovranno osservare anche particolari istruzioni I.N.P.S..

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, riteniamo che i conguagli siano da effettuare entro il giorno di scadenza degli adempimenti contributivi relativi all'ultimo mese retribuito.

Anche per il calcolo del conguaglio si usa la formula nota.

Per gli impiegati il calcolo è effettuato con gli stessi criteri visti per gli operai: anche per questi, in considerazione della possibile variabilità delle voci relative all'indennità di trasporto e, per gli amministrativi soltanto, dell'indennità di mensa, è consigliabile ricomprendere nelle operazioni mensili soltanto gli elementi contrattuali fissi. E' evidente che il calcolo della quota  da decontribuire deve essere effettuato anche sulle mensilità aggiuntive.

 

B) MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM 10/2

Il contributo di solidarietà sarà esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C", preceduto dalla dizione "CONTR.SOLID. ART. 2, c3 DL 67/97" e dal codice "M930".

Nell'apposita casella dovrà essere riportato il numero complessivo dei dipendenti interessati, mentre nella casella "retribuzioni" andrà esposto l'ammontare delle somme soggette al contributo. Nessun dato dovrà essere indicato nella casella "n. giornate".

Operazioni di conguaglio

- Decontribuzione attuata nel periodo di riferimento in misura inferiore a quella spettante

Si porterà in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio l'ulteriore quota dell'E.E.T. da decontribuirsi e si assoggetterà l'importo risultante con le aliquote contributive in vigore in tale mese.

Si assoggetterà al contributo del 10% di solidarietà la quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dalla dizione "CONG. 10% DL 67/97" e dal codice "M931". Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "n. giornate" e "retribuzioni".

- Decontribuzione attuata nel periodo di riferimento in misura superiore a quella spettante.

Si sommerà alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio l'importo della quota dell'E.E.T. che non è stata assoggettata a contribuzione ordinaria, per effettuare l'assoggettamento con le aliquote contributive in vigore in tale mese.

Si provvederà a recuperare il contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dalla dizione "REC 10% DL 67/97" e dal codice "L931".

Le operazioni di conguaglio non comportano aggravio di oneri accessori.

Si sottolinea infine, che le erogazioni oggetto di decontribuzione non devono essere comprese nelle competenze da riportare nella denuncia annuale di mod. 01/M, in quanto sono escluse dalla retribuzione pensionabile. Inoltre le stesse non vanno comprese nella base di calcolo delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (indennità economica di malattia a carico INPS, maternità ecc.)

C) DECONTRIBUZIONE DEI PREMI I.N.A.I.L.

Per quanto riguarda l'applicabilità ai premi I.N.A.I.L. del regime di decontribuzione evidenziamo che, in linea di massima, le istruzioni dell'Istituto ricalcano gli indirizzi già assunti dall'I.N.P.S., fatta eccezione per il contributo di solidarietà che non è dovuto all'I.N.A.I.L..

Ci riserviamo di ritornare sull'argomento in occasione della prossima scadenza dell'autoliquidazione 1998/1999.

D) SANZIONI

Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato della decontribuzione, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili e amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

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Viste le novità e la complessità delle attuazioni pratiche della legge 24 maggio 1997, n.135, il Collegio organizzerà entro breve periodo una riunione riservata agli addetti all'amministrazione del personale. La data e l'ora della riunione saranno comunicate con successiva nota.