ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - NUOVI IMPORTI E LIMITI DI REDDITO DAL 1° GENNAIO 1998

 

 

La Gazzetta Ufficiale n° 125 del 1° giugno 1998 ha pubblicato il testo del Decreto interministeriale 13 maggio 1998 recante "Determinazione dei limiti reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare a decorre dal 1° gennaio 1998".

Il provvedimento in parola ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1998 ed in attuazione a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 450/1997, l'aumento dei limiti di reddito e dell'importo degli assegni per i nuclei familiari con figli.

Nelle tabelle allegate al decreto vengono riportati i nuovi limiti reddituali e l'importo complessivo dell'assegno per il nucleo familiare in vigore dal 1° gennaio 1998 (comprensivo delle maggiorazioni stabilite dal Decreto 13.5.1998 suindicato). Si sottolinea, come peraltro specificato in calce alle citate tabelle, che le fasce di reddito familiare indicate nelle stesse hanno valenza sino al 30 giugno 1998 e che, per determinare l'importo dell'assegno spettante, le fasce in parola devono essere confrontate con il reddito familiare annuo del lavoratore relativo all'anno 1996.

Nessuna delle tabelle allegate al decreto si riferisce ai nuclei familiari formati da soli coniugi, i quali, ai sensi del sopra menzionato art.3, legge n. 450/97, non sono stati interessati dagli aumenti di cui al decreto stesso; la misura mensile dell'assegno nonchč le relative fasce reddituali concernenti tali nuclei restano, quindi, quelli in precedenza stabiliti.

Al fine degli adempimenti da porre in essere da parte dei datori di lavoro per i lavoratori interessati si inviano in allegato  si tabelle di diretto interesse e si riepilogano qui di seguito le istruzioni impartite dall'INPS con la circolare n° 130 del 16 giugno.

I nuovi importi mensili correnti verranno conguagliati con le usuali modalitą.

Per il periodo pregresso l'Istituto precisa che le operazioni di conguaglio delle differenze dell'assegno per il nucleo familiare relative al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 maggio 1998 potranno essere eseguite nel corso del corrente anno, anche con pił denunce di modelli DM 10-2.

Circa le suddette operazioni di conguaglio l'INPS prevede due fattispecie e precisamente:

a) Lavoratori che gią percepiscono l'assegno per il nucleo familiare

Il conguaglio delle differenze dell'importo dell'assegno afferente il periodo 1.1.98/31.5.98 sarą riportato sul mod. DM 10-2 preceduto dal codice "F230" e dalla dicitura "Diff. DM 13-5-98".

b) Lavoratori che maturano il diritto agli assegni familiari dal 1° gennaio 1998

Ai lavoratori invece che maturano il diritto agli assegni per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1998 l'importo degli stessi potrą essere riconosciuto solo successivamente alla presentazione da parte dei dipendenti interessati della richiesta tramite il modello ANF 42.

Gli arretrati riconosciuti ai lavoratori, che hanno espletato la procedura di richiesta surrichiamata, saranno riportati sul DM 10-2 preceduti dal codice "L036" e dalla dicitura "ANF Arr.".

L'INPS ricorda infine ai datori di lavoro anche l'obbligo di registrare sul libro paga e matricola o su documenti equipollenti, l'importo dell'assegno complessivamente corrisposto e il numero della tabella applicata.