LAVORO
STRAORDINARIO - D.L. 29 SETTEMBRE 1998 N° 335 -
La Gazzetta
Ufficiale n° 227 del 29 settembre 1998 ha pubblicato il testo del decreto legge
n° 335/1998 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro
straordinario".
Come noto la
legge n. 196/97, che fissava l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali,
aveva stabilito, per un periodo più volte prorogato e da ultimo sino al 30
settembre u.s. (cfr. nota supplemento n° 1 al Notiziario n° 7/98), che
l'obbligo di comunicare il lavoro straordinario alla Direzione provinciale del
lavoro scattasse solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali e non
dalla 41ª ora.
Il decreto
legge di cui in oggetto sostituisce integralmente l'art. 5 bis del RDL n.
692/23, e prevede quanto segue.
Orario
settimanale
Nelle imprese
industriali si considera straordinario il lavoro prestato oltre il limite di 48
ore settimanali.
Comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro - Sezione Ispettiva
In caso di
superamento di tale limite il datore di lavoro ha l'obbligo di informare, entro
24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro -
Settore ispezione del lavoro-competente per territorio.
LIMITI
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
In assenza di
disciplina collettiva, è normalmente consentito lavoro straordinario fino a un
massimo di 250 ore annue ed 80 trimestrali. Tale limite vale per il settore
edile, per il quale non esiste una normativa contrattuale in materia. Infatti
il c.c.n.l., sotto il profilo quantitativo, regola il lavoro supplementare
degli operai (art. 20 del c.c.n.l.).
Il terzo comma
del nuovo testo dell'art. 5bis stabilisce inoltre che, il lavoro straordinario (oltre le 48 ore
settimanali) è ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del
lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla
produzione;
- eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni
collegate all'attività produttiva etc..
Il decreto n.
335 lascia immutata la disciplina contenuta nell'art. 8 del RDL n.692
sopracitato e nell'art. 3 (e relativa tabella allegata) del RD 10 settembre
1923 n. 1957. Pertanto resta ferma la possibilità di superamento dell'orario
normale per le esigenze stagionali, così come
disciplinata dalle norme sopracitate.
SANZIONI
In caso di
violazione delle nuove disposizioni il comma 4 disciplina le sanzioni amministrative.
Tali sanzioni sono stabilite nell'importo da £. 50.000 a £. 150.000, per ogni
singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali ed
in caso di non rispetto dell'obbligo di comunicazione.
Si fa riserva
infine di fornire una tempestiva informativa sull'iter parlamentare del decreto
in parola.