ASSEGNO PER IL
NUCLEO FAMILIARE - NUOVI IMPORTI E LIMITI DI REDDITO DAL 1° GENNAIO 1998
La Gazzetta
Ufficiale n° 125 del 1° giugno 1998 ha pubblicato il testo del Decreto
interministeriale 13 maggio 1998 recante "Determinazione dei limiti
reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare a
decorre dal 1° gennaio 1998".
Il
provvedimento in parola ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1998 ed
in attuazione a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 450/1997, l'aumento
dei limiti di reddito e dell'importo degli assegni per i nuclei familiari con
figli.
Nelle tabelle
allegate al decreto vengono riportati i nuovi limiti reddituali e l'importo
complessivo dell'assegno per il nucleo familiare in vigore dal 1° gennaio 1998
(comprensivo delle maggiorazioni stabilite dal Decreto 13.5.1998 suindicato).
Si sottolinea, come peraltro specificato in calce alle citate tabelle, che le
fasce di reddito familiare indicate nelle stesse hanno valenza sino al 30
giugno 1998 e che, per determinare l'importo dell'assegno spettante, le
fasce in parola devono essere confrontate con il reddito familiare annuo del
lavoratore relativo all'anno 1996.
Nessuna
delle tabelle allegate al decreto si riferisce ai nuclei familiari formati da
soli coniugi, i quali, ai sensi del sopra menzionato art.3, legge n. 450/97,
non sono stati interessati dagli aumenti di cui al decreto stesso; la misura
mensile dell'assegno nonchč le relative fasce reddituali concernenti tali
nuclei restano, quindi, quelli in precedenza stabiliti.
Al fine degli
adempimenti da porre in essere da parte dei datori di lavoro per i lavoratori
interessati si inviano in allegato si
tabelle di diretto interesse e si riepilogano qui di seguito le istruzioni
impartite dall'INPS con la circolare n° 130 del 16 giugno.
I nuovi
importi mensili correnti verranno conguagliati con le usuali modalitą.
Per il periodo
pregresso l'Istituto precisa che le operazioni di conguaglio delle differenze
dell'assegno per il nucleo familiare relative al periodo dal 1° gennaio 1998 al
31 maggio 1998 potranno essere eseguite nel corso del corrente anno, anche
con pił denunce di modelli DM 10-2.
Circa le
suddette operazioni di conguaglio l'INPS prevede due fattispecie e
precisamente:
a) Lavoratori
che gią percepiscono l'assegno per il nucleo familiare
Il
conguaglio delle differenze dell'importo dell'assegno afferente il periodo
1.1.98/31.5.98 sarą riportato sul mod. DM 10-2 preceduto dal codice
"F230" e dalla dicitura "Diff. DM 13-5-98".
b) Lavoratori che maturano il diritto agli assegni
familiari dal 1° gennaio 1998
Ai
lavoratori invece che maturano il diritto agli assegni per il nucleo familiare
dal 1° gennaio 1998 l'importo degli stessi potrą essere riconosciuto solo
successivamente alla presentazione da parte dei dipendenti interessati della
richiesta tramite il modello ANF 42.
Gli
arretrati riconosciuti ai lavoratori, che hanno espletato la procedura di
richiesta surrichiamata, saranno riportati sul DM 10-2 preceduti dal codice
"L036" e dalla dicitura "ANF Arr.".
L'INPS
ricorda infine ai datori di lavoro anche l'obbligo di registrare sul libro paga
e matricola o su documenti equipollenti, l'importo dell'assegno
complessivamente corrisposto e il numero della tabella applicata.