A) NUOVO
MODELLO DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI
B) NUOVO
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI
RIFIUTI
A) NUOVO
MODELLO DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI
Sulla Gazzetta
Ufficiale del 13/5/98 è stato pubblicato il decreto del Ministero
dell'Ambiente, n. 145, del 1 aprile 1998, recante la definizione del modello e
dei contenuti del formulario di identificazione dei rifiuti, adottato ai sensi
degli artt. 15 e 18 del decreto legislativo n. 22/97 (decreto
"Ronchi").
Il decreto Ronchi
stabilisce che durante il trasporto tutti i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione.
Si ricorda che i
materiali inerti non pericolosi provenienti da scavi non sono
considerati rifiuti bensì materie prime.
Il nuovo modello di
formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti e le relative nuove
disposizioni entreranno in vigore da venerdì 12 giugno 1998.
Modalità di
compilazione
Il formulario, a
ricalco e conforme al modello ministeriale, deve essere:
·
emesso in quattro
esemplari dal produttore oppure dal detentore oppure dal trasportatore dei rifiuti;
·
datato e firmato
dal produttore o detentore;
·
controfirmato dal
trasportatore.
Una copia del
formulario deve rimanere presso il produttore o detentore; le altre tre copie,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (soggetti autorizzati alle
attività di recupero o di smaltimento), dovranno essere acquisite;
·
una dal destinatario
·
due dal
trasportatore, che a sua volta provvede a trasmetterne una al produttore/detentore entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti.
Si ricorda che ai
sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b)
del D.Lvo n. 22/1997, il produttore
/detentore dei rifiuti se non
riceve la seconda copia del formulario controfirmato e datato in arrivo
dal destinatario entro i tre mesi di cui sopra, deve dare comunicazione
(mediante lettera raccomandata A/R) alla Provincia competente della mancata
ricezione del formulario da parte del trasportatore.
Le copie del
formulario devono poi essere conservate per cinque anni.
La norma dispone
inoltre che i formulari:
·
siano numerati
progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e possono
essere predisposti soltanto dalle
tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze. Gli estremi
dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei
predetti formulari, unitamente ai dati identificativi della tipografia;
·
siano vidimati
dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è
gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
La fattura di acquisto
dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici
degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima
dell'utilizzo del formulario stesso.
Con il decreto
ministeriale 145/98 sono state fornite anche le modalità di compilazione del
formulario. Si precisa che per il settore edile le quantità possono essere
indicate in pesi stimati (kg) sbarrando la casella "peso da verificarsi a
destino".
Il decreto prescrive
inoltre che gli estremi identificativi del formulario siano riportati sul
registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai
rifiuti oggetto del trasporto; a sua volta il numero progressivo del registro
di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato
sul formulario che accompagna i rifiuti.
Si ricorda a questo
proposito che per il combinato disposto degli articoli 7, 11 e 12 del Decreto
Ronchi i produttori dei rifiuti derivanti dall'attività di demolizione e
costruzione non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e
scarico dei rifiuti.
Sanzioni
In base all'art. 52,
comma 3, D.Lvo n. 22/1997, chiunque effettua
il trasporto di rifiuti
senza il formulario di accompagnamento ovvero indica nel
formulario stesso dati incompleti o
inesatti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Nel caso di trasporto
di rifiuti pericolosi, si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice
Penale: "Chiunque attesta
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità, è punito con
la reclusione fino a due anni".
Tale pena si applica
anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di
rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato
falso durante il trasporto.
Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se le
indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte, ma
contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle
autorità competenti e di mancata conservazione dei registri o del formulario.
Codici dei
rifiuti
Si riportano di
seguito alcuni dei codici dei rifiuti che di norma vengono prodotti nel settore
edile e che saranno soggetti al nuovo formulario.
07 06 02 fanghi da
trattamento sul posto di effluenti (provenienti dal convogliamento delle acque
di lavaggio degli automezzi)
15 01 06 imballaggi in più materiali
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramica
17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05 materiali da costruzione a base di
amianto (eternit)
17 02 00 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 03 01 asfalto contenente catrame
17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
"fresato"
17 03 03 catrame e prodotti catramosi
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 08 cavi
17 05 01 terra e rocce di dragaggio
17 05 02 terra di dragaggio
17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
(non eternit)
17 06 02 altri materiali isolanti
17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e
demolizioni
20 02 01 rifiuti compostabili (provenienti dalla
manutenzione del verde pubblico)
20 03 03 residui di pulizia delle strade
20 03 04 fanghi di
serbatoi settici (provenienti dallo spurgo fosse biologiche e pozzi neri)
Sono altresì soggetti
i rifiuti prodotti nelle officine meccaniche interne alle imprese, ad esempio :
13 02 02 oli esauriti da
motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
15 02 01 materiali filtranti (ad esempio filtri
vari esausti)
16 01 03 pneumatici usati
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (ad
esempio pastiglie freni usurate)
16 06 01 accumulatori al piombo
B) NUOVO
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI
RIFIUTI
Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14.5.98. é stato pubblicato il D.M. 1° aprile 1998, n. 148
che stabilisce il regolamento recante l'approvazione del modello dei registri
di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12 e 18 del D.Lvo n. 22
del 1997.
Il nuovo
registro di carico e scarico dei rifiuti entrerà in vigore sabato 13 giugno 1998.
Le nuove disposizioni
impongono l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti.
Si ricorda che i
produttori dei rifiuti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione non
sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico per il combinato disposto degli art. 7, 11 e 12
del decreto Ronchi.
Le annotazioni sul
registro vanno effettuate entro una settimana dalla produzione del rifiuto e
dallo scarico del medesimo.
Lo stesso termine è
previsto per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti,
a decorrere dalla effettuazione del trasporto.
I registri, tenuti
presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento
dei rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto, devono essere integrati con i formulari relativi al
trasporto dei rifiuti, e vanno conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione.
Il nuovo registro di
carico e scarico dei rifiuti é composto da fogli numerati e vidimati
dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate
nel decreto in esame.
Il nuovo Modello di
Registro sostituisce il registro di cui al D.Lvo del 27.01.1992, n. 95 (oli
usati), ponendo così fine alla doppia tenuta dei registri per coloro che
producono più di 300 kg/annui di oli esausti.
In sostituzione del
modello uniforme adottato è comunque prevista, per i produttori di rifiuti non
pericolosi, la facoltà di adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico anche con i seguenti documenti contabili:
·
registri IVA di
acquisto e vendite;
·
scritture
ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del
D.P.R. n. 600/73;
·
altri registri o
documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
La predetta
sostituzione è tuttavia possibile a condizione che i citati documenti contabili
siano numerati e vidimati, siano
integrati dal formulario di identificazione e contengano i seguenti elementi:
a) data di
produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo
della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
b) le
caratteristiche del rifiuto;
c) le
quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;
d) l'eventuale
ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il
numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o
avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento ;
f) l'eventuale
intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
I registri di carico e
scarico in uso alla data di entrata in vigore del decreto citato (13.6.1998)
possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché
contengano tutti gli elementi previsti
dal decreto stesso.
Sanzioni
Chiunque omette di
tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico (art. 52
comma 2, D.Lvo n. 22/1997) è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire
cinque milioni a lire trenta milioni.
Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trenta
milioni a lire centottanta milioni nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione
da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
Le sanzioni di cui sopra
sono ridotte, rispettivamente, da lire 2 milioni a lire 12 milioni per
rifiuti non pericolosi, e da lire 4
milioni a lire 24 milioni per rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che
occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, calcolate con riferimento al numero di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti
fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio
contabile approvato.
Se le indicazioni
contenute nei registri sono formalmente
incomplete o inesatte, ma i dati
riportati nella comunicazione al catasto, nei registri stessi, nei
formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture
contabili tenute per legge, consentono di ricostruire le informazioni dovute,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tre milioni.
Codici dei
rifiuti
Per il settore edile
l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dovrebbe riguardare
soltanto i seguenti rifiuti:
07 06 02 fanghi da
trattamento sul posto di effluenti (provenienti dal convogliamento delle acque
di lavaggio degli automezzi)
15 01 06 imballaggi
in più
materiali
17 06 01 materiali
isolanti contenenti amianto (non eternit) (classificati rifiuti
pericolosi)
20 03 04 fanghi di
serbatoi settici (provenienti dallo spurgo fosse biologiche e pozzi neri)
Sono altresì soggetti
i rifiuti prodotti nelle officine meccaniche interne alle imprese, ad esempio:
13 02 02 oli esauriti da
motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
15 02 01 materiali
filtranti (ad esempio filtri vari esausti)
16 01 03 pneumatici
usati
16 01 99 rifiuti non
specificati altrimenti (ad esempio pastiglie freni usurate)
16 06 01 accumulatori al
piombo