A) CCNL  5 LUGLIO 1995 - ACCORDO 11 GIUGNO 1997 PER IL RINNOVO PARTE ECONOMICA - TABELLE PAGA E COSTO DELLA MANO D'OPERA DAL 1° LUGLIO 1998

 

B) I.R.Pe.F. - LEGGE 28 MAGGIO 1997 N° 140 - ANTICIPO DI IMPOSTA SU T.F.R. - VERSAMENTO PER L'ANNO 1998 -

(INTERESSA LE SOLE AZIENDE CHE OCCUPAVANO ALLA DATA DEL 30 OTTOBRE 1996 OLTRE 15 DIPENDENTI)

 

 

A) CCNL 5 luglio 1995 - Accordo 11 giugno 1997 per il rinnovo parte economica - Tabelle paga e costo della mano d'opera dal 1° luglio 1998

Si ricorda che, con decorrenza 1° luglio 1998, deve essere riconosciuta la seconda parte degli aumenti retributivi previsti dall'accordo in oggetto (cfr. nota supplemento n. 2 al Notiziario mensile n° 6/97 e Notiziario n° 7/97).

Pertanto dalla precitata data i minimi di paga base e di stipendio vengono incrementati degli importi stabiliti con l'accordo in parola.

In allegato alla presente si inviano le tabelle delle retribuzioni e del costo della mano d'opera in vigore dal 1° luglio 1998.

 

 

 

 

B) I.R.Pe.F. - Legge 28 maggio 1997 n° 140 - Anticipo di imposta su T.F.R. - Versamento per l'anno 1998 - (Interessa le sole aziende che occupavano alla data del 30 ottobre 1996 oltre 15 dipendenti)

Come è noto (cfr. nota supplemento n° 3 al Notiziario n° 6/97) i datori di lavoro che occupavano oltre 15 dipendenti alla data del 30 ottobre 1996 sono tenuti, anche per l'anno 1998, a versare l'anticipo d'imposta sul trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui alla legge 140/1997.

Per il 1998 l'anticipo è dovuto sull'ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto accantonato alla data del 31 dicembre 1997.

L'anticipo è dovuto in misura pari al 3,89%. La base imponibile è determinata con le regole già applicate in occasione dell'anticipo effettuato lo scorso anno. In sintesi si rammenta che tale base è costituita dall'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1997, incluse le rivalutazioni annuali, ed escluse:  le eventuali anticipazioni erogate ai lavoratori;  le quote di accantonamento annuale del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 124/1993 e successive modifiche e integrazioni;  le quote di TFR dei dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996, se tali assunzioni determinano un incremento del numero degli addetti rispetto a quello risultante alla data del 30 ottobre 1996.

L'anticipo deve essere versato in due rate, di uguale importo, rispettivamente entro il 31 luglio ed il 30 novembre 1998.