LAVORO STRAORDINARIO - D.L. 29 SETTEMBRE 1998 N° 335 -

 

 

La Gazzetta Ufficiale n° 227 del 29 settembre 1998 ha pubblicato il testo del decreto legge n° 335/1998 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario".

Come noto la legge n. 196/97, che fissava l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, aveva stabilito, per un periodo più volte prorogato e da ultimo sino al 30 settembre u.s. (cfr. nota supplemento n° 1 al Notiziario n° 7/98), che l'obbligo di comunicare il lavoro straordinario alla Direzione provinciale del lavoro scattasse solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali e non dalla 41ª ora.

Il decreto legge di cui in oggetto sostituisce integralmente l'art. 5 bis del RDL n. 692/23,  e prevede quanto segue.

Orario settimanale

Nelle imprese industriali si considera straordinario il lavoro prestato oltre il limite di 48 ore settimanali.

Comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Sezione Ispettiva

In caso di superamento di tale limite il datore di lavoro ha l'obbligo di informare, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro-competente per territorio.

LIMITI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

In assenza di disciplina collettiva, è normalmente consentito lavoro straordinario fino a un massimo di 250 ore annue ed 80 trimestrali. Tale limite vale per il settore edile, per il quale non esiste una normativa contrattuale in materia. Infatti il c.c.n.l., sotto il profilo quantitativo, regola il lavoro supplementare degli operai (art. 20 del c.c.n.l.).

Il terzo comma del nuovo testo dell'art. 5bis stabilisce inoltre che,  il lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) è ammesso in relazione a:

- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

- casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

- eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva etc..

Il decreto n. 335 lascia immutata la disciplina contenuta nell'art. 8 del RDL n.692 sopracitato e nell'art. 3 (e relativa tabella allegata) del RD 10 settembre 1923 n. 1957. Pertanto resta ferma la possibilità di superamento dell'orario normale per le esigenze stagionali, così come  disciplinata dalle norme sopracitate.

SANZIONI

In caso di violazione delle nuove disposizioni il comma 4 disciplina le sanzioni amministrative. Tali sanzioni sono stabilite nell'importo da £. 50.000 a £. 150.000, per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali ed in caso di non rispetto dell'obbligo di comunicazione.

Si fa riserva infine di fornire una tempestiva informativa sull'iter parlamentare del decreto in parola.