A) ART. 29 LEGGE 341/95 - DICHIARAZIONE DELLA CASSA EDILE
ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ED IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA STESSA
B) INPS - MODD. 01M E 03M ANNI 1997 - TERMINE PRESENTAZIONE
AL 30/9/98 - VALUTAZIONE DEI PERIODI DI MALATTIA AI FINI PENSIONISTICI -
DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO - ISTRUZIONI ISTITUTO
C) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI LUGLIO
1998
A) Art. 29 Legge 341/95 - Dichiarazione della Cassa Edile
attestante l'iscrizione ed il versamento dei contributi alla stessa
Come è
noto (cfr. nota supplemento n° 4 al notiziario 7/97) entro il 30 settembre
di ogni anno le imprese edili, ai fini della riduzione contributiva ex art.
29 Legge 341/95, devono presentare all'INPS una dichiarazione rilasciata dalla
competente Cassa Edile attestante che nell'anno solare precedente l'impresa è
stata iscritta ed ha effettuato i versamenti alla Cassa stessa.
L'adempimento
per l'anno 1997, dovrà essere espletato entro il 30 settembre 1998.
Anche per
il corrente anno la Cassa Edile di Brescia, al fine di agevolare le imprese ad
essa iscritte e che hanno effettuato i relativi versamenti, provvederà ad
inviare tale dichiarazione alla locale sede INPS, sollevando in tal modo le
aziende dal compito in parola.
Alle
imprese verrà peraltro inviata, da parte della Cassa Edile, copia della
dichiarazione inoltrata dalla stessa alla sede INPS di Brescia, copia che
costituirà prova dell'avvenuto adempimento.
B) INPS - Modd. 01M e 03M anno 1997 - Termine
presentazione al 30/9/98
Si fa seguito
a quanto comunicato con la precedente nota in materia (cfr. supplemento n° 1 al
Notiziario n° 2/98) per informare che l'art. 3 del decreto legislativo 29
giugno 1998 n° 278 ha abrogato le disposizioni stabilite dal decreto
legislativo 564/96 in materia di accredito contributivo in misura ridotta per i
periodi di malattia eccedenti il limite dei dodici mesi complessivi.
L'abrogazione
ha effetto retroattivo e quindi a far data del 15 novembre 1996.
Pertanto
l'INPS con circolare n° 189 del 20 agosto u.s. nel confermare la data di
presentazione dei modd. 01M e 03M per l'anno 1997 al 30 settembre 1998, ha
comunicato che non devono più essere inseriti nel quadro C i dati relativi alle
malattie successive al 15 novembre 1996.
C) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di luglio
1998
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di luglio 1998 è risultato pari a 107,6.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1997 e quello di luglio 1998
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
luglio 1998 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1997 è pari a:
1,016496
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