LAVORI
PUBBLICI - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA IN PIU' CATEGORIE A.N.C.
DEVE ESSERE MOTIVATA
(Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 1996, n. 803)
L'art. 23, I comma, del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 ha
attribuito alle Amministrazioni aggiudicatrici il potere di richiedere
l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori non solo nella categoria
prevalente ma anche in altre categorie di lavori scorporabili. Tale potere non
può essere liberamente esercitato, ma deve basarsi su "comprovati motivi
tecnici evidenziati in sede progettuale", da cui deve risultare
"indispensabile" tale determinazione al fine della corretta
esecuzione del contratto.
DIRITTO
Omissis
2. Passando all'esame dei motivi di appello, va premesso che
l'A.C.E.G.A. ha escluso la società appellante dalla gara poiché questa non è
risultata iscritta all'albo nazionale dei costruttori per le categorie
scorporabili 10C (per l'importo di 450 milioni) e 16H (per l'importo di 150 milioni).
Per la loro priorità logica, vanno dapprima esaminate le doglianze
con cui la società appellante ha dedotto che:
a) poiché il bando di gara ha espressamente indicato come
categorie scorporabili le categorie 10C (gasodtti) e 16H (impianti per la distribuzione
di energia, linee a media e bassa tensione), era sufficiente l'iscrizione
all'albo per la sola categoria 1, indicata espressamente nel bando quale
prevalente;
b) il bando di gara va interpretato nel senso che è sufficiente
l'iscrizione nella sola categoria prevalente, altrimenti deve considerarsi
illegittimo e va anch'esso annullato.
Osserva la Sezione che le sopra sintetizzate censure sono
infondate.
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, l'avviso
di gara n. 14/92, pubblicato in data 8 aprile 1992 a p. 151 della G.U. n. 83,
ha disposto che i "requisiti richiesti" sono dati
dall'"iscrizione all'albo nazionale costruttori nelle seguenti
categorie", tra cui vi è la n. 1, definita "categoria prevalente"
e le nn. 6, 10A, 10C e 16H (categoria scorporabile).
La successiva lettera di invito, a p. 4 al n. 3, ha previsto che
ogni impresa partecipante alla gara avrebbe dovuto presentare un
"certificato comprovante l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori,
…per le seguenti categorie", ripetendo le previsioni dell'avviso di gara e
il richiamo alla categoria prevalente e a tutte quelle scorporabili.
È pertanto evidente che, tra i requisiti, vi è stato espressamente
quello dell'iscrizione non solo alla categoria prevalente, ma a tutte le altre
categorie scorporabili.
Deve pertanto verificarsi se risultano fondate le censure proposte
dall'appellante nei confronti del bando di gara.
Al riguardo, la società appellante ha dedotto che nessuna norma
consente all'Amministrazione di richiedere l'iscrizione per tutte le categorie,
anche per quelle scorporabili. Essa ha richiamato alcune norme, da cui non si
evince la sussistenza di tale potere.
La censura, così come è stata proposta sia in primo grado che in
questa sede, è infondata.
Per quanto riguarda la riunione di imprese, l'avviso pubblicato in
data 8 aprile 1992 ha previsto che "i concorrenti hanno la facoltà di
presentare offerta ai sensi degli artt. 22 e seguenti del D.L.vo 19 dicembre
1991 n. 406".
Anche la successiva lettera di invito ha richiamato i medesimi
artt. 22 e seguenti.
L'A.C.E.G.A. ha dunque richiamato l'applicabilità delle
disposizioni contenute nel titolo V del D.L. n. 406 del 1991 e, in particolare,
il suo art. 23 primo comma il quale dispone che "quando nell'appalto
sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella
annessa alla L. 10 febbraio 1962 n. 57, e successive modificazioni,
l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara o
quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto
previsto dagli artt. 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo nazionale
costruttori alla sola categoria prevalente salvo che, per i comprovati motivi
tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere
anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie
sempreché l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate
sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto".
Ciò premesso, ritiene la Sezione che il riportato art. 23 primo
comma ha attribuito alle Amministrazioni aggiudicatrici il potere di richiedere
l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non solo nella categoria
prevalente, ma anche in altre categorie di lavori.
Poiché la regola generale è data dalla sufficienza dell'iscrizione
all'albo nella sola categoria prevalente, tale potere, tuttavia, non può essere
liberamente esercitato, ma deve basarsi su "comprovati motivi tecnici
evidenziati in sede progettuale", da cui deve risultare "indispensabile"
tale determinazione al fine della corretta esecuzione del contratto.
L'Amministrazione, pertanto, può chiedere l'iscrizione in
categorie diverse da quella avente il carattere prevalente, ma il provvedimento
deve indicare le ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi del relativo potere.
Nella specie, in assenza di censure concernenti la congruità della
motivazione degli atti del procedimento, in ordine alla concreta sussistenza
dei "comprovati motivi tecnici" e sulla indispensabilità della
richiesta relativa alle iscrizioni alle categorie scorporabili, è precluso ogni
esame della Sezione al riguardo.
Omissis