A) CCNL 5 LUGLIO
1995 - ACCORDO 11 GIUGNO 1997 PER IL RINNOVO PARTE ECONOMICA - TABELLE PAGA E
COSTO DELLA MANO D'OPERA DAL 1° LUGLIO 1998
B) I.R.Pe.F. - LEGGE 28 MAGGIO 1997 N° 140 - ANTICIPO DI
IMPOSTA SU T.F.R. - VERSAMENTO PER L'ANNO 1998 -
(INTERESSA
LE SOLE AZIENDE CHE OCCUPAVANO ALLA DATA DEL 30 OTTOBRE 1996 OLTRE 15
DIPENDENTI)
A) CCNL 5 luglio 1995 - Accordo 11 giugno 1997 per il
rinnovo parte economica - Tabelle paga e costo della mano d'opera dal 1° luglio
1998
Si
ricorda che, con decorrenza 1° luglio 1998, deve essere riconosciuta la
seconda parte degli aumenti retributivi previsti dall'accordo in oggetto (cfr.
nota supplemento n. 2 al Notiziario mensile n° 6/97 e Notiziario n° 7/97).
Pertanto
dalla precitata data i minimi di paga base e di stipendio vengono incrementati
degli importi stabiliti con l'accordo in parola.
In
allegato alla presente si inviano le tabelle delle retribuzioni e del costo
della mano d'opera in vigore dal 1° luglio 1998.
B) I.R.Pe.F. - Legge 28 maggio 1997 n° 140 - Anticipo di
imposta su T.F.R. - Versamento per l'anno 1998 - (Interessa le sole aziende che
occupavano alla data del 30 ottobre 1996 oltre 15 dipendenti)
Come è
noto (cfr. nota supplemento n° 3 al Notiziario n° 6/97) i datori di lavoro
che occupavano oltre 15 dipendenti alla data del 30 ottobre 1996 sono tenuti,
anche per l'anno 1998, a versare l'anticipo d'imposta sul trattamento di fine
rapporto secondo le previsioni di cui alla legge 140/1997.
Per il
1998 l'anticipo è dovuto sull'ammontare complessivo del trattamento di fine
rapporto accantonato alla data del 31 dicembre 1997.
L'anticipo
è dovuto in misura pari al 3,89%. La base imponibile è determinata con le
regole già applicate in occasione dell'anticipo effettuato lo scorso anno. In
sintesi si rammenta che tale base è costituita dall'ammontare complessivo dei
trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1997, incluse le
rivalutazioni annuali, ed escluse: le
eventuali anticipazioni erogate ai lavoratori;
le quote di accantonamento annuale del TFR destinate alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 124/1993 e
successive modifiche e integrazioni; le
quote di TFR dei dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996, se tali
assunzioni determinano un incremento del numero degli addetti rispetto a quello
risultante alla data del 30 ottobre 1996.
L'anticipo
deve essere versato in due rate, di uguale importo, rispettivamente entro il 31
luglio ed il 30 novembre 1998.