PREVENZIONE
ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 10.3.1998
Sul
Supplemento ordinario n. 64 alla G.U. n. 81 del 7.4.1998 è pubblicato il
decreto in oggetto che stabilisce i
criteri per la valutazione dei rischi
di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di
protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre il rischio e di
limitarne le eventuali conseguenze.
Il decreto
ministeriale è corredato da numerosi allegati che, nell'impossibilità di
inviarli con questa nota informativa, sono a disposizione presso gli Uffici del
Collegio.
Le
disposizioni dettate dal provvedimento in parola entrano in vigore il 7 ottobre
1998.
Si riepilogano
qui di seguito i contenuti del decreto alla luce anche delle prime indicazioni
fornite dal Ministro degli Interni con la circolare P1034/4146 dell'8 luglio
1998.
CAMPO DI
APPLICAZIONE (ART. 1)
Il decreto si
applica a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti
al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per quanto
riguarda le attività che si svolgono all'interno dei cantieri temporanei o
mobili le disposizioni contenute nel decreto si applicano limitatamente alle
prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7. (Designazione e formazione degli addetti
al servizio antincendio).
E' evidente
che, nell'ambito di una impresa edile, il decreto si applica integralmente alle
attività che si svolgono in luoghi di lavoro fissi (uffici, magazzini ed
officine).
VALUTAZIONE
DEI RISCHI DI INCENDIO (ART. 2)
Il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi di incendio che dovrà
costituire parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui
all'art.4, comma 2 del D.Lgs 626/94.
L'art.2
stabilisce che la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata
secondo quanto previsto nell'allegato I.
A tale
proposito si ricorda che per le Aziende
che occupano fino a 10 dipendenti il documento di valutazione può essere
sostituito da un'autocertificazione attestante l'avvenuto adempimento e che,
per le Imprese che occupano da 11 a 30 dipendenti si possono utilizzare le
procedure standardizzate di cui al decreto 5.12.1996. Il fac-simile di tali
procedure è a disposizione presso gli uffici del Collegio.
Il datore
di lavoro, a seguito della valutazione,
classifica il livello di rischio di incendio del luogo o dei luoghi di lavoro
che può essere basso, medio o elevato.
Circa tale
aspetto, va sottolineato che i cantieri edili tradizionali possono essere
classificati attività a rischio di incendio basso, poichè in essi sono presenti
sostanze a basso tasso di infiammabilità e, soprattutto, trattandosi di
attività che si svolgono il più delle volte all'aperto offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio,
garantiscono un agevole esodo da parte dei lavoratori.
Invece i
cantieri in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m. e
quelli dove si impiegano esplosivi sono considerate a rischio elevato.
Analogamente i
cantieri ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di
fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto sono considerati a
rischio medio. Si tenga presente, a tal proposito, che ove i materiali
combustibili sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati
in sicurezza essi possono non costituire oggetto di particolare valutazione
(all. I punto 1.4.1.1.).
MISURE
PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO (art. 3)
All'esito
della valutazione dei rischi di incendio il datore di lavoro adotta le
"Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio" in
conformità ai criteri che vengono dettati nei seguenti allegati:
II misure intese a ridurre la
probabilità di insorgenza degli incendi;
III misure relative alle vie d'uscita in
caso di incendio;
IV misure per la rivelazione e l'allarme
in caso di incendio;
V attrezzature ed impianti di estinzione
degli incendi;
VI controlli e manutenzione sulle misure
di protezione antincendio;
VII informazione e formazione antincendio.
In riferimento
a quanto sopra esposto si precisa (art. 8) che le vie e le uscite di emergenza
dei luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle prescrizioni
dell'Allegato III entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con esclusione delle attività che rientrano nel D.Lgs. n.
494/1996, (cantieri temporanei mobili) e nel D.P.R. n. 577/1982, (attività
soggette al controllo dei vigili del fuoco).
CONTROLLO E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (art. 4)
Il datore di
lavoro è tenuto altresì ad effettuare interventi di "Controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio" nel rispetto
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Si ricorda che
è stato recentemente emanato il D.P.R. n. 37/1998 relativo al nuovo Regolamento
per il rilascio/rinnovo del Certificato di Prevenzione-Incendi che prevede
l'istituzione di un "registro", compilato a cura e per conto del
responsabile dell'attività, sul quale vanno riportate le verifiche di controllo
e gli interventi di manutenzione effettuati relativamente ai sistemi,
dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio adottati.
GESTIONE
DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO (art. 5)
Il datore di
lavoro, a seguito della valutazione dei rischi di incendio, riporta in un piano
di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell'allegato VIII le
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
La redazione
del piano di emergenza non è richiesta per i luoghi di lavoro ove siano
occupati meno di 10 dipendenti, ad eccezione di quelle attività soggette al
controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco al fine del
rilascio del certificato di prevenzione incendi. L'esenzione peraltro non esime
il datore di lavoro dalla applicazione delle necessarie procedure gestionali ed
organizzative da attuare in caso di incendio (per esempio: nomina della persona
incaricata di chiamare i soccorsi, predisposizione degli elenchi contenenti i
numeri di telefoni utili ecc.).
Si noti che
l'esenzione dall'obbligo di redazione del piano di emergenza è legato al numero
di lavoratori presenti in ciascun luogo di lavoro e non al numero complessivo
di dipendenti dell'azienda.
Designazione
e formazione degli addetti al servizio antincendio (artt. 6 e 7)
L'art. 6
precisa che all'esito della valutazione il datore di lavoro deve nominare uno o
più lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze. I lavoratori incaricati devono
frequentare un apposito corso di formazione secondo quanto previsto
all'allegato IX (art. 7).
Nei casi
contemplati nell'allegato X i lavoratori incaricati devono conseguire
l'attestato di idoneità tecnica rilasciata dai Comandi provinciali dei vigili
del fuoco, previo superamento di prova tecnica.
A tale
proposito si segnala che tra le attività riportate nel citato allegato X ai
punti q) ed r) rientrano i cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la
costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere
simili di lunghezza superiore a 50 m. e i cantieri temporanei o mobili ove si
impiegano esplosivi.
Per quanto
attiene la formazione di lavoratori addetti alle misure di prevenzione
antincendio si comunica che si provvederà a predisporre appositi corsi anche
con l'intervento degli Organismi paritetici di settore. Verranno fornite al
proposito successive informazioni.
FORMAZIONE
DEI DATORI DI LAVORO CHE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 626/1994, POSSONO
SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E DI
EVACUAZIONE.
Il Ministero
dell'Interno con la circolare esplicativa emanata in merito alle previsioni di
cui all'art. 10 del D.Lvo 626/94 per quanto attiene la possibilità per i datori
di lavoro delle imprese che occupano sino a 30 addetti di svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione aziendale nonchè di
prevenzione incendi precisa quanto segue:
a) datori
di lavoro che si sono autonominati entro il 31 dicembre 1996
Tali
datori di lavoro possono svolgere direttamente i compiti di addetto alla
prevenzione incendi ed alla evacuazione senza l'obbligo di frequentare
l'apposito corso purchè, ne abbiamo dato comunicazione all'Ispettorato del
Lavoro ed alla A.S.L. competente entro il 31 dicembre 1996.
b) datori di lavoro che si sono autonominati
successivamente al 31 dicembre 1996
Tali
datori di lavoro possono svolgere anche i compiti propri di addetto alla
prevenzione incendi ed evacuazione purchè abbiano frequentato l'apposito corso
previsto dal D.Lvo 626/94 per i responsabili di servizi di protezione aziendale
e semprechè tale corso sia stato espletato entro la data di entrata in vigore
del DM 10 marzo 1998 e cioè entro il 7 ottobre 1998.
Dopo tale
data il corso dovrà, per la parte attinente la sicurezza antincendio, recepire
i contenuti dell'allegato IX.