A) ART. 29 LEGGE 341/95 - DICHIARAZIONE DELLA CASSA EDILE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ED IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA STESSA

B) INPS - MODD. 01M E 03M ANNI 1997 - TERMINE PRESENTAZIONE AL 30/9/98 - VALUTAZIONE DEI PERIODI DI MALATTIA AI FINI PENSIONISTICI - DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO - ISTRUZIONI ISTITUTO

C) LEGGE 297/82 - INDICE RIVALUTAZIONE T.F.R. MESE DI LUGLIO 1998

 

 

 

A) Art. 29 Legge 341/95 - Dichiarazione della Cassa Edile attestante l'iscrizione ed il versamento dei contributi alla stessa

Come è noto (cfr. nota supplemento n° 4 al notiziario 7/97) entro il 30 settembre di ogni anno le imprese edili, ai fini della riduzione contributiva ex art. 29 Legge 341/95, devono presentare all'INPS una dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa Edile attestante che nell'anno solare precedente l'impresa è stata iscritta ed ha effettuato i versamenti alla Cassa stessa.

L'adempimento per l'anno 1997, dovrà essere espletato entro il 30 settembre 1998.

Anche per il corrente anno la Cassa Edile di Brescia, al fine di agevolare le imprese ad essa iscritte e che hanno effettuato i relativi versamenti, provvederà ad inviare tale dichiarazione alla locale sede INPS, sollevando in tal modo le aziende dal compito in parola.

Alle imprese verrà peraltro inviata, da parte della Cassa Edile, copia della dichiarazione inoltrata dalla stessa alla sede INPS di Brescia, copia che costituirà prova dell'avvenuto adempimento.

 

B) INPS - Modd. 01M e 03M anno 1997 - Termine presentazione al 30/9/98

Si fa seguito a quanto comunicato con la precedente nota in materia (cfr. supplemento n° 1 al Notiziario n° 2/98) per informare che l'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998 n° 278 ha abrogato le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 564/96 in materia di accredito contributivo in misura ridotta per i periodi di malattia eccedenti il limite dei dodici mesi complessivi.

L'abrogazione ha effetto retroattivo e quindi a far data del 15 novembre 1996.

Pertanto l'INPS con circolare n° 189 del 20 agosto u.s. nel confermare la data di presentazione dei modd. 01M e 03M per l'anno 1997 al 30 settembre 1998, ha comunicato che non devono più essere inseriti nel quadro C i dati relativi alle malattie successive al 15 novembre 1996.

 

C) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di luglio 1998

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di luglio 1998 è risultato pari a 107,6.

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1997 e quello di luglio 1998 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di luglio 1998 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1997 è pari a:

 

 

1,016496

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